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La falsificazione dell’assegno bancario avente clausola di non trasferibilità costituisce un illecito penale?

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Cass. pen., sez. II, 14/02/2024 (ud. 14/02/2024, dep. 28/02/2024), n. 8799 (Pres. Petruzzellis, Rel. Pardo)

Indice

La questione giuridica

La questione giuridica, su cui la Cassazione era chiamata a decidere nel caso in esame, riguardava se possa ritenersi penalmente rilevante il falsificare un assegno bancario avente clausola di non trasferibilità.

Difatti, nel procedimento, in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in esame, a fronte del fatto che la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale della medesima città, aveva ridotto la pena inflitta all’imputato in ordine ai reati di ricettazione e falso in assegno commessi in data antecedente e prossima al 15 dicembre 2009 ad anni 1, mesi 2 di reclusione ed € 600,00 di multa, avverso questa decisione il difensore dell’accusato proponeva ricorso per Cassazione e, tra i motivi ivi addotti, costui deduceva nullità della sentenza perché il fatto di cui al capo b) non era più previsto dalla legge come reato a seguito del D.lgs n. 7 del 2016.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

La Suprema Corte riteneva la doglianza summenzionata fondata alla stregua di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di falso in scrittura privata, a seguito dell’abrogazione dell’art. 485 cod. pen. e della nuova formulazione dell’art. 491 cod. pen. ad opera del d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 7, la condotta di falsificazione dell’assegno bancario avente clausola di non trasferibilità non rientra più tra quelle soggette a sanzione penale ed integra un illecito civile, mentre permane la rilevanza penale dei falsi in titoli di credito trasmissibili per girata (Sez. U, n. 40256 del 19/07/2018).

I risvolti applicativi

Dopo l’abrogazione dell’art. 485 del codice penale e la modifica dell’art. 491 mediante il d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 7, la falsificazione di un assegno bancario non trasferibile non è più considerata un reato ma un illecito civile.

Tuttavia, rimane ancora punibile penalmente la falsificazione di titoli di credito trasmissibili per girata.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 2 Num. 8799 Anno 2024

Presidente: PETRUZZELLIS ANNA

Relatore: PARDO IGNAZIO

Data Udienza: 14/02/2024

Data Deposito: 28/02/2024

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

D. V. C. nato a … il …

avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 27 giugno 2023, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Napoli datata 20-11-2015, riduceva la pena inflitta a D. V. C. in ordine ai reati di ricettazione e falso in assegno commessi in data antecedente e prossima al 15 dicembre 2009 ad anni 1, mesi 2 di reclusione ed € 600,00 di multa.

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso il difensore dell’imputato, avv.to D., deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod. proc. pen.:

– nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale per intervenuta prescrizione alla data della pronuncia di appello dei reati di cui ai capi a) e b) della rubrica;

– nullità della sentenza perchè il fatto di cui al capo b) non è più previsto dalla legge come reato a seguito del D.Lgs n.7 del 2016;

– nullità della sentenza per omessa notificazione del decreto di citazione all’imputato per il giudizio di appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.

Ed invero quanto al reato di falso in assegno di cui al capo b) contestato al D. V. va rammentato che in tema di falso in scrittura privata, a seguito dell’abrogazione dell’art. 485 cod. pen. e della nuova formulazione dell’art. 491 cod. pen. ad opera del d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 7, la condotta di falsificazione dell’assegno bancario avente clausola di non trasferibilità non rientra più tra quelle soggette a sanzione penale ed integra un illecito civile, mentre permane la rilevanza penale dei falsi in titoli di credito trasmissibili per girata (Sez. U, n. 40256 del 19/07/2018, Rv. 273936 – 01).

L’applicazione del sopra esposto principio al caso in esame comporta affermare che l’impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio limitatamente al capo b) perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, trattandosi di assegno superiore a 1000 euro munito di clausola di non trasferibilità.

Fondato è anche il primo motivo di ricorso posto che a fronte di una data di consumazione dei fatti indicata in quella anteriore e prossima al dicembre del 2009 la corte di appello avrebbe dovuto prendere atto del decorso del termine di anni 10 per la maturazione della prescrizione per il ritenuto delitto di ricettazione al momento della sua pronuncia del giugno 2023. Nessun rilievo assume la contestata recidiva semplice: peraltro esclusa in primo grado.

Conseguentemente l’impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio anche in relazione al capo a) della rubrica perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al capo b) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e, con riguardo al capo a), perché il reato è estinto per prescrizione.

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