Cass. pen., sez. III, 12/06/2026 (ud. 12/06/2026, dep. 8/10/2026), n. 35619 (Pres. Aceto, Rel. Vergine)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, in tema di reati tributari, il rinvenimento di un esemplare di una fattura presso il terzo destinatario dell’atto possa far desumere che il mancato rinvenimento dell’altra copia presso l’emittente sia conseguenza della sua distruzione o del suo occultamento.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Palermo confermava una decisione con cui il Tribunale di Agrigento aveva dichiarato l’imputato responsabile del reato ascrittogli di cui all’art. 10 d.lgs. 74/2000 e lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, le pene accessorie di legge e la pubblicazione della sentenza come da dispositivo.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione dell’art. 10 d.lgs. 74 2000 per insussistenza dell’elemento oggettivo del reato contestato.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di reati tributari, poiché la fattura deve essere emessa in duplice esemplare, il rinvenimento di uno di essi presso il terzo destinatario dell’atto può far desumere che il mancato rinvenimento dell’altra copia presso l’emittente sia conseguenza della sua distruzione o del suo occultamento (così Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018; nello stesso senso, Sez. 3, n. 3729 del 22/10/2024).
I risvolti applicativi
In tema di reati tributari, il rinvenimento del duplice esemplare di una fattura presso il terzo destinatario consente di desumere che la mancata disponibilità dell’altra copia presso l’emittente sia l’effetto della sua distruzione o del suo occultamento.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 3 Num. 35619 Anno 2026
Presidente: ACETO ALDO
Relatore: VERGINE CINZIA
Data Udienza: 12/06/2026
Data Deposito: 08/10/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da
C. C., nato a … il …
avverso la sentenza del 27/1Cy2025 della Corte di appello di Palermo
udita la relazione svolta dalla consigliera Cinzia Vergine;
lette le conclusioni rassegnate, ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, dal
Procuratore generale che ha invocato declaratoria di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 27 ottobre 2025 la Corte di appello di Palermo ha confermato quella con cui il Tribunale di Agrigento, il 21 febbraio 2024, aveva dichiarato C. C. responsabile del reato ascrittogli di cui all’art. 10 d.lgs. 74/2000 e lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, le pene accessorie di legge e la pubblicazione della sentenza come da dispositivo.
2. C. ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso affidato a quattro motivi.
2.1. Col primo motivo deduce, ex art. 129 e 157 e ss. cod. proc. pen., l’intervenuta prescrizione del reato.
Il fatto è contestato come commesso il 14 ottobre 2016, dunque il relativo termine prescrizionale è interamente decorso; la causa estintiva deve essere rilevata e dichiarata di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
2.2. Col secondo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett b) ed e) cod. proc. pen., violazione dell’art. 10 d.lgs. 74 2000 per insussistenza dell’elemento oggettivo del reato contestato. Erra la Corte di appello nella equiparazione tra indisponibilità materiale della documentazione, mancata esibizione della stessa e realizzazione del fatto tipico.
Non sono concettualmente configurabili distruzione o occultamento di ciò che non risulti essere stato previamente istituito o formato, costituendo la preesistenza della contabilità presupposto della condotta soppressiva.
Nella specie l’accertamento è stato fondato, con evidente salto logico relativo alla assenza di un segmento probatorio intermedio, in assenza di accesso presso gli uffici della società o commercialista deputato al deposito delle scritture, ma, solo, in via esterna, attraverso spesometro integrato, sulla scorta di acquisizione di copie di fatture da terzi, ed in assenza, ancora, di prova del pagamento delle
spese.
2.3. Col terzo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett b) ed e) cod. proc. pen., violazione dell’art. 131-bis cod. pen. e correlato vizio di motivazione, per erroneo diniego della causa di non punibilità così invocata.
La Corte di appello, pur dando atto dell’assenza di precedenti penali a carico dell’imputato, omette qualsiasi effettiva analisi del caso concreto, limitandosi ad evocare, tautologicamente, la presunta rilevanza penale del disvalore insito nella condotta contestata, fondando, alfine, la negatoria su assunti presuntivi e congetture.
