Cerca
Close this search box.

I precedenti penali ostano all’affidamento in prova al servizio sociale?

Facebook
LinkedIn

Cass. pen., sez. I, 21/06/2024 (ud. 3/05/2024, dep. 26/09/2024), n. 36097 (Pres. Siani, Rel. Calaselice)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se i precedenti penali impediscono il riconoscimento dell’affidamento in prova al servizio sociale.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di sorveglianza di Catania rigettava una richiesta di affidamento in prova al servizio sociale proposta da un detenuto.

Ciò posto, avverso siffatta decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore del richiedente, che deduceva violazione dell’art. 47 Ord. pen. e vizio di motivazione.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Gli Ermellini ritenevano il ricorso suesposto fondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano i giudici di piazza Cavour ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui, in materia di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l’istituto, e, quindi, dell’accoglimento dell’istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza; né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell’osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (tra le altre, Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019).

I risvolti applicativi

In materia di affidamento in prova al servizio sociale, la gravità del reato, i precedenti penali e la mancata ammissione di colpevolezza non possono essere determinanti per il rifiuto dell’istanza, non essendo necessaria la prova di una completa revisione critica del passato, dato che è sufficiente che emerga dall’osservazione della personalità che questo processo sia stato almeno avviato.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 1 Num. 36097 Anno 2024

Presidente: SIANI VINCENZO

Relatore: CALASELICE BARBARA

Data Udienza: 21/06/2024

Data Deposito: 26/09/2024

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

P. M. nato a … il …

avverso l’ordinanza del 6/03/2024 del Tribunale di sorveglianza di Catania

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

letta le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale,

A. Esposito, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;

lette le conclusioni del difensore, avv. C. E. C., fatte pervenire a mezzo p.e.c. del 14 giugno 2024, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, resa in data 6 marzo 2024, il Tribunale di sorveglianza di Catania ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale proposta da M. P., in relazione all’esecuzione della pena residua di anni cinque, mesi sei e giorni dodici di reclusione, in relazione al provvedimento di determinazione di pene concorrenti della Procura generale presso la Corte di appello in sede del 29 agosto 2022.

2. Avverso la descritta ordinanza, il condannato ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, con atto del suo difensore, avv. C. E. C., affidando le sue doglianze ad un unico, articolato motivo di seguito riassunto nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale si deduce violazione dell’art. 47 Ord. pen. e vizio di motivazione.

P. ha un unico precedente per fatti risalenti al 1994, di cui alla sentenza della Corte di appello di Catania, divenuta definitiva il 23 novembre 2010. I reati cui si riferisce la pena in esecuzione sono stati commessi in data 26 novembre 2010 e nel 2013.

Il Tribunale di sorveglianza, pur rilevando l’esistenza di risultati positivi dell’osservazione a cura dell’equipe a questo preposta, come da relazione del 28 febbraio 2024, valorizza precedenti penali che, però, sono risalenti a circa trent’anni fa e il reato in esecuzione, comunque commesso nel 2013.

La difesa deduce che la valutazione viene svolta senza porre in relazione i precedenti penali e il reato per il quale è stata irrogata la pena di esecuzione, con l’attuale, positiva condizione, come emerge dalla relazione di sintesi, senza, altresì, considerare che si tratta di ultrasessantacinquenne.

Il provvedimento finisce per trarre una certa progressività a delinquere dai precedenti penali pur datati nel tempo senza valutare l’attuale mancanza di pericolosità del condannato.

Tanto, attraverso una motivazione che, secondo il ricorrente, è contraddittoria, apparente e, comunque, manifestamente illogica perché il mero riferimento a precedenti penali risalenti e ai fatti in esecuzione, a fronte di un comportamento all’attualità privo di pericolosità di cui lo stesso Tribunale dà atto, resta intrinsecamente priva di linearità logica.

Si rimarca l’esistenza di copiosa documentazione attestante le condizioni di salute della moglie del condannato alla cura della quale P. potrebbe dedicarsi, cui fa espresso riferimento anche la relazione di sintesi integrativa del 28 febbraio 2024 e, comunque, la documentazione prodotta, da ultimo, in allegato all’istanza di fissazione dell’udienza del giorno 8 novembre 2023.

Né il Tribunale, per la difesa, farebbe riferimento alla proposta lavorativa offerta dal figlio Salvatore, la cui fattibilità è stata avallata dall’equipe di osservazione, nella relazione di sintesi integrativa (p. 1 e 2, che si allega al ricorso).

In definitiva, la difesa valorizza l’assenza di nuove denunce, il ripudio delle condotte devianti del passato, l’ottima prospettiva risocializzante fatti sintomatici della sostanziale meritevolezza del beneficio, negato, dunque, sulla base di una motivazione contraddittoria.

3. Il Sostituto Procuratore generale di questa Corte, A. Esposito, intervenuto con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

La difesa, a mezzo p.e.c. del 14 giugno 2024, ha concluso ulteriormente argomentando i motivi di ricorso, chiedendone l’accoglimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato.

