Per il reato di bancarotta documentale semplice è necessaria la volontà di violare le norme o danneggiare i creditori?

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Cass. pen., sez. V, 5/12/2025 (ud. 5/12/2025, dep. 2/04/2026), n. 12559 (Pres. Catena, Rel. Occhipinti)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, per la sussistenza del reato di bancarotta documentale semplice, sia richiesta la deliberata volontà di violare le disposizioni vigenti in materia e/o di arrecare pregiudizio ai creditori.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello de L’Aquila confermava una sentenza emessa dal Tribunale di Teramo che, a sua volta, aveva condannato l’imputato a pena di giustizia in quanto ritenuto responsabile del delitto di bancarotta semplice documentale.

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge in relazione all’art. 45 cod. pen..

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui, ai fini della sussistenza del reato di bancarotta documentale semplice, la deliberata volontà di violare le disposizioni vigenti in materia e/o di arrecare pregiudizio ai creditori, con conseguente rilevanza anche di un profilo meramente colposo (Sez. 5, n. 19356 del 07/02/2025; Sez. 5, n. 27515 del 04/02/2004).

I risvolti applicativi

Ai fini della configurabilità della bancarotta documentale semplice, è necessaria la volontà deliberata di violare le norme o di recare pregiudizio ai creditori, essendo rilevanti anche eventuali profili di colpa.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 5

Num. 12559 Anno 2026

Presidente: CATENA ROSSELLA

Relatore: OCCHIPINTI ANDREINA

Data Udienza: 05/12/2025

Data Deposito: 02/04/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

D. P. P. nato a … il …

avverso la sentenza del 16/05/2025 della Corte d’appello di L’aquila

Udita la relazione svolta dal Consigliere Andreina Occhipinti;

Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di L’Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Teramo che aveva condannato D. P. P. a pena di giustizia in quanto ritenuto responsabile del delitto di bancarotta semplice documentale per avere, in qualità di co-amministratore della ditta “I. M.  s.r.l.”, dichiarata fallita nel 2018, omesso di tenere i libri e le scritture contabili obbligatorie.

La Corte di appello, in particolare, ha respinto la tesi difensiva secondo cui le scritture contabili erano andate distrutte in occasione di furti e danneggiamenti subiti dalla società fallita, regolarmente denunciati, escludendo che potesse essere configurata una causa di forza maggiore che aveva potuto determinare l’imputato nella sua condotta omissiva.

2.D. P. P. ha proposto ricorso con atto a firma nel suo difensore.

2.1. Con primo motivo denuncia violazione di legge in relazione all’art. 45 cod. pen. e vizio di motivazione per l’omessa valutazione di elementi probatori decisivi ai fini della configurabilità della causa di forza maggiore.

Deduce travisamento di prova in relazione alle dichiarazioni rese dal teste D. F. P. (il quale aveva riferito di avere visto le scritture contabili presso la sede della società anche negli anni successivi fino al 2016) e dal consulente B. (il quale aveva riferito di avere sempre trovato le scritture contabili presso la sede della società fino al 2015); l’erroneità della conclusione della Corte di ritenere generiche tali testimonianze in quanto, al contrario, corredate da elementi specifici e circostanziati tali da giustificare il riconoscimento della causa di forza maggiore ai sensi dell’art. 45 cod. pen.; la non configurabilità di un obbligo di ripristino della continuità documentale in ipotesi di distruzione delle scritture, anche per la materiale impossibilità di procedere in tal senso, data la perdita della documentazione di supporto.

2.2. Con secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione all’art. 43 cod.pen. deducendo che la condotta dell’imputato era stata caratterizzata da diligenza e correttezza fino al verificarsi degli eventi distruttivi e che doveva escludersi qualsiasi profilo di rimproverabilità soggettiva.

2.3. Con terzo motivo denuncia vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità. Deduce la non pertinenza del richiamo all’obbligo di tenuta delle scritture contabili previsto dall’art. 2214 cod. civ. sostenendo che la norma non includerebbe un obbligo di ricostruzione retrospettiva della documentazione contabile, nel caso di specie materialmente impossibile data la perdita della documentazione di supporto andata distrutta nell’allagamento dei locali della società.

