Cass. pen., sez. III, 18/06/2025 (ud. 18/06/2025, dep. 26/08/2025), n. 29701 (Pres. Sarno, Rel. Magro)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
- Sentenza commentata
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, anche in caso di recidiva, la detenzione per la vendita di tabacchi lavorati esteri in quantità inferiore ai 15 chilogrammi convenzionali costituisce condotta non più prevista dalla legge come reato.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di Napoli condannava l’imputato alla pena di euro 516 di multa per il reato di cui agli artt. 282, 291 bis comma 2, 296 del d.P.R. n. 43 del 1973, per avere detenuto e messo in vendita nel territorio dello Stato italiano tabacco lavorato estero di contrabbando, pari a chilogrammi 0,040 che sottraeva al pagamento dei diritti di confine, con recidiva specifica reiterata.
Ciò posto, avverso codesta decisione proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli il quale, con un unico motivo, deduceva violazione di legge atteso che, a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo numero 141 del 2024, la fattispecie contestata è stata abrogata, sicché il fatto commesso dall’imputato non è più previsto dalla legge come reato.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, erano richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di contrabbando doganale, anche in caso di recidiva, la detenzione per la vendita di tabacchi lavorati esteri in quantità inferiore ai 15 chilogrammi convenzionali costituisce condotta non più prevista dalla legge come reato essendo sanzionata, ai sensi dell’articolo 84, comma 2, d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141[1], solo come illecito amministrativo, salvo che ricorra taluna delle circostanze aggravanti di cui all’articolo 85 del predetto decreto[2] (Sez. 3, n. 8886 del 21/01/2025).
I risvolti applicativi
La detenzione di tabacchi esteri sotto i 15 kg costituisce un mero illecito amministrativo, anche in caso di recidiva, salvo che ricorrano le aggravanti previste dall’art. 85 del d.lgs. 141/2024.
[1]Ai sensi del quale: “I fatti previsti dal comma 1, quando hanno a oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all’articolo 85, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a euro 5.000”.
[2]Secondo cui: “1. Se i fatti previsti dall’articolo 84 sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata. 2. Nelle ipotesi previste dall’articolo 84, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando: a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l’impunità del reato, l’autore fa uso delle armi o si accerti averle possedute nell’esecuzione del reato; b) nel commettere il reato o immediatamente dopo, l’autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) nel commettere il reato, l’autore ha utilizzato mezzi di trasporto che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee a ostacolare l’intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità; e) nel commettere il reato, l’autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l’8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l’Italia aventi a oggetto il delitto di contrabbando”.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 3 Num. 29701 Anno 2025
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE
Data Udienza: 18/06/2025
Data Deposito: 26/08/2025
SENTENZA
vista la richiesta di rimessione proposta da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI NAPOLI
A. S. nato a … il …
avverso la sentenza del 17/12/2024 del TRIBUNALE di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI
che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio.
RITENUTO IN FATTO
131 Procuratore Generale presso la Corte di appello di Napoli ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in data 17/12/2024 con la quale S. A. è stato condannato alla pena di euro 516 di multa per il reato di cui agli artt. 282, 291 bis comma 2, 296 del dpr 43 del 1973, per avere detenuto e messo in vendita nel territorio dello Stato italiano tabacco lavorato estero di contrabbando, pari a chilogrammi 0,040 che sottraeva al pagamento dei diritti di confine, con recidiva specifica reiterata.
2.Con un unico motivo di ricorso, ricorrente deduce violazione di legge atteso che a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo numero 141 del 2024 la fattispecie contestata è stata abrogata sicché il fatto commesso dall’imputato non è più previsto dalla legge come reato.
Evidenzia che le condotte di contrabbando di tabacchi lavorati esteri ricadono attualmente nell’ambito applicativo della disposizione di cui all’art. 84 del decreto legislativo 141 del 2024 il quale ha depenalizzato la condotta contestata, sottoponendo la sanzione amministrativa. II contrabbando avente ad oggetto quante quantitativi dii tabacchi lavorati esteri fino a 15 con chilogrammi. Pertanto, il giudice di merito avrebbe dovuto dichiarare assolto l’imputato perché il fatto non costituisce reato.
