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Applicazione del rinvio pregiudiziale ai sensi dell’articolo 24-bis del codice di procedura penale: criteri e limiti

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Cass. pen., sez. III, 16/02/2024 (ud. 16/02/2024, dep. 29/02/2024), n. 8813 (Pres. Liberati, Rel. Reynaud)

(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 24-bis)

Indice

La questione giuridica

Fermo restando che l’art. 24-bis c.p.p., introdotto dalla riforma Cartabia, prevede il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione per la decisione sulla competenza per territorio, la Suprema Corte, con la decisione in esame, chiarisce quando è applicabile questo istituto, e quando, invece, no.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha affrontato tale questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la pronuncia qui in commento.

Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Civitavecchia, investito della richiesta di rinvio a giudizio, riguardante persone imputate dei reati di cui agli artt. 8 e 2 d.lgs. 74/2000 per aver emesso (il primo) ed utilizzato in sede di dichiarazione fiscale (il secondo) fatture per operazioni inesistenti concernenti gli anni di imposta 2019, 2020 e 2021, ai sensi dell’art. 24-bis cod. proc. pen. disponeva il rinvio pregiudiziale alla Cassazione per la decisione sull’eccezione d’incompetenza per territorio sollevata dalla difesa.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Gli Ermellini reputavano il rinvio in questione inammissibile.

In particolare, i giudici di piazza Cavour addivenivano a siffatto esito decisorio, in primo luogo facendo presente che il giudice, investito della questione o che intenda rilevarla “ex officio”, è tenuto, ai fini dell’ammissibilità del rinvio, ad analizzare previamente le deduzioni prospettate dalle parti, a tentare di comporle per raggiungere una decisione e ad illustrare compiutamente il percorso interpretativo in concreto effettuato, indicando le ragioni che non hanno consentito di risolvere la questione secondo gli ordinari strumenti processuali (Sez. 3, n. 44932 del 27/09/2023; Sez. 1, n. 20612 del 12/04/2023), per poi, subito dopo, osservare che la rimessione ex art. 24-bis cod. proc. pen. non va effettuata allorquando il giudice, investito dall’eccezione di parte, sia certo della propria competenza (cfr., sul punto, Sez. 2, n. 28560 del 20/06/2023) ovvero, anche d’ufficio, della propria incompetenza (Sez. 1, n. 22326 del 03/05/2023), dovendo, in tali casi, adottare i consequenziali provvedimenti sulla base degli istituti previgenti: nel primo caso, il rigetto dell’eccezione proposta; nel secondo caso, trattandosi, come nella specie, di questione prospettatasi nell’udienza preliminare, l’adozione di una sentenza di incompetenza con trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice ritenuto competente ex art. 22, comma 3, cod. proc. pen. mentre, invece, si potrà ricorrere al nuovo istituto laddove il giudice, su eccezione di parte o ex officio – sempre che, ovviamente, la questione sia ancora proponibile o rilevabile – dubiti seriamente della propria competenza, dandone ragione nell’ordinanza di rimessione (cfr. Sez. 1, n. 26553 del 02/05/2023), tenuto conto altresì del fatto che la previsione, giusta la quale con l’ordinanza il giudice «rimette alla Corte di Cassazione gli atti necessari alla risoluzione della questione» (art. 24-bis, comma 2, cod. proc. pen.), implica che l’ordinanza li esponga spiegando le ragioni della loro rilevanza.

Per la Corte di legittimità, tra l’altro, la ratio dell’introduzione del nuovo istituto porta altresì a concludere che il giudice di merito dovrà optare per la rimessione soltanto se la particolarità o complessità della questione proposta renda opportuna la sua risoluzione da parte della Corte di Cassazione per evitare che il processo si radichi avanti ad un giudice territorialmente incompetente la cui decisione rischi, nel prosieguo del processo, di essere per tale ragione annullata con inutile dispendio di tempi e di energie processuali (cfr., sul punto, Sez. 1, n. 26343 del 12/04/2023).

Ebbene, proprio per queste ragioni, sempre ad avviso della Cassazione, nel decidere se disporre o meno il rinvio, il giudice dell’udienza preliminare deve altresì considerare se la parte abbia o meno proposto l’eccezione (perché in quest’ultimo caso decadrebbe dalla possibilità di farlo ai sensi dell’art. 21, comma 2, cod. proc. pen.) e, laddove l’abbia eccepita, se abbia contestualmente richiesto la rimessione della questione alla Corte di cassazione, posto che, laddove ciò non sia avvenuto, nel caso di rigetto dell’eccezione la stessa non potrebbe più essere riproposta nel corso del procedimento ai sensi dell’art. 24-bis, comma 6, cod. proc. pen..