3. Il Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato.

1.Il primo motivo, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla causa di forza maggiore, è inammissibile. Il dedotto vizio di travisamento di prova per omissione denunciato dalla difesa appare privo di decisività. Invero, l’imputato è stato condannato per il reato di cui all’art. 217 Legge fall. per avere omesso di tenere i libri e le scritture contabili obbligatorie della società “I. M. s.r.l.”, fallita nel gennaio 2018; per ammissione della stessa difesa il teste D. F. ha dichiarato di avere visto la documentazione presso la sede della società fino al 2016 e il consulente tecnico ha precisato di averla rinvenuta fino al 2015. La Corte di appello ha ritenuto generiche le denunce che l’imputato deduce di avere presentato, in ordine ad eventi che avrebbero comportato la distruzione della documentazione contabile della società, in quanto prive dell’indicazione dei documenti che si assumono essere stati sottratti. Inoltre, ha sottolineato, con motivazione adeguata, che le indicazioni temporali, evidenziate dalla difesa, rendono evidente la non decisività, comunque, del dato dedotto – privo di forza probatoria in grado di incidere sull’epilogo decisorio- in quanto le suindicate deposizioni testimoniali sarebbero inidonee a fornire la prova della tenuta della contabilità “nei tre anni precedenti” il fallimento, così richiesto dall’art. 217 Legge fall. essendo la sentenza dichiarativa di fallimento intervenuta nel 2018.

A tale proposito, occorre ricordare che questa Corte ha ritenuto la configurabilità del delitto di bancarotta documentale semplice anche quando le condotte relative alla tenuta delle scritture non si siano realizzate nell’intero triennio essendosi considerato che, a fronte del tenore testuale della norma -secondo cui “la stessa pena si applica al fallito che “durante” i tre anni precedenti alla dichiarazione del fallimento non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta- l’utilizzo della preposizione “durante” riferita al triennio mostra come il legislatore abbia inteso punire la condotta descritta anche se non abbia coperto tutto il periodo in oggetto (Sez. 5, n. 7910 del 26/04/2017, Rv. 271218 – 01; Sez. 5, n. 8610 del 20/12/2011, omissis, Rv. 251732).

1.1.È infondata la doglianza ulteriore relativa al mancato riconoscimento della causa di forza maggiore di cui all’art. 45 cod. pen. ricollegata alla mancata considerazione delle denunce di furto e di allagamento dei locali sociali, prodotte in atti. La difesa omette di considerare che la Corte di appello ha dato una valutazione congrua rispetto al contenuto di tali denunce rilevandone la genericità, stante la mancata indicazione dei documenti che sarebbero stati oggetto di furto, e la loro risalenza agli anni 2015-2016, con conseguente impossibilità di desumere dalle stesse elementi inconfutabili idonei a giustificare il comportamento omissivo dell’imputato, ai sensi dell’art. 45 cod. pen.

Sotto tale profilo occorre ricordare che il reato di bancarotta documentale semplice, secondo la giurisprudenza di questa Corte, costituisce un reato di pericolo presunto, punibile anche a titolo di colpa, che sanziona la mancanza o irregolare tenuta di libri e scritture contabili anche per negligenza. La norma incriminatrice, nel punire l’imprenditore che non tenga o tenga irregolarmente le prescritte scritture sociali e contabili, non prevede come necessaria, ai fini della sussistenza dell’illecito, la deliberata volontà di violare le disposizioni vigenti in materia e/o di arrecare pregiudizio ai creditori, con conseguente rilevanza anche di un profilo meramente colposo (Sez. 5, n. 19356 del 07/02/2025, Rv. 288046 – 01; Sez. 5, n. 27515 del 04/02/2004, omissis, Rv. 228701).

Coerentemente a tali indicazioni ermeneutiche la Corte territoriale ha ritenuto integrata la fattispecie, con motivazione logica ed immune da vizi giuridici, considerando che l’eventuale dispersione delle scritture per l’allagamento dei locali sociali o per il furto della stessa documentazione (denunciati, peraltro, non in periodo prossimo al fallimento ma negli anni 2015-2016) avrebbe comunque dovuto comportare un impegno da parte dell’imputato, conseguenziale alla carica sociale ricoperta, in direzione di una ricostruzione della medesima documentazione. Ne consegue l’infondatezza del motivo, in quanto l’obbligo di regolare tenuta della contabilità non può evidentemente che comprendere l’obbligo di attivarsi con diligenza per mantenerne la sua integrità o il suo ripristino. L’imprenditore ha l’obbligo di ricostituire la documentazione contabile quando questa va perduta o distrutta, anche se per causa di forza maggiore, derivando tale obbligo dal dovere di tenuta e conservazione delle scritture (stabilito dagli artt. 2214 e 2220 c.c.), al fine di consentire, in qualunque momento nei termini di legge, la ricostruzione dei redditi e del patrimonio, anche in ottica fiscale e per evitare eventuali conseguenze penali.

3. In conclusione, pertanto, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 05/12/2025

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