Quando il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti è insindacabile in sede di legittimità?

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Cass. pen., sez. I, 9/04/2026 (ud. 9/04/2026, dep. 16/04/2026), n. 13910 (Pres. Santalucia, Rel. Natalini)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando il giudizio di bilanciamento tra le circostanze aggravanti ed attenuanti è insindacabile in sede di legittimità.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Torino, in funzione di giudice dell’esecuzione, accoglieva parzialmente un’istanza della difesa, eliminando la recidiva reiterata e rideterminando la pena complessiva per reati in materia di stupefacenti in anni 16 e mesi 4 di reclusione.

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore il quale, con un unico motivo, deduceva la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui aveva ritenuto di non poter intervenire sul giudizio di bilanciamento tra le circostanze di segno opposto, per effetto della preclusione derivante dalla negativa valutazione effettuata dal giudice della cognizione.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il giudizio di bilanciamento tra le circostanze aggravanti ed attenuanti, pertanto, costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall’art. 133 cod. pen., senza che occorra un’analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020), essendo rilevante che detto giudizio sia condotto mediante apprezzamento degli elementi così individuati, condotto in modo logico e coerente rispetto a quelli concorrenti di segno opposto (Sez. 1, n. 17494 del 18/12/2019).

I risvolti applicativi

Il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua e non illogica, anche con riferimento ad alcuni dei parametri ex art. 133 c.p., senza che sia necessaria un’analitica esposizione dei criteri valutativi, purché risulti un apprezzamento logico e coerente degli elementi contrapposti.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 1 Num. 13910 Anno 2026

Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE

Relatore: NATALINI ALDO

Data Udienza: 09/04/2026

Data Deposito: 16/04/2026

SENTENZA

sul ricorse proposto da:

P. B. nato a … il …

avverso l’ordinanza del 18/11/2025 della CORTE APPELLO di TORINO

udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO NATALINI;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Aldo Esposito che ha

chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Torino, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 18 novembre 2025, depositata il successivo 24 novembre, ha parzialmente accolto l’istanza avanzata dalla difesa del condannato B. P. in relazione alla pena irrogata con sentenza del G.U.P. di Torino in data 6 marzo 2021, parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Torino in data 20 febbraio 2022, parzialmente irrevocabile il 18 maggio 2023 (limitatamente all’an della penale responsabilità e alla contestata recidiva specifica reiterata ex art. 99, comma quarto, cod. pen. e al conseguente aumento bloccato non inferiore al terzo per gli aumenti di pena in continuazione ex art. 84, comma quarto, cod. pen.) e

parzialmente riformata da altra sezione della Corte d’appello di Torino in data 24 (2 marzo 2024 (in punto di determinazione della pena) e divenuta irrevocabile il 7 novembre 2024, inerente plurime contestazioni in materia prevalente di stupefacenti (riguardanti in specie la sussistenza di un’associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 di cui l’istante era riconosciuto organizzatore e plurimi reati satellite) e, per l’effetto, ha eliminato la recidiva reiterata e rideterminato la pena a titolo di complessivo aumento in continuazione nella misura di anni 4 e mesi 6 di reclusione, per una pena complessiva di anni 24 e mesi 6 di reclusione, ridotta per il rito alla pena finale di anni 16 e mesi 4 di reclusione.

1.1. La Corte d’appello, a fronte di statuizione definitiva di accertamento della recidiva reiterata intervenuta prima della pronuncia della Corte cost. n. 185 del 2015 (che ha escluso il carattere obbligatorio e automatico della detta recidiva qualificata, imponendo la valutazione nel merito del giudizio di rafforzata pericolosità) si è pronunciata con i poteri, ampliati, del giudice dell’esecuzione sulla richiesta rideterminazione della pena conseguente al novum intervenuto dopo il passaggio in giudicato del titolo costituito dal provvedimento di correzione del Tribunale di Sorveglianza del 6 novembre 2024 relativo alla caducazione della recidiva per esito positivo dell’affidamento in prova.