2.4. Col quarto motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett b) ed e) cod. proc. pen., violazione dell’art. 62-bis cod. pen. e correlato vizio di motivazione, per mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in tesi negate esclusivamente sulla base dei precedenti penali e un apodittico giudizio di negativa personalità, senza procedere al necessario bilanciamento ai sensi dell’art. 133 cod. pen..
2.5. Col quinto motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett b) e e), violazione di legge -artt. 62-bis cod.pen. in relazione all’art. 54 d.lgs. 274/2000- e correlato vizio di motivazione, in ordine alla durata della prestazione di attività non retribuita a favore della collettività.
La Corte di appello ha confermato la statuizione del Tribunale di Agrigento che ha subordinato la sospensione dell’esecuzione della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per la durata (massima prevista dalla legge) di mesi sei, senza tener conto dell’età avanzata -76 anni- e delle connesse precarie condizioni di salute dell’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. A decorrere dalla novella apportata con legge n. 148/2011 è stato elevato di un terzo il termine di prescrizione dei delitti previsti dagli artt. da 2 a 10 del d.lgs. 74/2000 per i fatti successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione, dunque dopo il 17 settembre 2011.
Ne consegue che per il reato in contestazione, art 10 d.lgs 74/2000, di occultamento o distruzione di documenti contabili, il termine, lungo, di prescrizione, è al 14 ottobre 2026, evidentemente non ancora consumato.
Ne deriva la inammissibilità del primo motivo, palesemente manifestamente infondato.
3. Anche il secondo motivo, ripropositivo di analoga doglianza svolta nel primo motivo di appello, è inammissibile.
3.1. Premessa l’utilizzabilità dell’accertamento induttivo, la Corte di appello, confermando quanto già argomentato dal Tribunale (circa la certa operatività della ditta individuale C. C., i mancati rinvenimento e esibizione presso la sede legale della ditta della documentazione relativa agli anni di imposta dal 2011 al 13 ottobre 2016 data di apertura della verifica, la conseguente ricostruzione del volume di affari e reddito solo attraverso consultazione banca dati spesometro e controlli incrociati), ha valorizzato, (v. pag. 3 e ss.), anche, i reiterati inviti, inevasi, al contribuente, che dichiarava di non essere in grado di produrre alcuna documentazione contabile, e, in particolare, la dichiarazione di “non essere in grado di trovare” i documenti dopo “lunghe ricerche”, dichiarazione ritenuta costituire «confessione stragiudiziale dell’avvenuta istituzione delle scritture»; nonché, di seguito, a causa del silenzio serbato dall’imputato, la mancata prospettazione di qualsivoglia versione alternativa dei fatti.
3.2. La censura difensiva non si confronta con tale, compiuta, motivazione, così già candidandosi alla inammissibilità, per genericità estrinseca.
3.2.1. L’art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto nell’impianto del codice di rito per effetto dell’art. 33, comma 1, lett. d), del d.lgs. 31 ottobre 2022, n.150, prevede una causa d’inammissibilità dell’impugnazione, per mancanza di specificità dei motivi, qualora non vengano enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici alla motivazione del provvedimento impugnato. Si tratta di necessaria enunciazione critica, da svilupparsi per ogni richiesta contenuta nell’atto d’impugnazione, e che deve riferirsi alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, nell’ambito dei capi e punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione. Risulta, pertanto, codificato il requisito della specificità c.d. “estrinseca” dei motivi d’impugnazione, coerentemente con la funzione di controllo della sentenza impugnata rivestita dal giudizio di appello. Il principio era, comunque, già immanente nel sistema processuale in quanto consolidato, a seguito di Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, omissis, Rv. 268822 – 01, secondo cui l’appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato.
