Qual è il presupposto per la verifica, da parte del giudice, dell’applicazione della pena sostitutiva?

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Cass. pen., sez. V, 22/01/2026 (ud. 22/01/2026, dep. 23/04/2026), n. 14849 (Pres. Catena, Rel. Cirillo)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava qual è il presupposto da cui deve muovere il giudice al fine di verificare dell’applicazione della pena sostitutiva.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello de L’Aquila confermava una sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lanciano che, a sua volta, all’esito di giudizio abbreviato, aveva condannato l’imputato per il reato di furto aggravato.

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 56-bis legge n. 689 del 1981.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il presupposto da cui deve muovere il giudice, al fine di verificare dell’applicazione della pena sostitutiva, «è quello della valutazione della sussistenza o meno di fondati motivi che inducano a ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute, perché la prospettiva della rieducazione non può prevalere sull’esigenza di neutralizzazione del pericolo di recidiva, che necessita di essere soddisfatta anche durante l’esecuzione della pena» (Sez. 5, n. 43622 dell’11/07/2023).

I risvolti applicativi

Il giudice, ai fini dell’applicazione della pena sostitutiva, deve verificare l’eventuale sussistenza di fondati motivi che facciano ritenere inadempiute le prescrizioni, dovendo comunque prevalere l’esigenza di neutralizzazione del pericolo di recidiva rispetto alla finalità rieducativa.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 5 Num. 14849 Anno 2026

Presidente: CATENA ROSSELLA

Relatore: CIRILLO PIERANGELO

Data Udienza: 22/01/2026

Data Deposito: 23/04/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

I. N. nato ad … il …

avverso la sentenza del 13/05/2025 della Corte di appello di L’Aquila

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Pierangelo Cirillo;

udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Giulio Monferini, che ha chiesto di rigettare il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 13 maggio 2025 dalla Corte di appello di L’Aquila, che – per quanto qui di interesse – ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lanciano che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva condannato I. N. per il reato di furto aggravato.

Secondo l’impostazione accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l’imputato – in concorso con S. G., per il quale si è proceduto separatamente – si sarebbe impossessato «di cinque pedane, contenenti ognuna quaranta cavalletti in acciaio per ponteggi, sottraendole dall’interno del capannone

della L. C. s.r.l.».

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.

2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 192 cod. proc. pen.

Sostiene che la Corte di appello avrebbe «dovuto sottoporre a un più accurato vaglio» le dichiarazioni rese «dal correo S. G.».

2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di inosservanza di norme processuali.

Sostiene che i giudici di merito avrebbero «valutato gli elementi processuali esterni, consistenti in condotte antecedenti ai fatti di causa», che non proverebbero «la partecipazione dello l. al furto contestato».

2.3. Con un terzo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 56-bis legge n. 689 del 1981.

Sostiene che la Corte di appello avrebbe basato la decisione di non sostituire la pena detentiva solo sui precedenti penali dell’imputato, senza valutare gli altri elementi e senza acquisire tutte le informazioni necessarie in ordine alle condizioni di vita personali e familiari dell’imputato.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

1.1. I primi due motivi di ricorso – che possono essere trattati congiuntamente, essendo strettamente correlati – sono inammissibili, in quanto generici, assertivi e completamente versati in fatto.

La Corte di appello, in ogni caso, ha fondato la propria decisione non solo sulle specifiche dichiarazioni spontanee del correo, ma da univoci elementi di riscontro: gli accertamenti della polizia giudiziaria; i filmati che riprendevano il ricorrente e il complice sul luogo del reato; i tabulati telefonici, dai quali emergeva la presenza dello I. e del correo sul luogo del delitto, nel momento in cui questo veniva commesso.

1.2. Il terzo motivo è inammissibile.

Va premesso che l’art. 20-bis cod. pen. rimette l’applicazione delle pene sostitutive alla valutazione discrezionale del giudice.

Questa Corte ha già evidenziato che: il presupposto da cui deve muovere il giudice, al fine di verificare dell’applicazione della pena sostitutiva, «è quello della valutazione della sussistenza o meno di fondati motivi che inducano a ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute, perché la prospettiva della rieducazione non può prevalere sull’esigenza di neutralizzazione del pericolo di recidiva, che necessita di essere soddisfatta anche durante l’esecuzione della pena»; il controllo di legittimità, «rispetto alla decisione del giudice di merito di non farsi luogo alla sostituzione della pena detentiva, non può che fermarsi, secondo i principi generali che regolano il giudizio di legittimità e quelli specificamente affermati in tema di trattamento sanzionatorio, alla verifica della sussistenza di una congrua motivazione che dia conto della esistenza di quei fondati motivi ostativi a una prognosi favorevole in ordine al futuro comportamento del condannato che involge il rispetto delle prescrizioni (e non solo quelle imposte dal giudice ma anche quelle insite nelle stesse pene sostitutive che tendenzialmente impongono adempimenti comportamentali specifici)» (Sez. 5, n. 43622 dell’11/07/2023, omissis, n.m.).

Ebbene, nel caso in esame, la Corte di appello ha reso una motivazione ampia e coerente in ordine all’esercizio del suo potere discrezionale, ponendo in rilievo gli elementi che l’inducevano a ritenere non sussistenti i presupposti per la sostituzione della pena detentiva, costituiti dai numerosi precedenti penali dell’imputato e dalla sua spiccata propensione a violare le prescrizioni di legge. La Corte territoriale, dunque, ha reso una congrua motivazione in ordine alla sussistenza di motivi ostativi a una prognosi favorevole in ordine al futuro comportamento del condannato, che, nei restanti profili, non può essere sindacata in sede di legittimità.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, il 22 gennaio 2026.

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