Cass. pen., sez. II, 29/05/2026 (ud. 29/05/2026, dep. 24/06/2026), n. 23378 (Pres. Alma, Rel. Sbrana)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
- Sentenza commentata
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, in tema di ricorso per Cassazione, sia consentita la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Napoli, in riforma di una sentenza emessa dal Tribunale di Torre Annunziata su appello del Pubblico ministero, dichiarava l’imputata colpevole del reato ascritto e la condannava alla pena di anni due di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali, disponendosi al contempo la confisca, a norma dell’art 640-quater cod. pen., della somma di euro 5.106,70 o di beni per valore corrispondente.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusata.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso, nel ritenere il ricorso suesposto infondato, osservava in via preliminare che, in tema di ricorso per Cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende già di per sé i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. c) e 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, che hanno chiarito che «il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l’onere – sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso – di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica»; cfr. anche, di recente, Sez. 4, n. 8294 del 01/02/2024).
I risvolti applicativi
La deduzione cumulativa e promiscua dei vizi di violazione di legge e di motivazione determina l’aspecificità dei motivi e l’inammissibilità del ricorso per Cassazione ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. c), e 591, comma 1, lett. c), c.p.p..
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 2 Num. 23378 Anno 2026
Presidente: ALMA MARCO MARIA
Relatore: SBRANA FRANCESCA
Data Udienza: 29/05/2026
Data Deposito: 24/06/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
R. A., nata a … il …;
avverso la sentenza del 25/02/2026 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Francesca Sbrana;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa il 25/02/2026, la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Torre Annunziata in data 05/05/2024 nei confronti di A. R. ed appellata dal Pubblico ministero, dichiarava l’imputata colpevole del reato ascritto e la condannava alla pena di anni due di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali. Veniva inoltre disposta la confisca, a norma dell’art 640-quater cod. pen., della somma di euro 5.106,70 o di beni per valore corrispondente.
2. Avverso la sentenza della Corte di appello, propone ricorso l’avv. E. M., difensore di fiducia dell’imputata, articolando tre motivi.
2.1. Con primo motivo, la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all’art. 640-bis cod. pen. ed in relazione alla normativa su reddito di cittadinanza, nonché vizio di motivazione in ordine alla individuazione degli oneri dichiarativi ed alla modulistica Inps.
Sul punto, rileva la ricorrente come la Corte di appello abbia individuato assertivamente le informazioni ritenute dovute, senza indicazione delle specifiche disposizioni normative e regolamentari applicabili; la sentenza non si sarebbe inoltre confrontata con le eventuali ambiguità e lacune del formulario Inps e sulle istruzioni fornite.
2.2. Con secondo motivo, la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606. Comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all’art. 640-bis cod. pen., nonché vizio di motivazione in punto di elemento soggettivo. 2.3. Con terzo motivo, la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen., nonché vizio di motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche. In particolare, la decisione si porrebbe in contrasto con i criteri di cui all’art. 133 cod. pen., che impongono una valutazione complessiva della personalità dell’imputato e della gravità del fatto e degli ulteriori elementi indicati dalla norma; rileva, inoltre, come la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche sia stereotipata, carente e illogica ed ometta di dar conto di eventuali elementi favorevoli, valorizzando di contro illegittimamente il silenzio serbato dalla imputata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, essendo proposto per motivi aspecifici o manifestamente infondati.
1.1. In premessa, va ribadito il principio di diritto secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione
rende già di per sé i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. c) e 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, omissis Rv. 280027 – 05, che hanno chiarito che «il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l’onere – sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso – di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica»; cfr. anche, di recente, Sez. 4, n. 8294 del 01/02/2024, omissis, Rv. 285870 – 01), non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l’impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, omissis, Rv. 277518 -02: Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, omissis, Rv. 264535 -01; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, omissis, Rv. 263541 -01; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011 dep. 2012, omissis, Rv. 251528 -01).
1.2. Ciò premesso, il primo motivo è aspecifico. Gli oneri dichiarativi sono stati individuativi in quelli di cui al d.l. 4/2019, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”,
conv. in l. 26/2019 (vds. pag. 3 della sentenza impugnata).
La Corte territoriale ha altresì reso motivazione, puntuale e priva di aporie logiche, nonché aderente alle risultanze processuali (tanto che non viene formulato alcun vizio di travisamento della prova), circa la chiarezza del modulo compilato dalla imputata, secondo quanto emerso non solo dalla visione diretta dello stesso, ma anche alla testimonianza del teste di polizia giudiziaria (vds. ancora pag. 3 della sentenza citata): si tratta, dunque, di articolato motivazionale con cui il profilo di censura omette qualsiasi confronto critico e specifico.
1.3. Quanto al secondo motivo, lo stesso risulta, già nella sua formulazione, perplesso, contenendo una denuncia generica e cumulativa di vizi di violazione di legge e di motivazione in punto di elemento soggettivo del reato.
Di contro, dalla lettura della sentenza impugnata risulta esposta motivazione compiuta e logica, che dà conto degli elementi, di ordine fattuale e logico, da cui è stata inferita la sussistenza del dolo (vds. pag. 3 della sentenza citata).
1.4. Il terzo motivo risulta aspecifico, sia per il mancato confronto con la motivazione della sentenza, che in ragione della formulazione, ancorata a generiche allegazioni di necessità di valutazione di ‘eventuali’ elementi favorevoli, neppure indicati, nonché manifestamente infondato.
Invero, la Corte di appello ha rilevato la assenza di elementi positivamente valutabili al fine della concessione delle attenuanti generiche e vieppiù ritenuto, in senso ostativo alla concessione, il precedente penale di cui la R. risultava gravata (vds. pag. 4 della sentenza citata).
La decisione risulta avere fatto corretta applicazione, sul punto, del principio di diritto, secondo cui la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata, con motivazione esente da manifesta illogicità (circostanza che rende la statuizione in parola insindacabile in sede di legittimità: Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, omissis, Rv. 242419 – 01), anche allorquando il diniego del giudice non prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo a tal fine sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Sez. 2, n.
3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, omissis, Rv. 248244).
Nella specie, la Corte territoriale ha dunque congruamente valorizzato, come elemento decisivo ed ampiamente sufficiente a sostegno del proprio decisum, oltre alla presenza di precedente condanna per grave delitto, la sostanziale assenza di ragioni giustificatrici per il riconoscimento dell’ulteriore beneficio (da ultimo, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, omissis, Rv. 283489, secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio
2008, n. 125).
Inoltre, la valutazione della capacità a delinquere della imputata, per come tratteggiata in sentenza in ragione del grave precedente penale per delitto di cui all’art. 74 d.p.R. 309/1990, e ritenuta per escludere delle attenuanti generiche ben può giustificare anche la dosimetria della pena, siccome sostenuta da argomentazioni coerenti e prive di aporie logiche. Nella specie, poi, deve anche rilevarsi come la pena sia stata determinata in misura pari al minimo edittale, di talché il motivo risulta, in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio, anche aspecifico e non sorretto da un interesse concreto.
2. Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente, ex art 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e di una somma, in favore della Cassa delle ammende, che, avuto riguardo alla natura del motivo, si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso, 29/05/2026





