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Entro quanto tempo può essere proposta la querela?

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Indice

Premessa

Come è noto, se, per taluni illeciti penali, è possibile procedere d’ufficio, per altri, invece, sono richieste apposite condizioni di procedibilità.

Orbene, tra quest’ultime vi è la querela che è disciplinata dall’art. 336 cod. proc. pen. e seguenti e dall’art. 120 in poi del codice penale.

Dunque, fermo restando che siffatta condizione di procedibilità “è proposta mediante dichiarazione nella quale, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, si manifesta la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato” (art. 336, co. 1, cod. proc. pen.), nel presente scritto si pone il problema di capire se, per siffatta proposizione, non ci sono limiti temporali di sorta, oppure ciò è invece possibile solo entro un periodo di tempo determinato.

Cosa prevede il codice penale al riguardo

La risposta, al quesito proposto nel titolo di questo scritto, è rinvenibile nell’art. 124, co. 1, cod. pen. dato che questo comma dispone che, salvo “che la legge disponga altrimenti, il diritto di querela non può essere esercitato, decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato”.

Di conseguenza, salvo che la normativa vigente preveda un diverso lasso temporale (ad esempio, tenuto conto che i “delitti previsti dagli articoli 609-bis e 609-ter sono punibili a querela della persona offesa” (art. 609-septies, co. 1, cod. pen.), salvo “quanto previsto dall’articolo 597, terzo comma[1], il termine per la proposizione della querela è di dodici mesi” (art. 609-septies, co. 2, cod. pen.) mentre è di sei mesi per quanto riguarda il delitto di atti persecutori (così: art. 612-bis, co. 3, terzo periodo, cod. pen.), il termine, entro e non oltre il quale si può presentare la querela, è di tre mesi[2] “e non di novanta giorni”[3], il che comporta che “la scadenza di un termine stabilito a mesi (come avviene nel caso di specie ndr.) si verifica, ex art. 14 c.p.[4], nel giorno corrispondente a quello in cui è iniziata la decorrenza, secondo il calendario comune, indipendentemente dal numero dei giorni di cui è composto ogni singolo mese, Sez. 5, Sentenza n. 9572 del 25/01/2008 Cc. (dep. 03/03/2008) Rv. 239114″. Sez. 1, Sentenza n. 371 del 23/02/1970 Ud. (dep. 25/07/1970) Rv. 115008 – 01”[5].

Da quando decorre il termine per potere proporre la querela

Come già visto prima, l’art. 124, co. 1, cod. pen. fa decorre questo termine di tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato dove tale giorno coincide con quello in cui “il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva”[6], vale a dire una “conoscenza certa del fatto delittuoso in tutti i suoi requisiti costitutivi, in modo che l’offeso abbia avuto nozione di ogni elemento necessario per proporre fondatamente l’istanza di punizione”[7], la quale “può essere acquisita in modo completo soltanto se (e nel momento in cui) il soggetto passivo ha contezza dell’autore e possa, quindi, liberamente determinarsi”[8].

Pertanto, non sono sufficienti “semplici sospetti”[9], così come non rileva “uno stato soggettivo di dubbio (…), ancorché sorretto da elementi solo parzialmente rivelatori di un ipotetico reato”[10].

Segue: da quando decorre il termine per potere proporre la querela per i reati permanenti

Per quanto riguarda i reati permanenti, “il diritto di presentare querela può essere esercitato dall’inizio della permanenza fino alla maturazione del termine di tre mesi dal giorno della sua cessazione e la sua effettiva presentazione rende procedibili tutti i fatti consumati nell’arco della permanenza”[11].

Segue: da quando decorre il termine per potere proporre la querela per il reato continuato

Nel caso di reato continuato, ad avviso di chi scrive, non rileva quell’orientamento nomofilattico, risalente nel 2018, secondo il quale “il diritto di querela decorre, (per l’appunto ndr.) in caso di reato continuato, dal momento in cui la persona offesa ha conoscenza certa del fatto – reato e non dall’ultimo momento consumativo della continuazione”[12].

