La responsabilità per le falsità ex art. 493 c.p. può estendersi all’incaricato di pubblico servizio?

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Cass. pen., sez. V, 1/04/2026 (ud. 1/04/2026, dep. 16/04/2026), n. 13929 (Pres. Scarlini, Rel. Cuoco)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando la responsabilità per le falsità richiamate dall’art. 493 cod. pen.[1] possa estendersi all’incaricato di pubblico servizio.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Roma, confermando l’originaria condanna pronunciata in primo grado, riteneva l’imputato responsabile del reato di cui agli artt. 493 e 476 cod. pen. (contestato al capo B dell’imputazione), in questo assorbita l’ulteriore imputazione formulata ai sensi dell’art. 494 cod. pen. (contestata al capo C), perché, quale incaricato di pubblico servizio e nell’esercizio delle relative attribuzioni, avrebbe formato un falso modulo di ricevuta di una raccomandata postale, facendola apparire effettivamente consegnata al destinatario.

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva vizio di motivazione circa la sussistenza della qualità soggettiva richiesta dalla fattispecie di reato contestato.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale la responsabilità per il reato di cui all’art. 476 cod. pen.[1]  e, può aggiungersi, in generale per le falsità richiamate dall’art. 493 cod. pen.[2] si estende all’incaricato di pubblico servizio, per effetto della specifica previsione di cui all’art. 493 cod. pen., solo a condizione che tale soggetto sia impiegato dello Stato o di altro ente pubblico (Sez. 5, n. 26222 del 12/04/2013; conf. Sez. 5, n. 43363 del 12/04/2013).

I risvolti applicativi

La responsabilità per il reato di falsità ex art. 476 c.p., nonché per le ipotesi richiamate dall’art. 493 c.p., si estende all’incaricato di pubblico servizio solo qualora lo stesso rivesta la qualità di dipendente dello Stato o di altro ente pubblico, in forza della previsione normativa di cui all’art. 493 c.p..

[1]Ai sensi del quale: “Il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni”.

[2]Secondo cui: “I delitti previsti dagli articoli 490 e 491, quando concernono una cambiale o un titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, sono punibili a querela della persona offesa.

Si procede d’ufficio, se i fatti previsti dagli articoli di cui al precedente comma riguardano un testamento olografo”.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 5 Num. 13929 Anno 2026

Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO

Relatore: CUOCO MICHELE

Data Udienza: 01/04/2026

Data Deposito: 16/04/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

L. G. C. nato a … il …;

avverso la sentenza del 9 ottobre 2025 della Corte d’appello di Roma;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Battista Bertolini, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

letta la memoria depositata il 17 marzo 2026 dall’avv. R. G., nell’interesse della parte civile costituita, che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d’appello di Roma, confermando l’originaria condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto C. L. G. responsabile del reato di cui agli artt. 493 e 476 cod. pen. (contestato al capo B dell’imputazione), in questo assorbita l’ulteriore imputazione formulata ai sensi dell’art. 494 cod. pen. (contestata al capo C), perché, quale incaricato di pubblico servizio e nell’esercizio delle relative attribuzioni, avrebbe formato un falso modulo di ricevuta di una raccomandata postale, facendola apparire effettivamente consegnata al destinatario.

2. Il ricorso articola quattro motivi d’impugnazione, formulati sotto i concorrenti profili della violazione di legge, dell’inosservanza di norma processuale e del connesso vizio di motivazione.

2.1. Il primo attiene alla riconducibilità al ricorrente dei fatti contestati, in quanto, sostiene la difesa, l’avvenuta assoluzione, per non aver commesso il fatto, in relazione ad un analogo precedente episodio (originariamente contestato al capo a) indurrebbe a ritenere verosimile la possibilità di ricondurre a persona diversa dal ricorrente anche il secondo, per il quale è intervenuta condanna. In tal senso la totale incertezza emersa dalla testimonianza di M. S. sulla individuabilità del portalettere responsabile dei fatti contestati e la natura sostanzialmente de relato delle dichiarazioni rese da M. M. (che ha svolto indagini in ordine all’abbinamento del numero di raccomandata all’identificativo del palmare in dotazione all’imputato).

2.2. Il secondo attiene alla ritenuta falsità dell’atto, desunta, sostiene la difesa, dalle sole dichiarazioni rese dalla destinataria della raccomandata e dalla di lei figlia, senza tener conto, ai fini della valutazione di attendibilità, della natura dell’atto asseritamente non ricevuto (portante una pretesa tributaria) e della mancanza di prova in ordine alla presenza di tale atto fra quelli abbandonati.

2.3. Il terzo attiene alla sussistenza della qualità soggettiva richiesta dalla fattispecie di reato contestato. Il delitto di falso in atto pubblico, sostiene la difesa, è configurabile nei confronti dell’incaricato di pubblico servizio, solo se tale soggetto sia legato da un rapporto di pubblico impiego con lo Stato o con altro ente pubblico, laddove il ricorrente è dipendente di una società privata (la E. S. s.r.l.), che, tra l’altro, si limitava a fornire servizi ad altra società privata (la N. s.r.l.).

2.4. Il quarto, in ultimo, deduce, alla luce della ritenuta inapplicabilità della disciplina introdotta con la legge Orlando, la prescrizione del reato, intervenuta, sostiene la difesa, il 25 aprile 2025, prima della pronuncia della sentenza di secondo grado.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Indeducibili il primo e il terzo motivo perché generici e, comunque, manifestamente infondati.