La Corte d’appello ha premesso che al P. è stata irrogata una pena divenuta illegale per effetto della dimostrata insussistenza della recidiva specifica e reiterata, posto che essa è stata computata sull’assunto obbligato dalla legge del divieto di prevalenza e con riguardo ad una banda edittale per gli aumenti in continuazione estesa da un terzo al triplo della pena irrogata per il reato base e non già da un giorno di reclusione al triplo; pertanto, ha affermato di poter rivalutare non solo il perimetro della contestazione base di cui al capo più grave (B1: art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990) limitatamente all’esclusione della recidiva ma anche di rideterminare, venuti meno gli automatismi di legge, la pena per gli aumenti in continuazione “senza tuttavia contrastare le valutazioni di merito già espresse in sede di cognizione (e coperte dal giudicato in parte qua intangibile” e diverse da quelle imposte dal divieto di legge di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva qualificata e dal limite minio di legge di aumento complessivo ex art. 81, comma quarto, cod. pen. (pag. 10 ord. imp.).

Ferma la pena-base individuata per il reato-base (in venti anni di reclusione, minimo edittale), la Corte d’appello ha ritenuto non ricorrenti “le condizioni per procedere ad un giudizio di prevalenza delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche tenuto conto che in primo grado il G.U.P., come rilevato peraltro dalla stessa difesa, aveva espresso valutazioni in tal senso ostative e ultronee al divieto di legge, inerenti alle plurime condanne riportate e all’assenza di ulteriori elementi positivamente valorizzabili rispetto al comportamento processuale, contrassegnato da plurimi interrogatori resi al p.m. con parziali ammissioni (cfr. pag. 779 sent. I grado)” (pag. 10 ord. imp.).

2. Avverso l’ordinanza in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del P. articolato in un unico motivo in cui si denunzia ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. contraddittorietà della motivazione nella parte in cui ha ritenuto di non poter intervenire sul giudizio di bilanciamento tra le circostanze di segno opposto, per effetto della preclusione derivante dalla negativa valutazione effettuata dal giudice della cognizione.

Ad avviso della difesa, tale conclusione non è rispettosa dei principi pur enunciati nel provvedimento impugnato e dai quali si è fatta discendere la rideterminazione in melius degli aumenti per la continuazione: i giudici della cognizione avevano visto limitata la loro valutazione sulla misura della pena dall’impossibilità ex lege di ritenere la prevalenza delle concesse circostanze attenuanti sulla recidiva, declinata come reiterata in conseguenze delle risultanze erronee del casellario giudiziale, sicché il vizio genetico della qualificazione soggettiva quale recidivo reiterato aveva, di fatto, ristretto illegalmente la forbice sanzionatoria astrattamente utilizzabile, depennando dalle opzioni dosimetriche praticabili la riduzione di un terzo ex art. 62-bis cod. pen. e il giudizio di equivalenze delle circostanze pronunciato incidentalmente dal G.U.P. scontava non solo la condanna per un capo (il C8), per il quale poi la Corte d’appello avrebbe pronunciato l’assoluzione, ma anche la valorizzazione dei pregressi giudiziari del P., relativamente ai quali il novum rappresentato dall’illegale attribuzione al medesimo dello status di recidivo non poteva non rappresentare – a giudizio della difesa ricorrente – elemento idoneo a riespandere in tutta pienezza il perimetro di intervento, valutativo e discrezionale, in executivis.

Si denuncia l’asimmetria motivazionale dell’impugnata ordinanza essendosi con la stessa, da un lato, rideterminato la pena ex art. 81 cpv. cod. pen. intervenendo, diminuendoli, sui singoli incrementi di pena che erano stati calcolati in sede di cognizione, così discrezionalmente sostituendosi ai giudici di merito, alla luce del nuovo e più favorevole profilo di personalità del P., in quanto soggetto non più da ritenersi, ora per allora, recidivo; dall’altro, negando la simmetrica possibilità di intervento in favor rei a cagione di una (incidentale) statuizione adottata dal G.U.P. di Torino sulla scorta di un negativo giudizio di personalità formulato nei confronti di un imputato in allora (erroneamente) ritenuto recidivo, per di più specifico e reiterato.

