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In materia di riabilitazione, una causa civile è motivo di impossibilità di adempimento delle obbligazioni?

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Cass. pen., sez. I, 3/05/2024 (ud. 3/05/2024, dep. 26/09/2024), n. 36084 (Pres. Casa, Rel. Mancuso)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, in materia di riabilitazione, una causa civile costituisce una causa di impossibilità di adempimento delle obbligazioni.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di sorveglianza di Napoli rigettava un’istanza proposta per ottenere la riabilitazione in relazione ad alcune sentenze di condanna emesse nei confronti dell’istante.

Ciò posto, avverso siffatta decisione proponeva ricorso per Cassazione la difesa.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Gli Ermellini ritenevano il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano i giudici di piazza Cavour ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui l’impossibilità, per il condannato istante per la riabilitazione, di adempiere le obbligazioni civili nascenti dal reato, non può essere identificata con la pendenza di una causa civile relativa alle obbligazioni stesse (Sez. 1, Sentenza n. 18852 del 08/04/2008).

I risvolti applicativi

La pendenza di una causa civile non costituisce un’impossibilità per il condannato, richiedente la riabilitazione, di adempiere le obbligazioni civili derivanti dal reato.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 1 Num. 36084 Anno 2024

Presidente: CASA FILIPPO

Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO

Data Udienza: 03/05/2024

Data Deposito: 26/09/2024

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

S. G. nato a … il …

avverso l’ordinanza del 26/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI

udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;

lette/sentite le conclusioni del PG

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Sabrina Passafiume, Sostituta Procuratrice generale presso questa Corte, la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 26 settembre 2023, il Tribunale di sorveglianza di Napoli rigettava l’istanza proposta da G. S. per ottenere la riabilitazione in relazione ad alcune sentenze di condanna emesse nei suoi confronti. A sostegno della decisione di rigetto, il Tribunale di sorveglianza notava: con riferimento alla sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 10 luglio 2016, divenuta irrevocabile il 14 luglio 2016, in forza della quale S. risultava condannato per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti concernenti il traffico di rifiuti, che l’istante non aveva adempiuto l’obbligo di risarcire i danni derivanti dal reato; con riguardo a due sentenze di condanna per reati urbanistici emesse nei confronti di S., e al profilo della buona condotta, che l’istante era stato successivamente denunziato dalla Polizia Municipale di Arzano per violazioni edilizie.

2. La difesa di G. S. ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l’annullamento della menzionata ordinanza con atto articolato in quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente, richiamando l’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., deduce inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 179, sesto comma, n. 2, cod. pen., in base al quale la riabilitazione non può essere concessa quando il condannato non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nell’impossibilità di adempierle.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente, richiamando l’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., deduce inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 185 cod. pen., che stabilisce, a carico del colpevole e delle persone responsabili per il fatto di lui, l’obbligo delle restituzioni e del risarcimento dei danni.

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente, richiamando l’art. 606, comma 1, lett. d) ed e) , cod. proc. pen., deduce contraddittorietà della motivazione e omessa valutazione di prova decisiva con particolare riguardo alle informazioni della Polizia Municipale di Arzano del giugno 2023 circa talune violazioni edilizie attribuite a S..

2.4. Con il quarto motivo il ricorrente, richiamando l’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., deduce inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 179 cod. pen. con riferimento alle informazioni dei Carabinieri di Arzano del giugno 2023, che, secondo la difesa, hanno indotto il Tribunale di sorveglianza ad escludere, pur in mancanza di elementi significativi di responsabilità, ma solo sulla base della sopravvenienza di una denuncia in stato di libertà per una non meglio precisata violazione edilizia, ad escludere il requisito della buona condotta.

Il ricorrente deduce: estinzione del reato ambientale per prescrizione; estinzione, per prescrizione, del diritto al risarcimento dei danni; mancanza di danno conseguenza; mancanza di danno ambientale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ai sensi dell’art. 178 cod. pen., la riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna. L’art. 179 cod. pen. stabilisce le condizioni perché la riabilitazione venga concessa, prevedendo un elemento oggettivo, cioè la decorrenza di un lasso temporale dall’esecuzione o dall’estinzione della pena principale, e un elemento soggettivo, cioè che il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta. L’art. 179, secondo comma n. 2, cod. pen. stabilisce che la riabilitazione non può essere concessa quando il condannato non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nell’impossibilità di adempierle.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l’adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato costituisce condizione necessaria per la concessione della riabilitazione, alla quale può derogarsi solo quando il riabilitando fornisca la prova che egli si trova nella impossibilità di adempiervi o se il

danneggiato abbia espressamente rinunciato ad essere risarcito (Sez. 1, Sentenza n. 2477 del 24/05/1993, Rv. 194634). È stato anche precisato che l’impossibilità, per il condannato istante per la riabilitazione, di adempiere le obbligazioni civili nascenti dal reato, non può essere identificata con la pendenza di una causa civile relativa alle obbligazioni stesse (Sez. 1, Sentenza n. 18852 del 08/04/2008, Rv. 240188).

2. In applicazione dei richiamati principi di diritto, pienamente condivisibili, deve affermarsi, con riferimento al caso ora in esame, che l’ordinanza impugnata è immune dai vizi lamentati e che le doglianze difensive non colgono nel segno.

È assorbente rilevare, infatti, che il Tribunale di sorveglianza, senza incorrere in alcun errore di logicità, ha espresso ragionamenti convincenti ed ha applicato correttamente la legge, notando in modo congruo il mancato adempimento delle obbligazioni civili, elemento che, in mancanza di contrasto con elementi oggettivi e non generici come quelli dedotto nel ricorso, è preclusivo, in assenza di alcuna giustificazione, dell’invocata riabilitazione.

Il provvedimento impugnato, quindi, supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all’apprezzamento delle circostanze fattuali.

3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con la condanna del

ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, 3 maggio 2024.

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