3.3. E’, comunque manifestamente infondata perché corretta è la decisione assunta dalla Corte di merito, spiegata con motivazione resa in linea col dato normativo e l’interpretazione datane da questa Corte, senza contraddizioni intrinseche né cedimenti logici.
3.3.1. Quanto al reperimento di fatture presso terzi vale il principio secondo il quale, in tema di reati tributari, poiché la fattura deve essere emessa in duplice esemplare, il rinvenimento di uno di essi presso il terzo destinatario dell’atto può far desumere che il mancato rinvenimento dell’altra copia presso l’emittente sia conseguenza della sua distruzione o del suo occultamento (così Sez. 3, n. 41683
del 02/03/2018, omissis, Rv. 274862 – 01; nello stesso senso, Sez. 3, n. 3729 del 22/10/2024 Ud. (dep. 29/01/2025) Rv. 287392 – 01).
In ogni caso la Corte di appello spiega che ricorrente era titolare di partita IVA e svolgeva attività di trasporto merci su strada comprovata dalle fatture attive e passive rinvenute presso terzi, contrasta la tesi dell’appellante tesa a negare l’esistenza stessa di una attività di impresa (in fatto, poiché la ricostruzione del volume di affari, difficoltosamente conseguita, deriva «dal riscontro oggettivo di
fatture prodotte dai terzi in originale e confermate dalle banche dati», logicamente perché «stretto rigore, se le fatture fossero state false, l’imputato avrebbe avuto interesse a esibirle per giustificare costi fittizi, non ad occultarle sistematicamente»), valorizza, da ultimo, la mancata allegazione di elementi di segno contrario (si osserva che nell’ordinamento processuale penale, spetta all’imputato, ove la pubblica accusa abbia assolto al proprio onere probatorio, anche in forza di presunzioni o di massime di esperienza, allegare il contrario sulla base di concreti e oggettivi elementi fattuali, potendo lo stesso, in ragione del principio di cd. “vicinanza della prova”, acquisire o quanto meno fornire, tramite la loro allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva -così Sez. 6, n. 13873 del 12/02/2026 Ud. (dep. 16/04/2026) Rv. 289780-01).
4. Generico prima, intrinsecamente ed estrinsecamente, e manifestamente infondato, è il terzo motivo di ricorso.
4.1. La Corte di appello ha inteso confermare, integrandola, la motivazione resa in senso conforme dal primo giudice, rilevando, comunque, che già la disamina dettagliata delle risultanze dell’istruttoria come svolta dal Tribunale rende evidente il percorso logico-giuridico seguito e posto a base dell’implicito diniego, ritenendo, comunque, la causa di non punibilità invocata radicalmente incompatibile con le risultanze processuali, atteso che la condotta ha riguardato non singoli documenti, ma l’intera contabilità di un quadriennio; condotta tutt’altro che episodica o di scarso rilievo, ritenuta una strategia sistematica preordinata a rendere impossibile la ricostruzione del volume di affari per plurime annualità, con offensività di non particolare tenuità in quanto finalizzata a una sottrazione fiscale rilevante dal punto di vista economico e temporale.
4.2. Richiamate le argomentazioni sopra svolte, in astratto, a proposito della genericità estrinseca quale causa di inammissibilità (cfr. il superiore § 3.2.1.), solo si aggiunge che analoga conseguenza si ha in caso di genericità intrinseca: le Sezioni Unite della Corte (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, omissis, Rv. 268822 – 01; conformi, ex multis, Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, omissis, Rv. 277811 – 01; Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, omissis, Rv. 275841 – 01) hanno precisato che i motivi di impugnazione (sia in appello che in cassazione) sono affetti da genericità «intrinseca» quando risultano intrinsecamente indeterminati, risolvendosi sostanzialmente in formule di stile, come nel caso di appelli fondati su considerazioni generiche o astratte, o comunque non pertinenti al caso concreto (ex multis, Sez. 6, n. 3721 del 2016 e Sez. 1, n. 12066 del 05/10/1992, omissis), ovvero su generiche doglianze concernenti l’entità della pena a fronte di sanzioni sostanzialmente coincidenti con il minimo edittale (ex multis, Sez. 6, n. 18746 del 21/01/2014, omissis, Rv. 261094).
