Cass. pen., sez. II, 7/03/2025 (ud. 7/03/2025, dep. 28/04/2025), n. 16053 (Pres. Imperiali, Rel. Aielli)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
La questione giuridica
La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale può essere disposto sulla base degli elementi già valorizzati dal giudice del merito ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Lecce, parzialmente riformando una sentenza emessa dal GUP Tribunale della medesima città, che aveva condannato l’imputato alla pena ritenuta di giustizia per i delitti di ricettazione e detenzione illegale di arma clandestina, oltre che di munizioni, rettificava la pena pecuniaria, concedendo al contempo il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Ciò posto, avverso questo provvedimento ricorrevano per Cassazione il difensore dell’accusato che, tra i motivi ivi addotti, deduceva la violazione dell’art. 175 cod. pen. per mancanza di motivazione in ordine al diniego del beneficio della non menzione della condanna.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Gli Ermellini ritenevano il motivo suesposto fondato sulla scorta di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il beneficio della non menzione persegue lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l’eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato,
potendo il predetto beneficio essere direttamente disposto dalla Corte di Cassazione sulla base degli elementi già valorizzati dal giudice del merito ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto (Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017; Sez. 5, n. 14885 del 15/02/2021).
I risvolti applicativi
Il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale può essere disposto sulla base degli elementi già valorizzati dal giudice del merito ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena.