Cass. pen., sez. IV, 27/03/2026 (ud. 27/03/2026, dep. 1/04/2026), n. 12331 (Pres. Montagni, Rel. Lorenzetti)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
- Sentenza commentata
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando, in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell’imputato possa essere sottoposto a confisca.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di Roma, su richiesta dell’imputato e con il consenso del Pubblico Ministero, concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva, unificati i reati ai sensi dell’art. 81 cod. pen., con la riduzione per il rito, applicava all’accusato la pena di anni quattro e mesi due di reclusione ed euro 20.000,00 di multa, comminandogli al contempo la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per anni cinque, nonché la confisca e la distruzione della sostanza stupefacente e degli altri oggetti in sequestro e la confisca e devoluzione all’Erario della somma di denaro in sequestro.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore il quale, con un unico motivo, deduceva la mancanza di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento alla confisca della somma di denaro in sequestro disposta ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen..
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell’imputato può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all’art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall’art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022: in motivazione, la Corte ha chiarito che in relazione a tale reato non è consentita la confisca del denaro né ai sensi dell’art. 240 cod. pen., né ai sensi dell’art. 73, comma 7-bis, d.P.R. cit., applicabili invece all’ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità).
I risvolti applicativi
In tema di illecita detenzione di stupefacenti, il denaro, rinvenuto nella disponibilità dell’imputato, è confiscabile esclusivamente al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 240-bis c.p. (articolo, questo, richiamato dall’art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990).
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 4
Num. 12331
Anno 2026
Presidente: MONTAGNI ANDREA
Relatore: LORENZETTI LUCA
Data Udienza: 27/03/2026
Data Deposito: 01/04/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P. G., nato a … il …
avverso la sentenza del 14/01/2026 del Tribunale di Roma
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA LORENZETTI;
letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, in persona del Sostituto Roberto PATSCOT, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di denaro in sequestro.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Roma, con la sentenza del 14 gennaio 2026 in epigrafe, su richiesta dell’imputato e con il consenso del Pubblico Ministero, concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva, unificati i reati ai sensi dell’art. 81 cod. pen., con la riduzione per il rito, applicava a G. P. la pena di anni quattro e mesi due di reclusione ed euro 20.000,00 di multa, gli applicava la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per anni cinque e ordinava la confisca e la distruzione della sostanza stupefacente e degli altri oggetti in sequestro e la confisca e devoluzione all’Erario della somma di denaro in sequestro.
2. Avverso la sentenza del Tribunale di Roma, ha proposto ricorso per cassazione G. P., a mezzo del suo difensore di fiducia, articolando un unico motivo di ricorso, con il quale lamenta mancanza di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento alla confisca della somma di denaro in sequestro disposta ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen
3. Il Procuratore generale, in persona del Sostituto Roberto Patscot, ha depositato requisitoria scritta e ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di denaro in sequestro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Va premesso che il ricorso è ammissibile in quanto «A seguito della introduzione della previsione di cui all’art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., è ammissibile il ricorso per cassazione per vizio di motivazione contro la sentenza di applicazione di pena con riferimento alle misure di sicurezza, personali o patrimoniali, che non abbiano formato oggetto dell’accordo delle parti» (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, omissis, Rv. 279348 – 05; ).
3. Ciò posto, il motivo di ricorso è fondato.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell’imputato può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all’art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall’art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, omissis, Rv. 283248 – 01: in motivazione, la Corte ha chiarito che in relazione a tale reato non è consentita la confisca del denaro né ai sensi dell’art. 240 cod. pen., né ai sensi dell’art. 73, comma 7-bis, d.P.R. cit., applicabili invece all’ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità).
Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, inoltre, in tema di stupefacenti, il disposto dell’art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, novellato dall’art. 4, comma 3-bis, d.l. 15 settembre 2023, n. 123, introdotto dalla legge di conversione 13 novembre 2023, n. 159, che ha incluso il delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. citato nel novero di quelli costituenti presupposto della confisca per sproporzione ex art. 240-bis cod. pen., richiede, laddove siano contestati traffici di modesta gravità, cui solitamente corrispondono sequestri di somme, beni o utilità di non rilevante importo, una motivazione a sostegno del requisito della sproporzione tra possidenze dell’imputato e redditi leciti tanto più rigorosa quanto più modeste siano le somme sequestrate (Sez. 4, n. 18608 del 22/03/2024, omissis, Rv. 286254 – 01: in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto correttamente disposto la confisca della somma di euro 240,90 a carico di un imputato, già più volte condannato per reati in materia di droga, senza fissa dimora, privo di un’occupazione stabile, che aveva genericamente addotto la provenienza di una parte della somma in questione dall’attività di commerciante ambulante, senza tuttavia fornire indicazioni precise in merito alla stessa).
Nel caso in esame, la motivazione in ordine alle condizioni previste all’art. 240-bis cod. pen. è del tutto mancata.
5. La sentenza impugnata deve, quindi, essere annullata limitatamente alla confisca della somma di denaro in sequestro, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Roma, persona fisica diversa.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di denaro in sequestro, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Roma, persona fisica diversa.
Così deciso il 27/03/2026.