Preso atto di questo quadro ermeneutico, per la Suprema Corte, al contrario, la motivazione dell’ordinanza, che aveva disposto il rinvio pregiudiziale, oltre ad essere, in parte insufficiente, non si stimava correttamente fondata su codesti presupposti ermeneutici.

Per questi motivi (unitamente ad altri), il Supremo Consesso dichiarava inammissibile la richiesta di rinvio pregiudiziale avanzata ex art. 24 bis cod. proc. pen. dal Tribunale di Civitavecchia e disponeva al contempo la restituzione degli atti al giudice dell’udienza preliminare presso tale Tribunale.

I risvolti applicativi

Il giudice non deve procedere con la rimessione ai sensi dell’art. 24-bis del codice di procedura penale quando è certo della propria competenza, sia a seguito di eccezione di parte, sia d’ufficio.

In tali casi, difatti, l’organo giudicante deve adottare i provvedimenti già contemplati dagli istituti già vigenti prima che venisse introdotta questa norma codicistica: rigettare l’eccezione di parte o emettere una sentenza di incompetenza, trasmettendo gli atti al pubblico ministero presso il giudice competente.

Si deve invece procedere alla rimessione quando il giudice dubiti seriamente della propria competenza, esponendo le ragioni della sua incertezza nell’ordinanza di rimessione.

Tuttavia, la rimessione dovrebbe avvenire solo se la questione è particolarmente complessa o peculiare, rendendo necessario l’intervento della Corte di Cassazione, e ciò per evitare ritardi e dispendio di risorse nel processo.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 3 Num. 8813 Anno 2024

Presidente: LIBERATI GIOVANNI

Relatore: REYNAUD GIANNI FILIPPO

Data Udienza: 16/02/2024

Data Deposito: 29/02/2024

SENTENZA

sul rinvio pregiudiziale ex art. 24 bis cod. proc. pen. disposto dal G.i.p. del

Tribunale di Civitavecchia nel procedimento a carico di

1) – C. A., n. … il …

2) – C. F., n. … il …

3) – L. A., n. … il …

4) – T. G., n. … il …

5) – O. F., n. … il …

6) …

7) …

8) …

9) …

10) …

con l’ordinanza del 22/11/2023 del Tribunale di Civitavecchia

visti gli atti e l’ordinanza di rinvio pregiudiziale;

udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale di Civitavecchia;

uditi gli avv. G. M. G., per l’imputato O. F., e D. B., per l’imputato T. G. e, in sostituzione dell’avv. M. M., per gli imputati C. A., C. F. e L. A., i quali hanno concluso chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale di Roma.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 22 novembre 2023, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Civitavecchia, investito della richiesta di rinvio a giudizio, tra gli altri, degli imputati G. T.e F. O., rispettivamente imputati dei reati di cui agli artt. 8 e 2 d.lgs. 74/2000 per aver emesso (il primo, quale legale rappresentante del …) ed utilizzato in sede di dichiarazione fiscale (il secondo, quale titolare della propria ditta individuale) fatture per operazioni inesistenti concernenti gli anni di imposta 2019, 2020 e 2021, ai sensi dell’art. 24-bis cod. proc. pen. ha disposto il rinvio pregiudiziale a questa Corte per la decisione sull’eccezione d’incompetenza per territorio sollevata dalla difesa dell’imputato O..

2. Nell’ordinanza si legge che l’eccezione d’incompetenza per territorio del Tribunale di Civitavecchia, con contestuale richiesta di rimessione della decisione a questa Corte, è stata sollevata sul rilievo che, essendo connessi i procedimenti a carico dei predetti imputati e dovendo farsi applicazione della disciplina di cui all’art. 16 cod. proc. pen., trattandosi di reati di pari gravità, la competenza per territorio apparterrebbe al giudice competente per il reato commesso per primo, vale a dire il delitto di cui all’art. 8 d.lgs. 74/2000. Il giudice competente andrebbe dunque individuato nel Tribunale di Roma, avendo sede legale in quest’ultima città il …, emittente le fatture per operazioni inesistenti. Il giudice remittente ha devoluto a questa Corte la decisione sul rilievo che l’eccezione di incompetenza per territorio appare fondata su “tesi di elevato rilievo” rispetto alla quale può formularsi una “ragionevole presunzione di fondatezza”.

