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Legge contro gli ecovandali: analisi delle sanzioni penali

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Indice

Premessa

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale il 24 gennaio scorso una legge, vale a dire la legge, 22/01/2024, n. 6, con cui sono state introdotte disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale, e ciò allo scopo “di contrastare il fenomeno della distruzione, della dispersione, nonché del deterioramento, del deturpamento, dell’imbrattamento e dell’uso illecito di beni culturali o paesaggistici”[1].

Orbene, fermo restando che tale atto normativo annovera anche delle sanzioni amministrative, nel presente scritto focalizzeremo l’attenzione su quelle esclusivamente penali.

La modifica apportata all’art. 518-quater cod. pen.

Considerato che l’art. 1 della legge qui in commento prevede, da un lato, che, ferme “le sanzioni penali applicabili, chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 20.000 a euro 60.000” (comma primo), dall’altro, che sempre ferme “le sanzioni penali applicabili, chiunque, fuori dei casi di cui al comma 1, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina i beni culturali ad un uso pregiudizievole per la loro conservazione o integrità ovvero ad un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 40.000” (comma secondo), per una evidente esigenza di coordinamento con queste “nuove” sanzioni amministrative, il legislatore, sempre mediante la normativa qui in analisi, è intervenuto anche sull’art. 518-quater cod. pen. che, come è noto, prevede il reato di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici, stabilendo che all’“articolo 518-duodecies, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «o in parte inservibili o» sono inserite le seguenti: «, ove previsto,».” (art. 2, co. 1, legge, 22/01/2024, n. 6).

Dunque, per effetto di questa modifica normativa, adesso la portata applicativa di questa norma incriminatrice è circoscritta “nella (sola) parte in cui punisce la condotta di chi rende il bene non fruibile, all’ipotesi in cui la fruibilità sia prevista (analogamente a quanto previsto dall’art. 1, comma 1 (…))”[2]

La modificazione apposta all’art. 635 cod. pen.

Fermo restando che, come è notorio, l’art. 635 cod. pen. prevede il delitto di danneggiamento, e al terzo comma, prima di questa legge del 2024, era unicamente disposto che chiunque “distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni”, l’art. 3, co. 1, legge, 22/01/2024, n. 6, stabilendo che all’“articolo 635 del codice penale, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro», fa sì che, in tale caso, sia prevista anche una multa di questo importo “in aggiunta alla già prevista pena della reclusione da uno a cinque anni”[3].

Il cambiamento effettuato sull’art. 639 cod. pen.

Tenuto conto che, come è risaputo, l’art. 639 cod. pen. incrimina il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui, prima che la legge in oggetto modificasse siffatto precetto normativo, come vedremo da qui a breve, esso prevedeva quanto sussegue: “Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 103. Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro. Nei casi previsti dal secondo comma si procede d’ufficio. Con la sentenza di condanna per i reati di cui al secondo e terzo comma il giudice, ai fini di cui all’articolo 165, primo comma, può disporre l’obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora ciò non sia possibile, l’obbligo a sostenerne le relative spese o a rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna”.

Ebbene, appena accennato, la legge, 22/01/2024, n. 6, stante quanto preveduto dall’art. 4, co. 1, ha emendato tale disposizione legislativa nei seguenti termini: “1. All’articolo 639 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: «multa fino a euro 103» sono sostituite dalle seguenti: «multa fino a euro 309»; b) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il fatto è commesso su teche, custodie e altre strutture adibite all’esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro»; c) dopo il terzo comma è inserito il seguente: «Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con le pene di cui ai commi precedenti, raddoppiate»”.

Di conseguenza, per effetto di codeste modificazioni, viene riformulato l’art. 639 cod. pen. “elevando “fino a euro 309” la multa comminabile ai sensi del primo comma; introducendo una fattispecie aggravata (sanzionata con pene raddoppiate) a carico di chi, al di fuori dei casi previsti dall’art. 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico; prevedendo specifiche sanzioni – reclusione da 1 a 6 mesi o multa da 300 a 1.000 euro – per coloro che deturpano o imbrattano teche, custodie e altre strutture adibite alla esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico”[4].

