Quando può essere dedotta in Cassazione la mancata assunzione di una prova decisiva?

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Cass. pen., sez. IV, 15/09/2026 (ud. 15/09/2026, dep. 22/10/2026), n. 37110 (Pres. Di Salvo, Rel. Sessa)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando può essere dedotta, con il ricorso per Cassazione, la mancata assunzione di una prova decisiva.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Venezia riformava una sentenza con cui il Tribunale di Treviso aveva affermato la penale responsabilità di un imputato in ordine alla contravvenzione di rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico e, per l’effetto, l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, disponendone il proscioglimento per la particolare tenuità del fatto.

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva la mancata assunzione di una prova decisiva.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale la «mancata assunzione di una prova decisiva, quale motivo d’impugnazione ex art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l’ammissione ai sensi dell’art. 495, comma 2, cod. proc. pen., sicché il motivo non potrà essere validamente articolato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l’invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all’art. 507 cod. proc. pen. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione» (in tal senso: Sez. 2, n. 884 del 22/11/2023, nonché, in precedenza, Sez. 5, n. 4672 del 24/11/2016, Sez. 2, n. 841 del 18/12/2012, Sez. 2, n. 9763 del 06/02/2013, Sez. 3, n. 24259 del 27/05/2010, Sez. 1, n. 16772 del 15/04/2010, e Sez. 6, n. 33105 dell’08/07/2003).

I risvolti applicativi

La mancata assunzione di una prova decisiva quale motivo di impugnazione ex art. 606, comma 1, lett. d) c.p.p. può essere dedotta unicamente in relazione ai mezzi di prova chiesti ai sensi dell’art. 495, comma 2, c.p.p., con esclusione delle ipotesi in cui il mezzo sia stato sollecitato invitando il giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria ex art. 507 c.p.p. e da questi sia stato ritenuto non necessario.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 4 Num. 37110 Anno 2026

Presidente: DI SALVO EMANUELE

Relatore: SESSA GENNARO

Data Udienza: 15/09/2026

Data Deposito: 22/10/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da

V. G., nato a … il …,

avverso la sentenza in data 20/11/2025 della Corte di appello di Venezia;

letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Gennaro Sessa;

sentite le conclusioni del pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Olga Mignolo, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;

udito il difensore dell’imputato, avv.to O. P., in qualità di sostituto processuale dell’avv.to G. Z., che ha chiesto, in accoglimento del ricorso, l’annullamento con rinvio dell’impugnata sentenza.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 20/11/2025, la Corte di appello di Venezia ha riformato la sentenza con cui, il precedente 05/07/2024, il Tribunale di Treviso aveva affermato la penale responsabilità di G. V. in ordine alla contravvenzione di rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico e, per l’effetto, l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, disponendone il proscioglimento per la particolare tenuità del fatto.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del V., avv.to G. Z., che ha articolato tre motivi, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo di ricorso il predetto lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dall’art. 186, comma 7, d.lgs. n. 285 del 1992 e vizio di motivazione per manifesta illogicità e travisamento della prova, in punto di ritenuta sussistenza del rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico.

Sostiene, in specie, che, con la decisione della Corte territoriale, si sarebbe illegittimamente ed illogicamente affermato che l’imputato, in occasione del controllo effettuato dal personale della Polizia di Stato, avesse rifiutato di sottoporsi a tale accertamento, in quanto sarebbe 0 frutto di travisamento della prova, impedendo, in radice, la configurabilità del reato sia la ritenuta formulazione, nei suoi confronti, di un effettivo invito in tal senso da parte dal primo degli operanti intervenuti, sia l’affermata percezione, da parte del collega giunto in seguito, di un suo stato di alterazione, correlato alla pregressa

assunzione di bevande alcoliche.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso si duole sotto altro profilo, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., di violazione di legge in relazione a quanto previsto dall’art. 186, comma 7, d.lgs. n. 285 del 1992 e di vizio di motivazione per manifesta illogicità e travisamento della prova, in punto di ritenuta sussistenza del rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico.

Assume, in particolare, che, con la decisione oggetto d’impugnativa, si sarebbe pervenuti all’affermazione di colpevolezza dell’imputato in maniera illegittima ed illogica, posto che non si sarebbe attribuita valenza alcuna alla circostanza che, a breve distanza temporale dal controllo, quest’ultimo si era recato autonomamente presso un vicino nosocomio per i dovuti accertamenti, all’esito dei quali si era constatata l’assenza di alcolemia.

2.3. Con il terzo motivo del ricorso lamenta infine, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), d) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza della norma processuale di cui all’art. 603 cod. proc. pen., la mancata assunzione di una prova decisiva e il vizio di motivazione per carenza, in punto di denegata escussione del teste M. S..