3. Nella memoria depositata in vista della decisione, il Procuratore Generale ha argomentato le ragioni per cui sarebbe invece competente il Tribunale di Civitavecchia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La rimessione della questione pregiudiziale sulla competenza per territorio disposta dal Tribunale di Civitavecchia è inammissibile.

Come questa Corte ha già ritenuto esaminando l’istituto del rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza per territorio ex art. 24- bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 4, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice, investito della questione o che intenda rilevarla “ex officio”, è tenuto, ai fini dell’ammissibilità del rinvio, ad analizzare previamente le deduzioni prospettate dalle parti, a tentare di comporle per raggiungere una decisione e ad illustrare compiutamente il percorso interpretativo in concreto effettuato, indicando le ragioni che non hanno consentito di risolvere la questione secondo gli ordinari strumenti processuali (Sez. 3, n. 44932 del 27/09/2023, Rv. 285334; Sez. 1, n. 20612 del 12/04/2023, Rv. 284720).

2. Ed invero, va innanzitutto rilevato che la previsione in tale disposizione contenuta circa il fatto che il rinvio pregiudiziale va disposto con ordinanza implica, ex art. 125, comma 3, cod. proc. pen., che, a pena di nullità, il provvedimento sia motivato.

Il contenuto della motivazione, poi, dipende dalla natura e dalla ratio del nuovo istituto, che si aggiunge agli istituti previgenti concernenti le questioni sulla competenza per territorio e va con questi coordinato.

2.1. Dall’analisi ricavabile dalla giurisprudenza di questa Corte già formatasi sul punto, si ricava, innanzitutto, per quanto qui rileva, che la rimessione ex art. 24-bis cod. proc. pen. non va effettuata allorquando il giudice, investito dall’eccezione di parte, sia certo della propria competenza (cfr., sul punto, Sez. 2, n. 28560 del 20/06/2023, omissis, n.m.) ovvero, anche d’ufficio, della propria incompetenza (Sez. 1, n. 22326 del 03/05/2023, n.m.), dovendo, in tali casi, adottare i consequenziali provvedimenti sulla base degli istituti previgenti: nel primo caso, il rigetto dell’eccezione proposta; nel secondo caso, trattandosi, come nella specie, di questione prospettatasi nell’udienza preliminare, l’adozione di una sentenza di incompetenza con trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice ritenuto competente ex art. 22, comma 3, cod. proc. pen.

2.2. Si potrà invece ricorrere al nuovo istituto laddove il giudice, su eccezione di parte o ex officio – sempre che, ovviamente, la questione sia ancora proponibile o rilevabile – dubiti seriamente della propria competenza, dandone ragione nell’ordinanza di rimessione (cfr. Sez. 1, n. 26553 del 02/05/2023, n.m.). Del resto, la previsione giusta la quale con l’ordinanza il giudice «rimette alla Corte di cassazione gli atti necessari alla risoluzione della questione» (art. 24-bis, comma 2, cod. proc. pen.) implica che l’ordinanza li esponga spiegando le ragioni della loro rilevanza. La ratio dell’introduzione del nuovo istituto porta altresì a concludere che il giudice di merito dovrà optare per la rimessione soltanto se la particolarità o complessità della questione proposta renda opportuna la sua risoluzione da parte della Corte di cassazione per evitare che il processo si radichi avanti ad un giudice territorialmente incompetente la cui decisione rischi, nel prosieguo del processo, di essere per tale ragione annullata con inutile dispendio di tempi e di energie processuali (cfr., sul punto, Sez. 1, n. 26343 del 12/04/2023, n.m.).

Proprio per questo, peraltro, nel decidere se disporre o meno il rinvio, il giudice dell’udienza preliminare deve altresì considerare se la parte abbia o meno proposto l’eccezione (perché in quest’ultimo caso decadrebbe dalla possibilità di farlo ai sensi dell’art. 21, comma 2, cod. proc. pen.) e, laddove l’abbia eccepita, se abbia contestualmente richiesto la rimessione della questione alla Corte di cassazione, posto che, laddove ciò non sia avvenuto, nel caso di rigetto dell’eccezione la stessa non potrebbe più essere riproposta nel corso del procedimento ai sensi dell’art. 24-bis, comma 6, cod. proc. pen.

