Per integrare il reato di riciclaggio è sufficiente il mero possesso di un bene di provenienza illecita alterato per ostacolarne l’identificazione?

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Cass. pen., sez. II, 27/03/2026 (ud. 27/03/2026, dep. 16/04/2026), n. 13919 (Pres. Agostinacchio, Rel. Perrotti)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, affinchè si configuri la fattispecie del reato di cui all’art. 648 bis cod. pen., basti il semplice possesso del bene di illecita provenienza, alterato in modo da ostacolarne l’identificazione.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Torino, in riforma di una decisione emessa dal G.u.p. del Tribunale di Asti, assolveva l’imputato dal delitto contestato al capo A e, esclusa in relazione al capo B (riciclaggio, per il quale il giudice di primo grado aveva già riconosciuto l’attenuante di cui al quarto comma dell’art. 648 bis cod. pen.), la circostanza aggravante di cui all’art. 61 bis cod. pen., rideterminava la pena in un anno e dieci mesi di reclusione ed euro 2.800,00 di multa.

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione e falsa applicazione della legge penale e vizio di motivazione per manifesta illogicità per avere la Corte territoriale confermato la riconosciuta responsabilità dell’imputato per delitto di riciclaggio.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, «perché si configuri la fattispecie del reato di cui all’art. 648 bis cod. pen., non è sufficiente il semplice possesso del bene di illecita provenienza, alterato in modo da ostacolarne l’identificazione, occorrendo un quid pluris idoneo ad indicare, secondo gli ordinari criteri di valutazione della prova, che la condotta, consistita nella suddetta alterazione o manipolazione del bene, sia riconducibile, quanto meno nella forma del concorso di persone nel reato, all’imputato» (così Sez. 2, n. 41740 del 30/09/2015, omissis, Rv. 265097; in senso conforme, Sez. 2, n. 39092 del 11/07/2017; Sez. 2, n. 29002 del 9/10/2020; più recentemente Sez. 7, n. 23598 del 3/5/2022).

I risvolti applicativi

Ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio ex art. 648-bis c.p., il mero possesso di un bene di provenienza illecita, ancorché alterato, non è sufficiente, essendo necessario un quid pluris probatorio, che consenta di ricondurre all’imputato la condotta di manipolazione, almeno a titolo di concorso nel reato.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 2 Num. 13919 Anno 2026

Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI

Relatore: PERROTTI MASSIMO

Data Udienza: 27/03/2026

Data Deposito: 16/04/2026

SENTENZA

Sul ricorso proposto nell’interesse di:

B. B., nato a … il …,

avverso la sentenza del 24/11/2025 della Corte d’appello di Torino,

letti gli atti, il provvedimento impugnato … ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Perrotti;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ALFREDO POMPEO VIOLA, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino, in riforma della decisione del G.u.p. del Tribunale di Asti, assolveva l’imputato -oggi ricorrente- dal delitto contestato al capo A e, esclusa in relazione al capo B (riciclaggio, per il quale il giudice di primo grado aveva già riconosciuto l’attenuante di cui al quarto comma dell’art. 648 bis cod. pen.), la circostanza aggravante di cui all’art. 61 bis cod. pen., rideterminava la pena in un anno e dieci mesi di reclusione ed euro 2.800,00 di multa.

Secondo l’ipotesi accusatoria, recepita dai giudici di merito, il reato presupposto del contestato riciclaggio della vettura era costituito dalla falsa immatricolazione (5 luglio 2019) della vettura in Germania, mentre in realtà la vettura era ancora intestata ad un cittadino spagnolo, che il 10 gennaio 2020 ne denunciava il furto avvenuto tra il 27 ed il 28 settembre 2019. L’imputato avrebbe provveduto poi a richiedere la reimmatricolazione del mezzo a suo nome, presso l’UMC di Palermo, dopo aver simulato l’acquisto da una società con sede all’estero. Così integrando con la propria condotta il “tipo” riciclaggio, punito dall’art. 648 bis cod. pen.

2. Avverso la pronuncia d’appello ha proposto ricorso l’imputato, a ministero del difensore di fiducia, deducendo i motivi in appresso sinteticamente rappresentati.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della legge penale e vizio di motivazione per manifesta illogicità (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), per avere la Corte confermato la riconosciuta responsabilità dell’imputato proprio per delitto di riciclaggio, laddove gli elementi di prova valorizzati inducevano a ritenere che il prodotto del reato di falso (immatricolazione in Germania del veicolo nel possesso di diverso soggetto in Spagna) dovesse identificarsi nella carta di circolazione della vettura, non essendo questa (quale res) oggetto di alcuna alterazione materiale, talché non potrebbe comunque ipotizzarsi la successiva trasformamazione dei suoi codici identitari nella avvenuta reimmatricolazione italiana ad opera del ricorrente. Il reato presupposto sarebbe, peraltro improduttivo di effetti patrimonialmente vantaggiosi. Dunque, nessun riciclaggio può ipotizzarsi in assenza di profitto trasformabile derivato direttamente dal reato presupposto.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce i medesimi vizi in riferimento alla motivazione adottata per negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, richieste con i motivi di gravame, con i quali era stata valorizzata la, pur riconosciuta, portata ammissiva delle dichiarazioni rese nella immediatezza alla polizia giudiziaria.

2.3. Con il terzo motivo deduce ancora i medesimi vizi in relazione alla misura della pena pecuniaria (euro 5000,00 di multa), ben superiore al minimo edittale, calcolata valorizzando i precedenti dell’imputato; mentre, allorquando era stata concessa la sospensione condizionale della pena, in primo grado, il primo giudice aveva constatato l’assenza di precedenti penali o giudiziari, così rendendo la motivazione intimamente contraddittoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso sono infondati.