4.3. Si osserva, comunque, che corrette le argomentazioni della Corte di appello in merito alla deducibilità, dal coacervo motivazionale, delle ragioni del diniego della causa di non punibilità in discussione, l’art. 131-bis cod. pen. prevede la «non punibilità del fatto quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’art. 133, primo comma, anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale». In particolare, la norma (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, omissis, n.m.), oltre allo sbarramento del limite edittale (la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena), «richiede (congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione) la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento.
Il primo degli “indici-criteri” (così li definisce la relazione allegata allo schema di decreto legislativo) appena indicati, ossia la particolare tenuità dell’offesa, si articola a sua volta in due “indici-requisiti” (sempre secondo la definizione della relazione), che sono la «modalità della condotta» e «l’esiguità del danno o del pericolo», da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall’articolo 133 cod. pen., (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell’azione, gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato, intensità del dolo o grado della colpa, nonché alla luce della condotta successiva al fatto, a seguito della modifica introdotta dal d. lgs. n. 150 del 10/10/2022). Si richiede pertanto al giudice di rilevare se, sulla base dei due «indici-requisiti», sussista «indice-criterio» della particolare tenuità dell’offesa e, con questo, coesista quello della «non abitualità» del comportamento. Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità. La norma in parola prevede (Corte cost., n. 120 del 2019) «una generale causa di esclusione della punibilità che si raccorda con l’altrettanto generale presupposto dell’offensività della condotta, requisito indispensabile per la sanzionabilità penale di qualsiasi condotta in violazione di legge». Essa persegue (Sez. U., n. 18891 del 27/01/2022, omissis, Rv. 283064 — 01) finalità strettamente connesse ai principi di proporzione e di extrema ratio della risposta punitiva, con la realizzazione di effetti positivi anche sul piano deflattivo, attraverso la responsabilizzazione del giudice nella sua attività di valutazione in concreto della fattispecie sottoposta alla sua cognizione». Il suo scopo primario (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, omissis, Rv.
266591), è infatti «quello di espungere dal circuito penale fatti marginali, che non mostrano bisogno di pena e, dunque, neppure la necessità di impegnare i complessi meccanismi del processo» (la relazione illustrativa del d. Igs. 28/2015 parla di «irrilevanza» del fatto).
Tale disposizione attraversa orizzontalmente tutta l’area del diritto penale sostanziale. Sul punto, Sez. U., n. 24990 del 30/01/2020, omissis, Rv. 279499, hanno stabilito che «l’istituto della non punibilità per particolare tenuità dell’offesa non connette alla mera individuazione del bene giuridico protetto alcun rilievo ai fini del giudizio sull’utilità e necessità della pena. Al contrario, il legislatore ha affidato la selezione delle fattispecie alle quali è applicabile quella causa di non punibilità alla considerazione della gravità del reato, desunta dalla pena edittale, e della non abitualità del comportamento; mentre nessuno degli altri indicatori idonei ad escludere la particolare tenuità dell’offesa elencati al secondo comma dello stesso art. 131-bis ha diretto e generale riguardo al tipo di bene giuridico protetto». Analogamente, Sez. U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016, omissis, Rv. 266590 — 01, ha stabilito che «il fatto particolarmente tenue va individuato alla stregua di caratteri riconducibili a tre categorie di indicatori: le modalità della condotta, l’esiguità del danno o del pericolo, il grado della colpevolezza. L’istituto persegue dunque finalità connesse ai principi di proporzione ed extrema ratio, con effetti anche in tema di deflazione. Lo scopo primario è quello di espungere dal circuito penale fatti marginali, che non mostrano bisogno di pena e, dunque, neppure la necessità di impegnare i complessi meccanismi del processo.