1.1. Il provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Catania è laconico e fonda su una valutazione secondo la quale la condotta all’attualità risulta del tutto recessiva rispetto ai precedenti penali e ai reati per i quali è stata irrogata la pena in esecuzione.

Tuttavia, tale motivazione non è in linea con la costante giurisprudenza di legittimità secondo la quale (tra le altre, Sez. 1, n. 775 del 06/12/2013, dep. 2014, omissis, Rv. 258404 – 01; Sez. 1, n. 2207 del 18/5/1992, omissis, Rv. 190628; Sez. 1, n. 2214 del 18/05/1992, omissis, non massimata) in tema di adozione delle misure alternative alla detenzione, il giudice deve fondare la statuizione, espressione di un giudizio prognostico, sui risultati del trattamento individualizzato condotto sulla base dell’esame scientifico della personalità; la relativa motivazione deve dimostrare, con preciso riferimento alla fattispecie concreta, l’avvenuta considerazione di tutti gli elementi previsti dalla legge, che hanno giustificato l’accoglimento o il rigetto dell’istanza (il primo precedente richiamato ha pronunciato l’annullamento con rinvio, limitatamente alle istanze di affidamento in prova e di semilibertà, di provvedimento di rigetto, in quanto ritenuto privo di adeguato supporto argomentativo in ordine alle ragioni della prevalenza accordata ad aspetti appartenenti al passato criminale del detenuto a scapito dei progressi riscontrati nel corso del trattamento).

Con particolare riferimento all’affidamento in prova al servizio sociale, poi, la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha affermato che, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l’istituto, e, quindi, dell’accoglimento dell’istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza; né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell’osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (tra le altre, Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, Rv. 277924). Risulta, dunque, indispensabile l’esame dei comportamenti attuali del condannato, in relazione all’esigenza di accertare — non soltanto l’assenza di indicazioni negative, bensì — anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, omissis, Rv. 278174 – 01; Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, omissis, Rv. 264602 – 01).

In tale prospettiva, il Tribunale di sorveglianza è legittimato ad acquisire informazioni da qualsiasi fonte, e quindi anche dagli organi di polizia, informazioni valutabili all’unica condizione che le medesime non si limitino ad argomentazioni del tutto generiche, ma riferiscano circostanze specifiche, sicché la valutazione del giudice abbia precisi elementi di fatto da esaminare (Sez. 1, n. 5223 del 28/09/1999, omissis, Rv. 214431 – 01), per modo che, in tale evenienza, il Tribunale di sorveglianza non ha l’obbligo di effettuare accertamenti ulteriori sulla personalità del soggetto richiedente, qualora le risultanze documentali rivelino l’inidoneità della misura richiesta (Sez. 1, n. 26232 del 07/07/2020, omissis, Rv. 279581 – 01, che, in applicazione di tale principio, ha ritenuto infondata la doglianza del ricorrente che lamentava l’omessa acquisizione da parte del tribunale di sorveglianza della relazione degli operatori del servizio sociale).

1.2. Tali essendo i principi cui questo Collegio intende dare continuità, si osserva che la motivazione del Tribunale si sostanzia in una prevalente valutazione del passato deviante del condannato, più che soffermarsi sulla verifica della sua condizione all’attualità e sul rapporto di queste condizioni rispetto a residui aspetti di pericolosità del condannato.

Su tale punto, invece, il ricorso segnala la costante regolarità della condotta, l’assenza di ulteriori pendenze, rispetto ai reati per i quali è stata irrogata la pena in esecuzione, oltre all’epoca risalente dei delitti, all’età del condannato e all’assenza di altre condanne, dati questi ultimi, peraltro, condivisi dal Tribunale che ne fa cenno nella parte finale della motivazione, sia pure per giustificare la possibilità di fruire di permessi premio, dunque, finendo per incorrere in una giustificazione contraddittoria del diniego.

Nemmeno il noto principio di gradualità del trattamento può soccorrere nella specie. Invero, le ultime relazioni dell’equipe preposta all’osservazione, non si limitano a consigliare i permessi premio, contemplando anche l’affidamento in prova, esprimendo qualche esigenza di approfondimento soltanto in relazione alla prospettata soluzione lavorativa alle dipendenze del figlio del condannato.

Dunque, nel complesso la motivazione offerta non è adeguata posto che pare trascurare del tutto il riferimento operato nelle relazioni a quelle soluzioni, in ogni caso non individuandosi parere contrario alla misura alternativa richiesta.

3.Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, si impone un nuovo esame della richiesta di affidamento in prova, perché il giudice del rinvio, in piena libertà quanto all’esito del giudizio, rivaluti l’istanza in ossequio ai principi di diritto richiamati nel § 1.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catania.

Così deciso il 21 giugno 2024.

Leggi anche

Contenuti Correlati