3. Ciò considerato, rileva il Collegio che, nel caso di specie, la motivazione dell’ordinanza che ha disposto il rinvio pregiudiziale sia in parte insufficiente e, in parte, non fondata su corretti presupposti ermeneutici.

3.1. In primo luogo, occorre considerare che il cumulativo processo pende anche a carico di ulteriori tre imputati – C. A., C. . e L. A. – ma l’ordinanza non prende in alcuna considerazione le ulteriori imputazioni mosse a costoro. Anzi, a tali imputazioni l’ordinanza neppure accenna, sicché non è chiaro se – secondo il giudice remittente – la questione di competenza territoriale devoluta alla cognizione di questa Corte riguardi l’intero procedimento (ciò che avrebbe imposto la disamina anche di quegli ulteriori reati e della loro possibile rilevanza ai sensi dell’art. 16 cod. proc. pen.), ovvero soltanto le imputazioni mosse agli unici imputati di cui il provvedimento si occupa, vale a dire T. e O., sul presupposto che la posizione di costoro debba (e, ancor prima, possa) essere separata da quella

dei coimputati.

3.2. In secondo luogo, va osservato che nel caso di specie non è pertinente la lapidaria affermazione secondo le fattispecie penali di cui all’art. 2 e all’art. 8 d.lgs. 74/2000 risultano, allo stato attuale delle normative vigenti, punite con sanzioni di pari entità”.

E’ ben vero che i limiti edittali di pena, in precedenza coincidenti per entrambe le fattispecie, sono stati inaspriti con le modifiche apportate dall’art. 39 d.l. 26 ottobre 2019, n. 124, conv. dalla I. 19 dicembre 2019, n. 157, ma, per un verso, il trattamento sanzionatorio non è più sempre il medesimo per entrambi i reati (v., in particolare, art. 2, comma 2– bis, d.lgs. 74/2000) e, per altro verso, i delitti oggetto di contestazione nel procedimento risultano consumati in tempi diversi, a cavallo dell’entrata in vigore della richiamata riforma, le cui previsioni sono efficaci a far tempo dal 24 dicembre 2019, data di pubblicazione della legge di conversione, sicché i fatti più risalenti ricadono nel più favorevole regime sanzionatorio in precedenza previsto.

L’ordinanza impugnata non ha preso in considerazione nessuno dei menzionati aspetti.

3.3. Da ultimo, nell’affermare che le fatture per operazioni asseritamente inesistenti “devono ritenersi emesse nel luogo in cui la società la sede legale ovvero in Roma”, l’ordinanza non considera che, secondo l’indirizzo interpretativo di questa Corte, in tema di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, il «luogo in cui il reato è stato consumato», previsto come criterio determinativo della competenza dall’art. 8, comma 1, cod. proc. pen. – dalla cui inapplicabilità discende la competenza del «giudice del luogo di accertamento del reato», ex art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000 – deve essere individuato in base ad elementi oggettivi ed idonei a fondare una ragionevole certezza al momento dell’esercizio dell’azione penale, ovvero, se la decisione deve essere assunta anteriormente, allo stato degli atti, e non coincide necessariamente con la sede dell’ente cui è attribuibile la falsa emissione dei documenti fiscali (Sez. 3, n. 11216 del 19/02/2021, omissis, Rv. 281568).

Va del resto considerato, al riguardo, che in tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio ex art. 24-bis cod. proc. pen. il giudice investito della questione o che intenda rilevarla “ex officio” è tenuto, ai fini dell’ammissibilità del rinvio, a motivare la propria determinazione, indicando tutti gli elementi concreti che rilevano ai fini della individuazione della competenza, non potendo devolversi al giudice di legittimità questioni che attengono alla ricostruzione di fatti, anche processuali, che esulano dalla sua cognizione (Sez. 4, n. 46181 del 25/10/2023, omissis, Rv. 285424).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile la richiesta di rinvio pregiudiziale avanzata ex art. 24 bis cod. proc. pen. dal Tribunale di Civitavecchia e dispone la restituzione degli atti al giudice dell’udienza preliminare presso tale tribunale.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni e le notificazioni previste dall’art. 24 bis, comma 4, cod. proc. pen.

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