Proporzione e deflazione s’intrecciano coerentemente». Si richiede, in breve, «una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, e non solo di quelle che attengono all’entità dell’aggressione del bene giuridico protetto.
Per ciò che qui interessa, non esiste un’offesa tenue o grave in chiave archetipica. E’ la concreta manifestazione del reato che ne segna il disvalore» (Sez. U, n. 13681/2016, omissis, citata).
4.4. A fronte della censita genericità del motivo si osserva che la Corte, come sopra riassunto, motiva correttamente e congruamente le ragioni della scelta sottraendosi, così, alle censure sia in tema di violazione di legge che di vizio di motivazione.
5. Generico prima, intrinsecamente ed estrinsecamente, e manifestamente infondato, è il quarto motivo di ricorso.
5.1. La Corte di appello ha inteso negare il riconoscimento delle attenuanti generiche in ragione della gravità del fatto, protrattosi per più annualità, la totale assenza di collaborazione con gli organi accertatori, la presenza di precedenti penali,pur non specifici che qualificano negativamente la personalità dell’imputato, negando rilievo alle deduzioni difensive in tema di lunga esperienza professionale e consolidato inserimento sociale che, al più, argomenta, avrebbero dovuto proprio condurre ad una maggiore consapevolezza dei doveri tributari e dei basilari obblighi di trasparenza verso l’Erario, non potendo, pertanto, essere valorizzati in positivo; e, genericamente, in riferimento alla vita familiare, dato assolutamente neutro; emergenze, tutte ritenute prive di nesso di causalità con la genesi del reato o comunque con una successiva resipiscenza.
5.2. Il riconoscimento delle attenuanti generiche deve essere fondato sull’accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell’imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell’istanza, l’onere di motivazione del diniego dell’attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 7, Ord. n. 10291 del 09/01/2024, omissis, n.nn.; Sez. 5, n. 2504 del 27/11/2023, dep. 2024, omissis, n.m.; Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, omissis, Rv. 275440 – 01; Sez. 3, n. 9836 del 9 marzo 2016, omissis, Rv. 266460 – 01).
5.3. Richiamate le argomentazioni sopra svolte, in astratto, a proposito della genericità quale causa di inammissibilità (cfr. i superiori §§ 3.2.1. e 4.2.), rileva il Collegio che a fronte della censita genericità del motivo la Corte motiva correttamente e congruamente le ragioni della scelta sottraendosi, così, alle censure sia in tema di violazione di legge che di vizio di motivazione.
6. Anche per il quinto motivo devono reiterarsi le considerazioni già svolte in tema di genericità (cfr. i superiori §§ 3.2.1. e 4.2.), e, comunque, di manifesta infondatezza.
6.1. La Corte, confermata la congruità del trattamento sanzionatorio in relazione alla apprezzata gravità oggettiva della condotta in imputazione in danno dell’Erario, ha dedotto la correlativa congruità della durata dell’attività non retribuita a favore della collettività, «necessario contrappeso al beneficio della sospensione condizionale, garantendo che la misura conservi la sua funzione rieducativa e di responsabilizzazione del reo», argomentando, altresì, sulla neutralità dei riferimenti, generici, a età avanzata e precarie condizioni di salute dell’allora appellante, inidonei a attestare una incompatibilità assoluta con lo svolgimento di attività socialmente utili e potendosi, comunque, le stesse eventualmente modulare all’occorrenza.
6.2. A fronte della censita genericità del motivo si osserva che la Corte motiva correttamente e congruamente le ragioni della scelta, argomentando puntualmente in ordine alla ritenuta necessità di commisurare il lavoro di pubblica utilità nel massimo previsto per le ragioni tutte sopra riassunte che, immuni da violazione di legge, essendo comunque il periodo disposto contenuto nel range previsto, senza contraddizioni intrinseche, si sottraggono così, alle censure sia in tema di violazione di legge che di vizio di motivazione.
7. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso nella sua interezza, con onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 12 giugno 2026





