Cass. pen., sez. I, 8/10/2026 (ud. 8/10/2026, dep. 22/10/2026), n. 37158 (Pres. De Marzo, Rel. Lanna)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se il possesso di un’arma clandestina integri di per sé la prova del delitto di ricettazione.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Bari confermava una decisione del Tribunale di Foggia in composizione collegiale che, dal canto suo, aveva dichiarato l’imputato colpevole dei reati ex artt. 23 commi 1 e 3 legge 10 aprile 1975) n. 110, 648 e 697 cod. pen..
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge sostanziale in ordine al reato di ricettazione.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il «possesso di un’arma clandestina integra di per sé la prova del delitto di ricettazione, poiché l’abrasione della matricola, che priva l’arma medesima di numero e dei contrassegni di cui all’art. 11 legge 18 aprile 1975, n. 110, essendo chiaramente finalizzata ad impedirne l’identificazione, dimostra, in mancanza di elementi contrari, il proposito di occultamento del possessore e la consapevolezza della provenienza illecita dell’arma» (Sez. 1, n. 2678 del 31/10/2025).
I risvolti applicativi
Il possesso di un’arma clandestina prova di per sé il delitto di ricettazione.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37158 Anno 2026
Presidente: DE MARZO GIUSEPPE
Relatore: LANNA ANGELO VALERIO
Data Udienza: 08/10/2026
Data Deposito: 22/10/2026
SENTENZA
Sent. n. sez. 3833/2026
CC – 08/10/2026
R.G.N. 20765/2026
sul ricorso proposto da:
S. S. nato a … il …
avverso la sentenza del 15/04/2026 della CORTE D’APPELLO DI BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ALDO ESPOSITO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Bari ha confermato la decisione del Tribunale di Foggia in composizione collegiale, che aveva dichiarato S. S. colpevole dei reati:
– ex art. 23 commi 1 e 3 legge 10 aprile 1975) n. 110, per aver detenuto presso la sua abitazione, all’interno di una intercapedine ricavata al piano sottostante la parte alta, una pistola marca …mod. …, in origine cal. …, a salve, oggetto del delitto di alterazione, ex art. 3 legge 110 del 1975, delle caratteristiche meccaniche, con conseguente aumento della potenzialità di offesa, mediante sostituzione della canna con controfilato metallico forato di forma cilindrica di manifattura artigianale, munita di sei proiettili, da ritenersi clandestina in quanto oggetto del suddetto reato;
– ex art. 648 cod. pen. perché, al fine di trarne profitto per sé, acquistava, riceveva e occultava la pistola clandestina suddetta;
– ex art. 697 cod. pen., perché deteneva presso la sua abitazione trentaquattro proiettili, senza averne fatto denuncia all’autorità e per l’effetto – riconosciuta la continuazione fra i reati ed esclusa la contestata recidiva, oltre che concesse le circostanze attenuanti generiche – lo aveva condannato alla pena di anni due e mesi sette di reclusione ed euro quattromila di multa.
2. Ricorre per cassazione S. S., con il patrocinio dell’avv. G. C., articolando tre motivi, di seguito enunciati entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, si deduce vizio ex art. 606, comma 1 , Iett. b) cod. proc. pen., per violazione di legge sostanziale in ordine al reato di ricettazione.
Non si è adeguatamente considerato come l’imputato non abbia condotto con sé l’arma, pur essendosi recato in …, addirittura per commettere un reato; ciò rende chiara l’assenza del requisito del fine di profitto, necessario per l’integrazione del delitto di ricettazione.
2.2. Con il secondo motivo, viene dedotta violazione ex art. 606 1 comma l lett. e) cod. proc. pen., per vizio di motivazione apparente e manifesta illogicità.
2.3. Con il terzo motivo, si lamenta violazione dell’obbligo motivazionale ex art. 192 comma 2 cod. proc. pen.
3. Il Sostituto Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Quanto al primo motivo, la nozione di profitto prevista dall’art. 648 cod. pen. comprende non solo il lucro, ma qualsiasi utilità, anche non patrimoniale, che l’agente si proponga di conseguire (Sez. 2, n. 45071 del 14/10/2021, omissis, Rv. 282508; Sez. 2, n. 15680 del 22/03/2016, omissis, Rv. 266516).
In ordine al dedotto vizio di motivazione, la Corte territoriale ha logicamente rilevato che l’arma e il munizionamento non erano riposti in un’area comune, bensì all’interno di un’apposita intercapedine, ossia secondo una modalità di custodia univocamente indicativa di una detenzione consapevole e duratura.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è da dichiarare inammissibile.
2. Come già sintetizzato in parte narrativa, S. è stato condannato perché – all’interno della sua abitazione – è stata rinvenuta la pistola sopra dettagliatamente descritta, con relativo munizionamento. Tale arma si trovava al momento occultata all’interno di una intercapedine in cartongesso, ricavata dietro un mobile per televisione; la pistola era originariamente a salve, ma risultava trasformata in un’arma comune da sparo funzionante, grazie alla sostituzione della canna con un controfilato metallico forato, di forma cilindrica e manifattura artigianale.
