Cass. pen., sez. VI, 05/07/2024 (ud. 05/07/2024, dep. 22/08/2024), n. 33013 (Pres. Villoni, Rel. Costantini)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
La questione giuridica
La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se è ammissibile il ricorso per Cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Brescia, in parziale riforma di una decisione emessa dal Tribunale di Bergamo, disapplicata la contestata recidiva, rideterminava la pena in mesi otto di reclusione in ordine al delitto di evasione di cui all’art. 385 cod. pen..
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato che deduceva l’intervenuta prescrizione del reato.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il ricorso suesposto era reputato fondato alla luce di quell’orientamento nomofilattico secondo cui è ammissibile il ricorso per Cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell’art. 606,
comma 1, lett. b) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015).
I risvolti applicativi
È ammissibile il ricorso per Cassazione se si contesta la mancata dichiarazione della prescrizione del reato in quanto tale motivo è previsto dall’art. 606, comma 1, lett. b) del codice di procedura penale.