Cass. pen., sez. V, 5/05/2023 (ud. 05/05/2023, dep. 16/06/2023), n. 26260 (Pres. Pezzullo, Rel. Pistorelli)
(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 628-bis, co. 2)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
- Sentenza commentata
La questione giuridica
Fermo restando che, come è noto, l’art. 628-bis, co. 2, cod. proc. pen. prevede che la richiesta di rescissione del giudicato “è presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall’interessato o da un difensore munito di procura speciale entro trenta giorni dal momento dell’avvenuta conoscenza della sentenza”, la questione giuridica, su cui era chiamata a decidere la Cassazione nel caso di specie, riguardava da quale giorno decorre questo termine.
Infatti, nel procedimento, in occasione del quale è stata emessa la decisione qui in commento, la Corte di Appello di Genova aveva dichiarato inammissibile una richiesta di rescissione del giudicato perché proposta oltre il termine fissato dall’art. 628-bis cod. proc. pen..
Orbene, avverso questo provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’istante che, tra i motivi ivi addotti, deduceva erronea applicazione della legge penale, violazione di legge, mancata assunzione di una prova decisiva e vizi di motivazione in merito alla ritenuta intempestività dell’istanza di rescissione.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
La Suprema Corte riteneva il ricorso infondato in quanto, a suo avviso, la Corte territoriale aveva fatto un buon governo del consolidato insegnamento di legittimità per cui il termine di trenta giorni per la presentazione della richiesta di rescissione decorre, non già dal momento in cui il condannato ha avuto compiuta conoscenza degli atti del processo e della sentenza conclusiva, bensì da quello in cui lo stesso ha avuto conoscenza del procedimento, ferma restando, in caso di particolare complessità della vicenda processuale, la possibilità per lo stesso di chiedere la restituzione nel termine per esercitare pienamente il diritto all’impugnazione straordinaria (ex multis Sez. 4, Sentenza n. 36560 del 22/09/2021).
I risvolti applicativi
La richiesta di rescissione del giudicato va proposta entro trenta giorni decorrenti dal momento in cui il condannato ha avuto conoscenza del procedimento.
Ove sia spirato tale lasso temporale, residua la possibilità di chiedere la restituzione nel termine per esercitare pienamente il diritto all’impugnazione straordinaria, laddove ricorrano i presupposti di legge per domandare questa restituzione.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 5 Num. 26260 Anno 2023
Presidente: PEZZULLO ROSA
Relatore: PISTORELLI LUCA
Data Udienza: 05/05/2023
Data Deposito: 16/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M. A. nato il …
avverso l’ordinanza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di GENOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giuseppina Casella, che ha richiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza impugnata la Corte d’appello di Genova ha dichiarato inammissibile perché proposta oltre il termine fissato dall’art. 629-bis c.p.p. l’istanza di rescissione del giudicato proposta da M. A. avverso la sentenza del 18 ottobre 2021 divenuta irrevocabile con la quale il Tribunale di Genova lo ha condannato per il reato di furto aggravato.
2. Avverso l’ordinanza ricorre l’imputato articolando due motivi. Con il primo deduce erronea applicazione della legge penale, violazione di legge, mancata assunzione di una prova decisiva e vizi di motivazione in merito alla ritenuta intempestività dell’istanza di rescissione. Lamenta il ricorrente che la Corte non avrebbe tenuto conto delle cause di forza maggiore che non hanno consentito una più tempestiva proposizione dell’istanza e che la difesa, contrariamente a quanto sostenuto, aveva esposto nel corso della discussione orale e che il ricorso riassume. Gli stessi vizi vengono dedotti con il secondo motivo, con il quale il ricorrente si duole dell’omessa motivazione sul merito dell’istanza, esponendo le ragioni della sua ritenuta fondatezza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Anzitutto va ricordato che la denunzia cumulativa e promiscua di tutti i vizi elencati dall’art. 606 comma 1 c.p.p. rende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma primo, lett. c) e 591, comma primo, lett. c), c.p.p., non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l’impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio (ex multis Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, omissis, Rv. 264535). In tal senso deve allora rilevarsi come entrambi i motivi proposti denunzino contestualmente i vizi previsti dalle lett. b), c), d) ed e) del citato art. 606 senza precisare partitamente nel loro svolgimento a quali degli stessi debbano essere correlate le doglianze articolate, sostanzialmente rimettendo indebitamente a questa Corte tale compito, il che, come detto, rende inammissibile per difetto di specificità il ricorso.
3. Non di meno il ricorso è anche manifestamente infondato, posto che correttamente la Corte territoriale ha ritenuto tardiva l’istanza di rescissione in quanto proposta – come peraltro ammesso dallo stesso ricorrente – oltre il termine perentoriamente fissato dal secondo comma dell’art. 629-bis c.p.p., facendo buon governo del consolidato insegnamento di legittimità per cui il termine di trenta giorni per la presentazione della richiesta di rescissione decorre, non già dal momento in cui il condannato ha avuto compiuta conoscenza degli atti del processo e della sentenza conclusiva, bensì da quello in cui lo stesso ha avuto conoscenza del procedimento, ferma restando, in caso di particolare complessità della vicenda processuale, la possibilità per lo stesso di chiedere la restituzione nel termine per esercitare pienamente il diritto all’impugnazione straordinaria (ex multis Sez. 4, Sentenza n. 36560 del 22/09/2021, omissis, Rv. 281925). Altrettanto correttamente il provvedimento impugnato ha ritenuto non documentate le difficoltà asseritamente incontrate dal ricorrente nel predisporre l’istanza e che per sua stessa ammissione sarebbero state prospettate solo nel corso della discussione orale dinanzi alla Corte territoriale. Difficoltà che comunque, sia detto per inciso, non avrebbero comunque impedito al M. di proporre nei termini l’istanza prospettando la mancata conoscenza del processo. Né risulta che il ricorrente abbia proposto, come era invece sua facoltà, richiesta di restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p., limitandosi apparentemente e in maniera confusa a lamentare con il ricorso la mancata adozione d’ufficio di un tale provvedimento da parte della Corte. Infine dalla manifesta infondatezza del primo motivo discende quella del secondo, posto che una volta rilevata la tardività della richiesta e dunque la sua inammissibilità, correttamente il giudice a quo non è entrato nel merito della sua fondatezza.
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell’art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.