Osserva al riguardo che, con la decisione impugnata, si sarebbe illegittimamente ed immotivatamente negata l’audizione del testimone indicato, la cui effettuazione, invece, sarebbe stata, in tesi, indispensabile, onde acclarare se l’imputato, all’atto del controllo, presenta… indici sintomatici della pregressa assunzione di alcolici e se, nell’occasione, gli … stato effettivamente rivolto l’invito a sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso presentato nell’interesse di G. V. è manifestamente infondato per le ragioni che, di seguito, si espongono.

2. Destituito di fondamento è, innanzitutto, il primo motivo del ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dall’art. 186, comma 7, d.lgs. n. 285 del 1992 e vizio di motivazione per manifesta illogicità e travisamento della prova, in punto di ritenuta sussistenza del rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico, sostenendo che, con la decisione impugnata, si sarebbe irragionevolmente affermato che l’imputato, in occasione del controllo da parte del personale di Polizia, abbia rifiutato di effettuare l’indicato accertamento, in quanto sarebbe te frutto di travisamento della prova sia la ritenuta formulazione, nei suoi confronti, di un effettivo invito in tal senso da parte dal primo degli operanti intervenuti, sia l’affermata percezione, da parte del collega sopraggiunto, di un suo stato di alterazione, correlato alla pregressa assunzione di bevande alcoliche.

Ritiene il Collegio che la decisione oggetto d’impugnativa, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non sia affetta dall’indicato vizio motivazionale, né sia caratterizzata dalla menzionata violazione della norma incriminatrice.

E invero, con riguardo all’ipotizzato travisamento della prova, deve porsi in rilievo che ne preclude la deduzione in questa sede la circostanza che, a fronte di decisioni di primo e di secondo grado conformi quanto all’affermazione della penale responsabilità (rinvenibile anche nella pronunzia di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto emessa in grado di appello), non risulta documentato dalla parte ricorrente che la prova che si assume travisata abbia formato oggetto di valutazione, per la prima volta, nella decisione della Corte territoriale, risultando dagli atti esattamente il contrario.

Costituisce, infatti, consolidato insegnamento della Suprema Corte – al quale il Collegio intende dare continuità – quello secondo cui «Nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un’informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti – con specifica deduzione – che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado» (così: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, omissis, Rv. 269217-01).

La rilevata insussistenza del dedotto vizio motivazionale porta a escludere, sul piano logico, la stessa ipotizzabilità della correlata violazione della norma incriminatrice prevista dall’art. 186, comma 7, d.lgs. n. 285 del 1992, di cui, alla stregua dell’esistente quadro probatorio, deve ritenersi effettuata rituale applicazione.

3. Destituito di fondamento è anche il secondo motivo del ricorso, con cui ci si duole, sotto altro profilo, di violazione di legge in relazione a quanto previsto dall’art. 186, comma 7, d.lgs. n. 285 del 1992 e di vizio di motivazione per manifesta illogicità e travisamento della prova, in punto di ritenuta sussistenza del rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico, assumendo che, con la decisione della Corte territoriale, si sarebbe pervenuti all’affermazione di colpevolezza dell’imputato in maniera irragionevole, in quanto non si sarebbe attribuita valenza alcuna alla circostanza che, a distanza di alcuni minuti dal controllo, il predetto si era recato “sua sponte” presso un vicino nosocomio per l’accertamento del tasso alcolemico e che, in esito ad esso, si era acclarata l’assenza nel sangue di tracce alcoliche.

Rileva al riguardo il Collegio che l’ulteriore travisamento della prova prospettato con il motivo di ricorso in trattazione, oltre a non essere deducibile in questa sede per quanto sopra già evidenziato, risulta di fatto insussistente, essendosi dato atto, anche nella decisione impugnata, della spontanea presentazione dell’imputato presso un vicino nosocomio per l’effettuazione del controllo.

Tanto chiarito, deve aggiungersi che neppure è riscontrabile l’ipotizzata violazione di legge, posto che, nella decisione della Corte territoriale, si è dato atto della circostanza che il personale della Polizia di Stato operante – e, in specie, quello giunto in un secondo momento – ebbe a constatare che il soggetto sottoposto a controllo “… mostrava nervosismo, tremore alle mani, arrossamento del viso…”, ovvero presentava indicatori comportamentali sintomatici della pregressa assunzione di bevande alcoliche, sicché ben si giustificava la sua sottoposizione, dapprima, agli accertamenti qualitativi non invasivi previsti dall’art. 186, comma 3, d.lgs. n. 285 del 1992 e, poi, al “test alcolemico” previsto dall’art. 186, comma 4, d.lgs. citato.

Né, infine, assume rilievo la circostanza che, in esito agli accertamenti eseguiti presso il nosocomio ove l’imputato si recò “sua sponte”, sia emerso un tasso alcolemico del predetto inferiore ai limiti-soglia normativamente previsti, posto che – come evidenziato dalla Corte di appello di Venezia – la norma incriminatrice di cui all’art. 186, comma 7, d.lgs. n. 285 del 1992 sanziona il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti previsti dai precedenti commi 3, 4 e 5, indipendentemente dall’effettivo stato di ebbrezza del conducente.