Difatti, considerato che la “previsione del decorso del termine per l’esercizio del diritto di querela è (…) strutturalmente connessa all’inizio del decorso della prescrizione”[13], e considerato che l’art. 158, co. 1, cod. pen., così come novellato dall’art. 1, comma 1, lett. d), l., 9 gennaio 2019, n. 3, prevede che il “termine della prescrizione decorre (…) per il reato (…) continuato, dal giorno in cui è cessata (…) la continuazione”, va da sé che, ad avviso dello scrivente, adesso si deve fare riferimento al momento in cui viene meno tale continuazione, e non più dalla conoscenza certa del fatto-reato.

Segue: da quando decorre il termine per potere proporre la querela per il reato abituale

A fronte di quadro scientifico non univoco sul punto[14], il sottoscritto ritiene come sia condivisibile l’assunto dottrinale che fa decorrere “il termine per proporre querela dalla realizzazione di condotte già sufficienti ad assumere rilievo penale”[15], “almeno per quello che riguarda il reato abituale c.d. improprio”[16] dato che la “reiterazione dei fatti che caratterizza questa figura potrebbe consentire, una volta decorso inutilmente il termine per proporre la querela, la presentazione di una nuova querela con riguardo agli episodi comportamentali realizzati successivamente; sempre che questi ultimi, da soli considerati, presentino i requisiti strutturali del reato abituale”[17], “ovvero siano potenzialmente idonei ad acquisire autonoma rilevanza penale”[18].

Segue: da quando decorre il termine per potere proporre la querela per i reati divenuti procedibili in questo modo a seguito alla riforma Cartabia

“Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato” (art. 85, co. 1, d.lgs., 10/10/2022, n. 150), fermo restando che, per “i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 612-bis e 612-ter del codice penale, commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, si continua a procedere d’ufficio quando il fatto è connesso con un delitto divenuto perseguibile a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto” (art. 85, co. 2-ter, d.lgs., 10/10/2022, n. 150).

Dunque, visto che il “mutato regime di procedibilità introdotto d.lg. 10 ottobre 2022 n. 150, art. 2, opera retroattivamente, sia in considerazione della natura «mista» della querela, sia in virtù della disciplina transitoria emanata dal citato d.lg., che con l’art. 85 assegna alla persona offesa di un reato commesso prima dell’entrata in vigore della riforma e non più procedibile d’ufficio il termine di tre mesi dalla sua entrata in vigore per sporgere querela”[19], va da sé che il termine, in questo caso, non decorre dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato, ma dal momento in cui è entrato in vigore questo decreto legislativo, vale a dire il 30/12/2022.

Ad ogni modo, in “tema di reati divenuti procedibili a querela a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la manifestazione della volontà punitiva da parte della persona offesa può essere implicitamente desunta, nei processi in corso, dall’avvenuta costituzione di parte civile o dalla riserva di costituirsi parte civile”[20].

Ove però questo lasso temporale non sia stato osservato, il “decorso del termine di novanta giorni dall’entrata in vigore del d.lg. 10 ottobre 2022, n. 150, senza che l’Autorità giudiziaria procedente riceva la prova dell’avvenuta presentazione della querela, impone, per effetto della modifica del regime di procedibilità del reato introdotta dal citato d.lg., l’immediata declaratoria di improcedibilità per mancanza di querela, non essendo previsto un formale avviso alla persona offesa della necessità della sua presentazione”[21].

Inoltre, nel giudizio di legittimità, “l’inammissibilità del ricorso, impedendo la costituzione del rapporto processuale, preclude la considerazione della mancata proposizione della querela in relazione a reati per i quali sia stata introdotta, nelle more del ricorso, tale forma di procedibilità dal d.lg. 10 ottobre 2022, n. 150, sicché non è necessario attendere il decorso del termine di tre mesi dall’entrata in vigore del citato d.lg. per l’eventuale esercizio dell’istanza punitiva”[22]; in altri termini, “l’inammissibilità del ricorso esclude che in sede di legittimità possa prospettarsi l’eventuale improcedibilità del reato per difetto di querela”[23].

Chi deve provare la tardività della querela

La “prova della tardività della querela deve essere fornita da chi la deduce; non può basarsi su semplici presunzioni o mere supposizioni; e comunque un’eventuale situazione di incertezza va interpretata a favore del querelante”[24] atteso che tale “principio, ispirato al “favor querelae”, non è contraddetto dall’art. 529 comma 2 c.p.p.[25], il quale fa riferimento al dubbio sulla esistenza della condizione di procedibilità e non alla tardività che ovviamente presuppone l’esistenza della querela”[26].