3. Il Sostituto Procuratore generale Aldo Esposito, con requisitoria scritta del 9 marzo 2026, ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.

1. Va preliminarmente rilevato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più  idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, omissis, Rv. 245931-01; conf. Sez. 2, n. 31543 dell’08/06/2017, omissis, Rv. 270450; cfr. altresì Sez. 1, n. 16054 del 10/03/2023, omissis, non mass. sul punto, in motiv. § 5.1).

Il giudizio di bilanciamento tra le circostanze aggravanti ed attenuanti, pertanto, costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall’art. 133 cod. pen., senza che occorra un’analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, omissis, Rv. 279838-02), essendo rilevante che detto giudizio sia condotto mediante apprezzamento degli elementi così individuati, condotto in modo logico e coerente rispetto a quelli concorrenti di segno opposto (Sez. 1, n. 17494 del 18/12/2019, dep. 2020, omissis, Rv. 279181-02).

Il giudizio di comparazione, peraltro, risulta sufficientemente motivato, quando il giudice, nell’esercizio del potere discrezionale previsto dall’art. 69 cod. pen., scelga la soluzione dell’equivalenza, anziché della prevalenza delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. 2, n. 31531 del 16/05/2017, omissis, Rv. 270481-01).

Questa Corte ha ripetutamente affermato – con ermeneusi costante cui questo Collegio intende dare continuità – che, in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee non incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel formulare il giudizio di comparazione, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell’art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi (Sez. 2, n. 25353 del 27/5/2025, omissis, non mass.; Sez. 1, n. 17494 del 18/12/2019, dep. 2020, omissis, Rv. 279181-01; Sez. 2, n. 3610, del 15/01/2014, omissis, Rv. 260415-01).

2. Nella vicenda di specie il giudice dell’esecuzione rettamente applicando tali principi ha rivalutato il perimetro della contestazione-base di cui al capo B1 limitatamente all’esclusione della recidiva (che di essa costituisce circostanza aggravante ad effetto speciale) e rideterminato, in difetto degli automatismi di la pena per gli aumenti in continuazione “senza tuttavia contrastare le valutazioni di merito già espresse in sede di cognizione (e coperte da giudicato in parte qua intangibile) e diverse da quelle imposte dal divieto di legge di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva qualificata e dal limite minimo di legge di aumento complessivo ex art. 81, comma quarto, cod. pen.” (pag. 10 ord. imp.).

Ferma la pena-base individuata, nel minimo edittale, per il reato più grave in venti anni di reclusione, la Corte d’appello – con motivazione congrua e conforme a diritto, non manifestamente illogica e, come tale, insindacabile in questa sede – ha reputato non ricorrenti le condizioni per procedere ad un giudizio di prevalenza delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche sull’aggravante contestata, “tenuto conto che in primo grado il G.U.P. aveva espresso valutazioni in tal senso ostative” (pag. 10 ord. imp.), in ragione dei precedenti penali del P., dell’assenza di ulteriori elementi valutabili favorevolmente e delle sole parziali ammissioni rese nel corso degli interrogatori.

Sul punto la Corte – con struttura motivazionale lineare e congrua, meritevole

di rimanere al riparo da qualsivoglia stigma, in sede di legittimità – ha richiamato, facendole proprie, le valutazioni già espresse in sede di cognizione che non appaiono incompatibili con il dato dell’esclusione della recidiva, sicché le deduzioni della difesa – che, peraltro, non contesta il percorso argomentativo in materia di entità degli aumenti di pena ex art. 81 cod. pen. operato per i reati-satellite, ma da quello inferirebbe una pretesa, del tutto insussistente, asimmetria motivazionale dell’impugnata ordinanza – si risolvono nel contestare un profilo, quale quello del mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche (in luogo dell’operato giudizio di equivalenza), che non è suscettibile di rivalutazione in questa sede di legittimità, in quanto congruamente (e non illogicamente) motivato.

3. In conclusione, il ricorso – che non si emancipa da un approccio ispirato alla confutazione ed alla contro argomentazione, a fronte di un’ordinanza congruamente motivata ed aliena da tangibili deficit logici – va rigettato, con conseguente

(…)

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