4. Manifestamente infondato è, infine, anche il terzo motivo del ricorso, con cui si lamenta l’inosservanza della norma processuale di cui all’art. 603 cod. proc. pen., la mancata assunzione di una prova decisiva e il vizio di motivazione per carenza, in punto di denegata escussione del teste M. S., rilevando che, con la decisione impugnata, si sarebbe irragionevolmente negata l’audizione del predetto, prova testimoniale la cui assunzione, in tesi, sarebbe stata, invece, indispensabile per acclarare se l’imputato, al momento del controllo, presentasse indici sintomatici della pregressa assunzione di alcolici e se, nell’occasione, gli fosse stato effettivamente rivolto l’invito a sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico.

Ritiene in proposito il Collegio che, diversamente da quanto ipotizzato, non sia riscontrabile, nel caso di specie, il vizio di mancata assunzione di una prova decisiva, in quanto l’escussione del teste indicato, oggetto di precedente rinunzia da parte del pubblico ministero richiedente, fu chiesta dalla difesa al giudice procedente nel corso del giudizio di primo grado, mediante la sollecitazione a esercitare i poteri istruttori officiosi previsti dall’art. 507 cod. proc. pen. Orbene, tale circostanza preclude la configurabilità del vizio indicato, costituendo principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui «La mancata assunzione di una prova decisiva, quale motivo d’impugnazione ex art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l’ammissione ai sensi dell’art. 495, comma 2, cod. proc. pen., sicché il motivo non potrà essere validamente articolato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l’invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all’art. 507 cod. proc. pen. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione» (in tal senso: Sez. 2, n. 884 del 22/11/2023, dep. 10/01/2024, omissis, Rv. 285722-01, nonché, in precedenza, Sez. 5, n. 4672 del 24/11/2016, dep. 30/01/2017, omissis, Rv. 269270-01, Sez. 2, n. 841 del 18/12/2012, dep. 09/01/2013, omissis, Rv. 254052-01, Sez. 2, n. 9763 del 06/02/2013, omissis, Rv. 254974-01, Sez. 3, n. 24259 del 27/05/2010, C., Rv. 247290-01, Sez. 1, n. 16772 del 15/04/2010, Z., Rv. 246932-01 e Sez. 6, n. 33105 dell’08/07/2003, Z., Rv. 226534-01).

Tanto chiarito, si ritiene che non sussistano neanche gli ulteriori vizi dedotti dal ricorrente con il motivo in trattazione.

In particolare, non è riscontrabile l’ipotizzata violazione della norma processuale di cui all’art. 603, comma 1, cod. proc. pen., in quanto, nel caso di specie, non risulta sollecitata al giudice di appello la riassunzione di una prova già acquisita al dibattimento di primo grado, né, tantomeno, l’assunzione di una prova nuova, ma, piuttosto, l’assunzione di una prova (la testimonianza dell’agente di polizia Mario Sorrentino) originariamente richiesta dal solo pubblico ministero e da quest’ultimo successivamente rinunziata.

Orbene, la giurisprudenza di legittimità ha valutato immune da censure il rigetto della richiesta di rinnovazione in appello dell’istruttoria dibattimentale che si risolva nell’audizione di un teste cui il pubblico ministero abbia rinunciato, sul rilievo che la difesa non avesse dato dimostrazione dell’inserimento del predetto anche nella propria lista testimoniale, enunciando il principio secondo cui «In tema di diritto alla prova, nel caso in cui una parte rinuncia all’esame di un proprio testimone, le altre hanno diritto a procedervi solo se questi era inserito nelle rispettive liste testimoniali, valendo altrimenti la loro richiesta come mera sollecitazione all’esercizio dei poteri officiosi del giudice ex art. 507 cod. proc. pen.» (così: Sez. 4, n. 1956 del 06/12/2023, dep. 17/01/2024, omissis, Rv. 285666-01).

Da ultimo, è a dirsi che non appare riscontrabile neanche il prospettato vizio motivazionale, avendo la Corte territoriale ritualmente argomentato, peraltro in conformità a quanto testé posto in rilievo, il denegato rinnovo dell’istruttoria.

D’altro canto, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui «In tema di rinnovazione istruttoria in grado di appello, il giudice è obbligato a motivare espressamente sulla richiesta in tal senso nel solo caso in cui si determini ad accoglierla, potendo, invece, rigettarla implicitamente, in ragione della sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o

a negare la responsabilità dell’imputato» (così, ex multis, Sez. 2, n. 9846 del 05/03/2026, omissis, Rv. 289612-01).

5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v’è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi, in favore della Cassa delle ammende, la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15/09/2026

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