3. Con il primo motivo, la difesa contesta la ritenuta sussistenza del reato di ricettazione; viene sottolineata, in particolare, l’assenza del requisito del fine di profitto, necessario per l’integrazione del delitto di ricettazione. Trattasi di questione già prospettata dinanzi alla Corte territoriale, che ha fornito una risposta del tutto esaustiva e corretta, in quanto pienamente conforme alle regole ermeneutiche elaborate dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (è sufficiente richiamare, fra tante, Sez. 1, n. 2678 del 31/10/2025, dep. 2026, D., Rv. 289303 – 01, a mente della quale: «Il possesso di un’arma clandestina integra di per sé la prova del delitto di ricettazione, poiché l’abrasione della matricola, che priva l’arma medesima di numero e dei contrassegni di cui all’art. 11 legge 18 aprile 1975, n. 110, essendo chiaramente finalizzata ad impedirne l’identificazione, dimostra, in mancanza di elementi contrari, il proposito di occultamento del possessore e la consapevolezza della provenienza illecita dell’arma»; nello stesso senso si sono espresse Sez. 1, n. 37016 del 28/05/2019, omissis, Rv. 276868 – 01 e Sez. 2, n. 39648 del 23/03/2004, omissis, Rv. 230051 – 01).
A fronte della conclusione sussunta nell’avversata decisione, dunque, le deduzioni contenute nel ricorso non hanno fornito difformi lumi.
4. Il secondo motivo è incentrato, invece, sul tema afferente all’individuazione del soggetto al quale ricondurre la effettiva disponibilità dell’arma. Non sarebbe stata accertata – in ipotesi difensiva – l’identità dell’autore dell’occultamento della pistola, soprattutto per esser restata ignota l’epoca di realizzazione dell’intercapedine nella quale essa era collocata (non si è potuto nemmeno stabilire – prosegue la difesa – se tale vano fosse preesistente rispetto all’acquisto dell’abitazione, da parte del ricorrente); nemmeno è noto, poi, se altri soggetti avessero la possibilità di accedere all’intercapedine.
Erroneamente valutato, infine, sarebbe l’atteggiamento mostrato dalla figlia dell’imputato, al momento dell’effettuazione della perquisizione.
4.1. Non vi è chi non rilevi come tale censura si sviluppi interamente sul piano del fatto, essendo in realtà volta a sovrapporre una nuova interpretazione delle risultanze probatorie, diversa da quella recepita nell’impugnata sentenza, più che a rilevare un vizio rientrante nella rosa di quelli delineati dall’art. 606 cod. proc. pen. Tale operazione, con tutta evidenza, fuoriesce dal perimetro del sindacato rimesso al giudice di legittimità.
Secondo la linea interpretativa da tempo tracciata da questa Corte regolatrice, infatti, l’epilogo decisorio non può essere invalidato sulla base di prospettazioni alternative, che sostanzialmente si risolvano in una “mirata rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero
nell’autonoma assunzione di nuovi e differenti canoni ricostruttivi e valutativi dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 22256
del 26/04/2006, omissis, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, omissis, Rv. 235507).
4.2. D’altronde, nessun vizio logico argomentativo è ravvisabile nella struttura motivazionale adottata dalla Corte distrettuale, che — adoperando argomentazioni conformi ai canoni della logica, oltre che congruenti e lineari – ha giudicato congetturale e fantasiosa l’idea che un terzo ignoto possa aver realizzato, in casa dell’imputato e all’insaputa di questi, l’intercapedine nella quale era alloggiata l’arma suddetta.
Né sono riscontrabili spunti di contraddittorietà nell’ulteriore inferenza presente in sentenza, secondo la quale l’atteggiamento mostrato dai familiari – al momento della perquisizione culminata nel sequestro della pistola – dimostrerebbe l’inconsapevolezza, da parte di questi, della presenza della stessa.
4.3. Vero poi che in giurisprudenza è pacifico il principio di diritto in base al quale «In tema di reati concernenti le armi, la mera coabitazione con l’illegittimo detentore dell’arma non è sufficiente a configurare un concorso nella detenzione abusiva» (Sez. 1, n. 31171 del 02/04/2021, omissis, Rv. 281645 — 01; così anche Sez. 1, n. 16992 del 12/12/2014, dep. 2015, omissis, Rv. 263311 — 01). L’adozione di tale canone interpretativo, però, postulerebbe, nel caso di specie, la certa attribuibilità a diverso familiare della disponibilità della pistola; così non è, avendo anzi la Corte di appello evidenziato una pluralità di elementi di univoca significazione, in forza dei quali ha ritenuto riconducibile tale esclusiva disponibilità proprio al ricorrente.
4.4. In definitiva, la doglianza difensiva si rivela solo confutativa e fattuale e non riesce a scalfire la saldezza della decisione impugnata.
5. Con il terzo motivo, la difesa deduce un generico vizio della motivazione, lamentando che la sentenza di appello non abbia adeguatamente argomentato in ordine ai requisiti di gravità, precisione e concordanza degli elementi sui quali si fonda l’affermazione di colpevolezza.
Trattasi di una critica del tutto generica e, praticamente, sfornita di un apprezzabile substrato contenutistico; manca, peraltro, ogni correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento del motivo di impugnazione (fra tante, si veda Sez. 1 n. 10907 del 27/09/1994, omissis, Rv. 200180 – 01, che ha così deciso: «È inammissibile il ricorso per cassazione allorché gli argomenti esposti siano assolutamente generici, in nessun modo individuando le ragioni in fatto o in diritto per cui la sentenza impugnata sarebbe censurabile e, pertanto, impedendo l’esercizio del controllo di legittimità sulla stessa»; sulla medesima direttrice interpretativa si sono poste Sez. 3 n. 16851 del 02/03/2010, omissis, Rv. 246980 – 01; Sez. 3 n. 24624 del 17/04/2018, omissis, Rv. 273369 e Sez. 4 n. 19364 del 14/03/2024, omissis, Rv. 286468 – 01).
6. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma – che si stima equo fissare in euro tremila – in favore della Cassa delle ammende (non si ravvisano elementi
per ritenere il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della causa di inammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 08 ottobre 2026.