[1]Ai sensi del quale: “Se la persona offesa muore prima che sia decorso il termine per proporre la querela, o se si tratta di offesa alla memoria di un defunto, possono proporre querela i prossimi congiunti, l’adottante e l’adottato. In tali casi, e altresì in quello in cui la persona offesa muoia dopo avere proposta la querela, la facoltà indicata nel capoverso dell’articolo precedente spetta ai prossimi congiunti, all’adottante e all’adottato”.

[2]A tal proposito va rilevato che, in “tema di proposizione della querela, in presenza di persona interdetta o interdicenda, il termine spira inutilmente solo quando la stessa non sia presentata decorsi tre mesi dal momento del giuramento del tutore” (Cass. pen., sez. IV, 9/06/2016, n. 27072).

[3]Cass. pen., sez. II, 5/11/2020, n. 37353.

[4]Per cui: “Quando la legge penale fa dipendere un effetto giuridico dal decorso del tempo, per il computo di questo si osserva il calendario comune. Ogni qual volta la legge penale stabilisce un termine per il verificarsi di un effetto giuridico, il giorno della decorrenza non è computato nel termine”.

[5]Cass. pen., sez. II, 5/11/2020, n. 37353. In senso conforme: Cass. pen., sez. V, 25/01/2008, n. 9572 (“Il termine per proporre la querela è di tre mesi e non di novanta giorni, decorrente dalla notizia del fatto che costituisce il reato; la scadenza di un termine stabilito a mesi si verifica, ex art. 14 c.p., nel giorno corrispondente a quello in cui è iniziata la decorrenza, secondo il calendario comune, indipendentemente dal numero dei giorni di cui è composto ogni singolo mese”).

[6]Cass. pen., sez. V, 1/10/1999, n. 14660.

[7]Cass. pen., sez. II, 25/05/1982, in Cass. pen., 1984, 306.

[8]Cass. pen., sez. IV, 3/05/2007, n. 22517.

[9]Cass. pen., sez. V, 1/10/1999, n. 14660.

[10]Cass. pen., sez. II, 29/09/1982, in Cass. pen., 1984, 899.

[11]Cass. pen., sez. VI, 27/10/2021, n. 2382. In senso conforme: Cass. pen., sez. VI, 13/01/2011, n. 2241 (“In tema di reato permanente, il diritto di presentare querela può essere esercitato dall’inizio della permanenza fino alla decorrenza del termine di tre mesi dal giorno della sua cessazione e la sua effettiva presentazione rende procedibili tutti i fatti consumati nell’arco della permanenza”).

[12]Cass. pen., sez. III, 16/10/2008, n. 42891.

[13]Cass. pen., sez. VI, 13/01/2011, n. 2241.

[14]Si veda a tal proposito: DI TULLIO D’ELISIIS, L’art. 124, co. I, c.p.: profili teorici e casi pratici, 10/05/2013, in diritto.it, p. 9.

[15]FIANDACA – MUSCO, DIRITTO PENALE, PARTE GENERALE, Quarta edizione, Bologna, Zanichelli editore, 2006, p. 178.

[16]DI TULLIO D’ELISIIS, L’art. 124, co. I, c.p.: profili teorici e casi pratici, 10/05/2013, in diritto.it, p. 9.

[17]ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, vol. I, Giuffrè, 1995, p. 324.

[18]DI TULLIO D’ELISIIS, L’art. 124, co. I, c.p.: profili teorici e casi pratici, 10/05/2013, in diritto.it, p. 10.

[19]Cass. pen., sez. fer., 10/08/2023, n. 34896.

[20]Cass. pen., sez. III, 9/01/2023, n. 19971.

[21]Cass. pen., sez. I, 7/06/2023, n. 31451.

[22]Cass. pen., sez. IV, 11/01/2023, n. 2658.

[23]Cass. pen., sez. IV, 10/01/2023, n. 6143.

[24]Cass. pen., sez. III, 4/12/1998, n. 1464.

[25]Alla stregua del quale: “Il giudice provvede nello stesso modo quando la prova dell’esistenza di una condizione di procedibilità è insufficiente o contraddittoria”.

[26]Cass. pen., sez. V, 6/06/1996, n. 7346.

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