Cass. pen., sez. I, 9/07/2024 (ud. 9/07/2024, dep. 7/11/2024), n. 41133 (Pres. Di Nicola, Rel. Filocamo)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se è ammissibile il ricorso per Cassazione avverso il provvedimento con cui il giudice nega al richiedente l’accesso ai programmi di giustizia riparativa.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di Sorveglianza de L’Aquila rigettava un reclamo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP) contro l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza, che aveva accolto un reclamo di un detenuto in regime di art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), avverso un provvedimento della Casa circondariale, che gli negava la possibilità di farlo accedere ad un programma di giustizia riparativa.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il Ministero della giustizia, tramite l’Avvocatura dello Stato.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Per quello che rileva in questa sede, gli Ermellini, nel ritenere il ricorso suesposto fondato, sia pure per ragioni diverse da quelle illustrate, osservavano in via preliminare come dovesse essere disattesa l’eccezione sollevata dalla difesa d’inammissibilità del ricorso.
Difatti, per i giudici di piazza Cavour, non rilevava nel caso di specie quell’orientamento nomofilattico secondo il quale è “inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il giudice nega al richiedente l’accesso ai programmi di giustizia riparativa ai sensi dell’art. 129-bis cod. proc. pen.[1], non avendo lo stesso natura giurisdizionale” (Sez. 2, n. 6595 del 12/12/2023), dal momento che, nella fattispecie in esame, il ricorso proposto rientrava nei casi disciplinati dall’art. 35-bis, comma 4-bis, Ord. pen., il quale prevede che “la decisione del Tribunale di sorveglianza è riscorribile per cassazione per violazione di legge…”.
I risvolti applicativi
Il ricorso per Cassazione contro il provvedimento con cui il giudice nega l’accesso ai programmi di giustizia riparativa ai sensi dell’art. 129-bis cod. proc. pen. è inammissibile poiché tale provvedimento non ha natura giurisdizionale.
[1]Ai sensi del quale: “1. In ogni stato e grado del procedimento l’autorità giudiziaria può disporre, anche d’ufficio, l’invio dell’imputato e della vittima del reato di cui all’articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, al Centro per la giustizia riparativa di riferimento, per l’avvio di un programma di giustizia riparativa. 2. La richiesta dell’imputato o della vittima del reato di cui all’articolo 42, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è proposta personalmente o per mezzo di procuratore speciale. 3. L’invio degli interessati è disposto con ordinanza dal giudice che procede, sentite le parti, i difensori nominati e, se lo ritiene necessario, la vittima del reato di cui all’articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, qualora reputi che lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede e non comporti un pericolo concreto per gli interessati e per l’accertamento dei fatti. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato. 4. Nel caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione, il giudice, a richiesta dell’imputato, può disporre con ordinanza la sospensione del processo per un periodo non superiore a centottanta giorni, al fine di consentire lo svolgimento del programma di giustizia riparativa. Durante la sospensione del processo il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili. 4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano, altresì, prima dell’esercizio dell’azione penale, quando il pubblico ministero ha disposto la notifica dell’avviso di cui all’articolo 415-bis. In tal caso, sulla richiesta di sospensione del procedimento provvede il giudice per le indagini preliminari, sentito il pubblico ministero. 4-ter. Durante il tempo in cui il procedimento o il processo è sospeso, sono sospesi il corso della prescrizione e i termini di cui all’articolo 344-bis. Durante lo stesso tempo, i termini di durata massima della custodia cautelare di cui all’articolo 303 sono sospesi dal giudice, con ordinanza appellabile a norma dell’articolo 310. Si applica l’articolo 304, comma 6. 5. Al termine dello svolgimento del programma di giustizia riparativa, l’autorità giudiziaria acquisisce la relazione trasmessa dal mediatore”.