Cass. pen., sez. II, 17/04/2026 (ud. 17/04/2026, dep. 11/06/2026), n. 21662 (Pres. Imperiali, Rel. Coscioni)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
La questione giuridica
La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se sia ammissibile il ricorso per Cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello confermava una sentenza di primo grado che, a sua volta, aveva ritenuto l’imputato responsabile del delitto di cui all’art. 642 cod. pen..
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato, il quale eccepiva l’improcedibilità del reato per essere lo stesso estinto per intervenuta remissione di querela e contestuale accettazione, intervenute dopo la sentenza emessa dalla Corte territoriale.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale è ammissibile il ricorso per Cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell’impugnazione da tanto discendendone l’estinzione del reato (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004; Sez. 4, n. 38156 del 05/07/2022; Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016; Sez. 6, n. 2248 del 13/01/2011).
I risvolti applicativi
È ammissibile il ricorso per Cassazione proposto esclusivamente per far valere la remissione della querela, ritualmente accettata e intervenuta dopo la sentenza impugnata, ma prima della scadenza del termine per l’impugnazione, in quanto idonea a determinare l’estinzione del reato.