La Corte ha dato atto: a) delle ragioni dell’assoluzione pronunciata in relazione al capo A, fondata sulla circostanza che il L. G.e, nel mese di giugno 2017 (quando era stata compilata la falsa ricevuta a nome del D. M.), non era stato ancora assunto presso la società di distribuzione della corrispondenza; b) della sussistenza di una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti, idonei a fondare la condanna del L. G.: l’abbandono della corrispondenza affidatagli (avvenuta in costanza del rapporto di lavoro), la dislocazione territoriale dell’imputato nella zona dove domiciliava la persona offesa, il rinvenimento della corrispondenza all’interno di sacchi della spazzatura, la riconducibilità della corrispondenza rinvenuta al L. G. (a cui era stata assegnata per il recapito ai destinatari) e fra questa anche la raccomandata indirizzata alla R., l’assenza di motivi idonei a fondare un giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa (peraltro genericamente evocato nel relativo motivo di appello), la logica  spiegazione fondante la circostanza che la figlia della R. (persona offesa) non avesse mai visto l’imputato consegnare la posta (giustificata proprio in ragione della mancata consegna della corrispondenza ai destinatari), l’esistenza di un procedimento disciplinare a carico dell’imputato (conclusosi con il suo licenziamento) proprio per la mancata consegna della corrispondenza).

Ebbene, prospettare – nuovamente l’avvenuta assoluzione in relazione ad un analogo precedente episodio, dubbi sull’individuazione del portalettere  responsabile dei fatti contestati o una differente valutazione delle dichiarazioni testimoniali o, ancora, l’accertamento della presenza della corrispondenza non recapitata fra quelli abbandonati, senza prospettare alcun significativo travisamento delle dichiarazioni rese, significa censurare (peraltro genericamente) la valutazione della prova, non la motivazione che di essa ne danno i giudici di merito; significa chiedere a questa Corte una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, articolata sulla base dei diversi parametri di ricostruzione e valutazione, dimenticando i limiti propri del sindacato riservato a questa Corte, che non è chiamata alla verifica dell’intrinseca adeguatezza delle argomentazioni offerte dal giudice di merito, scegliendo tra diverse possibili ricostruzioni, ma al solo riscontro dell’esistenza, della non manifesta illogicità e della coerenza dell’apparato argomentativo, valutato nel suo complesso, sui vari punti della decisione impugnata (ex multis, Sez. 6, n. 49970 del

19/10/2012, omissis, Rv. 254107; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Rv. 260841).

3. Ugualmente inammissibile il terzo motivo di ricorso.

Il principio dal quale muove la difesa è corretto. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, la responsabilità per il reato di cui all’art. 476 cod. pen. e, può aggiungersi, in generale per le falsità richiamate dall’art. 493 cod. pen. si estende all’incaricato di pubblico servizio, per effetto della specifica previsione di cui all’art. 493 cod. pen., solo a condizione che tale soggetto sia impiegato dello Stato o di altro ente pubblico (Sez. 5, n. 26222 del 12/04/2013, omissis, Rv. 257539; conf. Sez. 5, n. 43363 del 12/04/2013, omissis, Rv. 258820). Mentre, infatti, l’art. 358 cod. pen., dopo le modifiche apportate dalla legge 26 aprile 1990, n. 26, fa leva su una nozione di incaricato di pubblico servizio basata sul profilo funzionale dello stesso e svincolata da qualsiasi riferimento al tipo di rapporto pubblicistico o privatistico che lega l’agente all’ente di appartenenza, la definizione dell’art. 493 cod. pen., ricollegandosi a quella dell’art. 358 cod. pen. anteriore alla novella del 1990, fa riferimento al requisito del rapporto di impiego con lo Stato o con un Ente pubblico, oltre che a quello dell’esercizio di un pubblico servizio.

Ebbene, anche a voler far rientrare nella categoria degli enti pubblici tutti gli enti, anche a formale struttura privatistica, aventi personalità giuridica, che svolgano funzioni strumentali al perseguimento di bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, posti in situazione di stretta dipendenza nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico (Sez. 5, n. 25786, del 03/05/2023, omissis, n. m.), tale assunto presuppone un accertamento in fatto dei quali non è stato provocato ritualmente l’esame (o il riesame) nel giudizio di appello e tanto esclude che la relativa questione, ancorché afferente alla corretta applicazione del disposto normativo, possa essere proposta per la prima volta in questa sede (Sez. 3, n. 33815 del 17/09/2020, omissis, Rv. 280045, in tema di questioni attinenti alla procedibilità dell’azione penale).

4. Manifestamente infondato il quarto motivo di ricorso.

Come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, i fatti sono stati commessi il 25 ottobre 2017 e, pertanto, ai termini massimi di prescrizione, decorsi il 25 aprile 2025, va sommato il periodo di sospensione della prescrizione pari ad anno uno e mesi sei, come previsto dalla cd. Legge Orlando. E la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall’art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall’1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021 (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, omissis, Rv. 288175); soluzione, peraltro, confermata anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 38 del 2026, che, nel ritenere infondata la relativa questione di legittimità, ha ritenuto che l’interpretazione delle Sezioni unite penali della Corte di cassazione non contrasti con il principio della retroattività della legge penale più favorevole.

5. Non va accolta, in ultimo, la richiesta della parte civile di condanna del

ricorrente alla rifusione delle spese in suo favore, perché l’attività della parte si è sostanziata nel deposito tardivo di una memoria difensiva (e, nel procedimento dinanzi alla Corte di cassazione celebrato in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese processuali è inammissibile se depositata oltre il termine

di quindici giorni prima dell’udienza: Sez. 7, n. 7852 del 16/07/2020, dep. 2021, omissis, Rv. 281308) e perché il contenuto della memoria a firma del difensore non ha apportato alcuno specifico contributo alla decisione, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso o il suo rigetto senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (cfr. Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, omissis, Rv. 226716 e Sez. U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, omissis).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nulla per le spese di parte civile.

Così deciso il 1° aprile 2026

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