[1] Così: la relazione illustrativa (disponibile sul sito internet del Senato della Repubblica).

[2] Servizio studi della Camera dei Deputati, Dossier n. 237 del 15 gennaio del 2024 [Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici A.C. 1297 (Elementi per l’esame dell’Assemblea)], in camera.it, p. 5.

[3] Servizio studi della Camera dei Deputati, Dossier n. 161 del 6 settembre del 2023 [Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici A.C. 789, A.C. 1297 (Schede di lettura)], in camera.it, p. 5.

[4] Servizio studi della Camera dei Deputati, Dossier n. 237 del 15 gennaio del 2024 [Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici A.C. 1297 (Elementi per l’esame dell’Assemblea)], in camera.it, p. 5.

Legge commentata (in parte)

LEGGE 22 gennaio 2024, n. 6

Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies,635 e 639 del codice penale. (24G00016) (GU n.19 del 24-1-2024)

Vigente al: 8-2-2024

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art. 1

Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

1. Ferme le sanzioni penali applicabili, chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui e’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 20.000 a euro 60.000. 2. Ferme le sanzioni penali applicabili, chiunque, fuori dei casi di cui al comma 1, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina i beni culturali ad un uso pregiudizievole per la loro conservazione o integrita’ ovvero ad un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico, e’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da dello Stato per essere successivamente riassegnati al Ministero della cultura affinche’ siano impiegati prioritariamente per il ripristino dei beni. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro della cultura, sono definite le modalita’ di destinazione e gestione dei proventi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2. 5. Entro trenta giorni dalla notifica del verbale di accertamento, il trasgressore e’ ammesso al pagamento della sanzione in misura ridotta. L’applicazione della sanzione in misura ridotta non e’ ammessa qualora il destinatario del provvedimento sanzionatorio si sia gia’ avvalso, nei cinque anni precedenti, della stessa facolta’. 6. Per tutto quanto non espressamente indicato dalla presente legge si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689. 7. Quando per lo stesso fatto e’ stata applicata, a carico del reo o dell’autore della violazione, la sanzione amministrativa pecuniaria indicata ai commi 1 e 2 ovvero una sanzione penale: a) l’autorita’ giudiziaria e l’autorita’ amministrativa tengono conto, al momento dell’irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive gia’ irrogate; b) l’esazione della pena pecuniaria ovvero della sanzione pecuniaria amministrativa e’ limitata alla parte eccedente quella riscossa, rispettivamente, dall’autorita’ amministrativa ovvero da quella giudiziaria. 8. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza euro 10.000 a euro 40.000. 3. L’autorita’ competente a ricevere il rapporto sui fatti di cui ai commi 1 e 2 e a irrogare le sanzioni amministrative previste dai medesimi commi e’ il prefetto del luogo in cui e’ stata commessa la violazione. Il verbale contenente l’accertamento e la contestazione delle violazioni e’ notificato al trasgressore entro centoventi giorni dal giorno in cui il fatto e’ commesso. 4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 sono versati ad apposito capitolo del bilancio pubblica.

Art. 2

Modifica all’articolo 518-duodecies del codice penale

1. All’articolo 518-duodecies, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «o in parte inservibili o» sono inserite le seguenti: «, ove previsto,».

Art. 3

Modifica all’articolo 635 del codice penale

1. All’articolo 635 del codice penale, il terzo comma e’ sostituito dal seguente: «Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico e’ punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro».

Art. 4

Modifiche all’articolo 639 del codice penale

1. All’articolo 639 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: «multa fino a euro 103» sono sostituite dalle seguenti: «multa fino a euro 309»; b) al secondo comma e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il fatto e’ commesso su teche, custodie e altre strutture adibite all’esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonche’ di ogni altro ente e istituto pubblico, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro»; c) dopo il terzo comma e’ inserito il seguente: «Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico e’ punito con le pene di cui ai commi precedenti, raddoppiate».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 22 gennaio 2024

MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Sangiuliano, Ministro della cultura Visto, il Guardasigilli: Nordio

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