1.1. E’ infondato il motivo con il quale la difesa dell’imputato lamenta deficit argomentativo e violazione della norma incrimantrice in ordine alla riconosciuta responsabilità per la ricezione consapevole della vettura (così come identificata dai documenti di immatricolazione, che ne consentono la lecita circolazione) provento di delitto.

La Corte, infatti, dà adeguatamente conto del fatto che la traccia illecita posta a monte della nuova immatricolazione della vettura (denunciata, peraltro, come rubata in Spagna) era costituita dalla immatricolazione falsa (perché in quella data la vettura era certamente ancora nella disponibilità materiale e giuridica del legittimo intestatario spagnolo) consumata in Germania in data 5 luglio 2019. Sicché, il successivo acquisto da parte del ricorrente, che immetteva la res trasformata e trasportata in circolazione in Italia costituisce attività di riciclaggio, anche per le modalità assai articolate di acquisto attraverso altra società estera che emetteva fattura di sospetta genuinità. Dunque, la trasformazione identitaria dell’oggetto dimostra la consapevolezza della sua provenienza da delitto. Un tale argomentare si conforma, peraltro, alla costante lettura giurisprudenziale della norma incriminatrice (per tutte, Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Rv. 268713 – 01).

1.2. La Corte di merito ha così argomentato anche in ordine alla natura “riciclata” del mezzo acquistato: evidente essendo l’alterazione del documento che ne legittima la circolazione e che ne ha consentito l’acquisto (apparentemente lecito) e la successiva immatricolazione in Italia.

2. Questa Corte ha più volte affermato che si ha riciclaggio ogniqualvolta si pongano in essere operazioni materiali o giuridiche tali da ostacolare o rendere più difficoltosa l’identificazione della provenienza del bene, attraverso un’attività che impedisce il collegamento degli stessi con il momento originariamente illecito, ciò in quanto con la norma incriminatrice di cui all’art. 648 bis cod. pen. il legislatore ha voluto reprimere sia le attività che si esplicano sul bene trasformandolo o modificandolo parzialmente (ad esempio alterazione del numero di telaio o di targa) sia quelle che, senza incidere sulla cosa ovvero senza alterarne i dati esteriori, fungono comunque da ostacolo (ad esempio falsificazione della carta di circolazione) per la ricerca della sua provenienza delittuosa (Sez. 2, n. 19480 del 29/03/2019, omissis, Rv. 276562, in motivazione; Sez. 2, n. 39702 del 17/05/2018, omissis, Rv. 273899; Sez. 2, n. 56391 del 23/11/2017, omissis, Rv. 271533; Sez. 2, n. 41740 del 30/09/2015, omissis, Rv. 265097; Sez. 2, n. 25940 del 12/02/2013, dep. 2013, omissis, Rv. 256454; Sez. 2, n. 8479 del 11/12/2019, dep. 2020, omissis, non mass.).

2.1. Secondo un principio già più volte affermato da questa Corte, «perché si configuri la fattispecie del reato di cui all’art. 648 bis cod. pen., non è sufficiente il semplice possesso del bene di illecita provenienza, alterato in modo da ostacolarne l’identificazione, occorrendo un quid pluris idoneo ad indicare, secondo gli ordinari criteri di valutazione della prova, che la condotta, consistita nella suddetta alterazione o manipolazione del bene, sia riconducibile, quanto meno nella forma del concorso di persone nel reato, all’imputato» (così Sez. 2, n. 41740 del 30/09/2015, omissis, Rv. 265097; in senso conforme, Sez. 2, n. 39092 del 11/07/2017, omissis, non mass.; Sez. 2, n. 29002 del 9/10/2020, omissis, Rv. 279703; più recentemente Sez. 7, n. 23598 del 3/5/2022, non mass.). Nella fattispecie, il ricorrente attraverso l’acquisto, il trasporto e la nuova immatricolazione in Italia della vettura alterata nella sua traccia identitaria ha certamente contribuito ad allontanare il bene dalla sua origine illecita.

3. E’ del pari infondato il secondo motivo di ricorso, avendo la Corte di merito respinto, con argomenti logici e congruenti rispetto agli elementi di fatto esaminati, il motivo di gravame con il quale si chiedeva il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte, come il primo giudice, ha infatti escluso che le dichiarazioni rese dall’imputato alla polizia giudiziaria avessero offerto alla giurisdizione elementi di valido apprezzamento, così come ha escluso che l’atteggiamento processuale dell’imputato offrisse sul punto elementi positivamente valutabili.

4. In ordine alla misura della pena pecuniaria indicata (in misura di poco superiore al minimo edittale) per il reato posto a base della piramide sanzionatoria, la Corte di merito ha del pari valorizzato elementi di fatto tratti dalla lettura del certificato del Casellario, senza che sul punto possa emergere contraddittorietà della motivazione rispetto alle determinazioni spese dal primo giudice in tema di presupposti per la sospensione condizionale della pena.

In ogni caso, deve pure rammentarsi che laddove la misura della pena pecuniaria non sia (come nella fattispecie) immotivatamente sperequata rispetto alla misura della pena detentiva, la determinazione assunta dal giudice del merito non è censurabile in sede di legittimità (Sez. 3, n. 25556 del 05/04/2019, omissis, Rv. 276010 – 01).

5. Il rigetto del ricorso comporta, secondo quanto dispone l’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della parte privata ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 27/03/2026

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