3.11 Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto l’annullamento senza rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. Si premette che l’articolo 291-bis d.P.R. 43/1973, vigente all’epoca della proposizione del ricorso, sanzionava al comma 1 la condotta di «chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali», con la pena della multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall’articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n.76, e con la reclusione da due a cinque anni. Ai sensi del comma 2, tuttavia, se i fatti previsti dal comma 1 avevano ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, la sanzione era (il corsivo, ora e in appresso, è del Collegio) «la sola pena della multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto» (e comunque non inferiore a lire 1 milione). Pertanto, nei casi di minore gravità la legge stabiliva una sanzione penale, ma limitata alla sola pena pecuniaria della multa.
Ai sensi dell’articolo 296, tuttavia, «colui, che dopo essere stato condannato per delitto di contrabbando preveduto dal presente testo unico o da altra legge fiscale, commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa è punito, oltre che con la pena della multa, con la reclusione fino ad un anno. Se il recidivo in un delitto di contrabbando preveduto dal presente testo unico o da altra legge fiscale commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa, la pena della reclusione comminata nella precedente disposizione è aumentata dalla metà a due terzi. Quando non occorrono le circostanze prevedute in questo articolo, la recidiva nel contrabbando è regolata dal codice penale». Nel caso di «recidiva di contrabbando», pertanto, si prevedeva anche la pena della reclusione.
Con il decreto legislativo del 26 settembre 2024, n. 141, il legislatore ha proceduto ad una integrale rivisitazione della materia. L’articolo 84 del decreto legislativo, che ha sostituito l’articolo 291-bis del vecchio testo unico, stabilisce ora al comma 1 che: «chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai sensi del comma 2, se tali fatti «hanno a oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all’articolo 85, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a euro 5.000».
Pertanto, con la nuova normativa, da un lato, è stato elevato il quantitativo-soglia di TLE da dieci a quindici chilogrammi convenzionali; dall’altro, al di sotto di tale quantitativo, la pena della multa è stata sostituita dalla sanzione ammnistrativa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui all’articolo 85, comma 2, nel qual caso è prevista la sanzione della multa e della reclusione.
La recidiva, non inclusa nell’articolo 85, è invece disciplinata dall’articolo 89 e si applica ai casi di commissione dei soli «delitti» di contrabbando per i quali è prevista l’applicazione della sola pena della multa, quale era il caso previsto dall’articolo 291-bis, comma 2 d.P.R. 43/1973, fattispecie che, tuttavia, ora è punita con la sola sanzione amministrativa, ove non ricorrano le circostanze aggravanti succitate.
Il fatto che la norma menzioni i soli «delitti» rende evidente che la recidiva di contrabbando non possa trovare applicazione ai casi, quale quello dell’articolo 84, comma 2, del testo unico, puniti solo come «illecito ammnistrativo».
Pertanto, si è recentemente affermato che, in tema di contrabbando doganale, anche in caso di recidiva, la detenzione per la vendita di tabacchi lavorati esteri in quantità inferiore ai 15 chilogrammi convenzionali costituisce condotta non più prevista dalla legge come reato essendo sanzionata, ai sensi dell’articolo 84, comma 2, d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141, solo come illecito amministrativo, salvo che ricorra taluna delle circostanze aggravanti di cui all’articolo 85 del predetto decreto (Sez.3, n. 8886 del21/01/2025, Rv. 287524).
Tanto premesso, si osserva che nel caso in disamina si contesta al ricorrente di aver detenuto e di aver posto in vendita nel territorio dello Stato italiano un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando pari a chilogrammi 0,040 che sottraeva al pagamento dei diritti di confine, con recidiva specifica reiterata, e che il Tribunale di Napoli in data 17/12/2024, in relazione al suddetto fatto, ha pronunciato sentenza di condanna alla pena di euro 516 di multa.
E’ quindi palese che il reato per cui vi è stata condanna è stato depenalizzato.
(parte mancante)





