Cass. pen., sez. II, 17/09/2026 (ud. 17/09/2026, dep. 1/10/2026), n. 35176 (Pres. Pellegrino, Rel. Recchione)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando il diniego di termini a difesa, ovvero la concessione di termini ridotti rispetto a quelli previsti dall’art. 108, comma 1, cod. proc. pen., non possano dar luogo ad alcuna nullità.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Salerno confermava la responsabilità di un imputato per il reato di truffa aggravata ai sensi dell’art. 61 n. 7) cod. pen. ai danni di una Banca.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata valutazione della istanza di concessione di un termine a difesa.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il diniego di termini a difesa, ovvero la concessione di termini ridotti rispetto a quelli previsti dall’art. 108, comma 1, cod. proc. pen., non possono dar luogo ad alcuna nullità quando la relativa richiesta non risponda ad alcuna reale esigenza difensiva e l’effettivo esercizio del diritto alla difesa tecnica dell’imputato non abbia subìto alcuna reale lesione o menomazione (Sez. U, n. 155 del 29/09/2011).
I risvolti applicativi
Il diniego o la riduzione dei termini a difesa ex art. 108, comma 1, c.p.p.[1] non danno luogo a nullità quando la richiesta non risponde a una reale esigenza difensiva e l’effettivo esercizio del diritto alla difesa tecnica dell’imputato non ha subìto alcuna reale lesione o menomazione.
[1]Ai sensi del quale: “Nei casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilità, e nel caso di abbandono, il nuovo difensore dell’imputato o quello designato d’ufficio che ne fa richiesta ha diritto a un termine congruo, non inferiore a sette giorni, per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento”.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 2 Num. 35176 Anno 2026
Presidente: PELLEGRINO ANDREA
Relatore: RECCHIONE SANDRA
Data Udienza: 17/09/2026
Data Deposito: 01/10/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C. D., nato a … il …
avverso la sentenza del 02/02/2026 della Corte d’appello di Salerno
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso
udita la relazione svolta dal Consigliere Sandra Recchione
rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.
Il Sostituto Procuratore generale Marco Patarnello, con requisitoria scritta, concludeva per l’annullamento con rinvio al giudice civile competente.
Il difensore della parte civile, Avv. L. A. M. F. depositava conclusioni e nota spese.
Il difensore di D. C., Avv. D. Ol., con note scritte del 17/09/2026, concludeva per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Salerno confermava la responsabilità di D. C. per il reato di truffa aggravata ai sensi dell’art. 61 n. 7) cod. pen. ai danni della Banca di Credito Cooperativo di A.. Si contestava al C. di avere indotto l’istituto di credito a versare la somma euro 248.159,24 quale corrispettivo di una fornitura di vini inesistente inserendo un falso un mandato SDD (Sepa Direct Debit) nell’area del servizio di home banking.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di D. C. che deduceva:
2.1. violazione di legge (art. 108 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla mancata valutazione della istanza di concessione di un termine a difesa; l’avv. D. O. veniva nominato difensore del C. in data 30 gennaio 2026; ciononostante l’udienza fissata per la trattazione scritta si era svolta alla data fissata, ovvero il 2 febbraio 2026;
2.2. violazione di legge (art. 546 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione per essere stata violata la regola di giudizio del “l’al di là di ogni ragionevole dubbio” con specifico riguardo al rigetto dell’istanza di rinnovazione dibattimentale diretta ad ottenere l’audizione di colui che aveva fornito al dipendente della banca, teste de relato, le informazioni in ordine alla falsità delle operazioni commerciali poste alla base della richiesta fraudolenta di denaro;
2.3. violazione di legge (art. 61 n. 7 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dell’aggravante dell’ingente entità del danno che era stato effettuato senza considerare le condizioni economiche della persona offesa, ovvero un istituto di credito con un patrimonio di oltre cinquantanove miliardi di euro;
2.4. violazione di legge o vizio di motivazione in ordine al mancato proscioglimento per prescrizione: la sospensione del termine di prescrizione per un totale di centocinquantaquattro giorni (per impedimento del difensore e per adesione dello stesso all’astensione di categoria) non sarebbe sufficiente ad escludere il proscioglimento in caso di accoglimento di uno dei motivi di ricorso, dato che in tal caso non avrebbe dovuto computarsi la sospensione prevista dalla legge n. 103 del 2017.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Il primo motivo, con cui si deduce l’omessa motivazione in ordine all’istanza di rinvio, non supera la soglia di ammissibilità in quanto la doglianza non risulta sorretta da nessun interesse processuale.
In via preliminare il Collegio ribadisce che il diniego di termini a difesa, ovvero la concessione di termini ridotti rispetto a quelli previsti dall’art. 108, comma 1, cod. proc. pen., non possono dar luogo ad alcuna nullità quando la relativa richiesta non risponda ad alcuna reale esigenza difensiva e l’effettivo esercizio del diritto alla difesa tecnica dell’imputato non abbia subìto alcuna reale lesione o menomazione (Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, dep. 2012, omissis, Rv. 251497-01).
Nel caso in esame, si procedeva con il rito cartolare e, quando il nuovo difensore è stato nominato (due giorni prima dell’udienza), erano già decorsi tutti i termini per lo svolgimento delle attività difensive, il che rendeva inammissibile la richiesta di rinvio dell’udienza; pertanto, la mancata valutazione dell’istanza da parte della Corte di appello non ha generato alcuna lesione del diritto difesa, mentre la censura proposta in questa sede – relativa alla omessa motivazione circa la richiesta di rinvio – non risulta sorretta da alcun interesse processuale.
1.2. Il secondo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità.
1.2.1. Le allegazioni del ricorrente sono generiche nella parte in cui allegano la violazione della regola di valutazione prevista dall’art. 546 cod. proc. pen. In materia il Collegio riafferma che la formula dell’”oltre ogni ragionevole dubbio” deve essere ricondotta alla necessità di considerare le tesi antagoniste proposte dalla difesa e che il mancato rispetto di tale regola (come anche di quella indicata nell’art. 192 cod. proc. pen) non può essere tradotto nella invocazione di una diversa valutazione delle fonti di prova, ovvero di un’attività di valutazione del merito della responsabilità esclusa dal perimetro della giurisdizione di legittimità. La violazione di tale regola può invece essere invocata in cassazione solo ove “precipiti” in una illogicità manifesta e decisiva del tessuto motivazionale.
Invero, non ogni “dubbio” sulla ricostruzione probatoria fatta propria dalla Corte di merito si traduce in una “illogicità manifesta”, essendo necessario che sia rilevato un vizio logico che incrini, in modo severo, la tenuta della motivazione, evidenziando una frattura non solo “manifesta”, ma anche “decisiva”, in quanto essenziale per la tenuta del ragionamento giustificativo della condanna.
Si ritiene, cioè, che il parametro di valutazione indicato nell’art. 533 cod. proc. pen. che richiede che la condanna sia pronunciata se è fugato ogni “dubbio ragionevole” opera in modo diverso nella fase di merito e in quella di legittimità:
solo innanzi alla giurisdizione di merito tale parametro può essere invocato per ottenere una valutazione alternativa delle prove; diversamente, in sede di legittimità, la violazione delle regole di valutazione delle prove e, segnatamente, del criterio indicato dall’art. 533 cod. proc. pen. è invocabile solo quando si risolva in una illogicità manifesta del percorso argomentativo (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, omissis, Rv. 270108-01).
Nel caso in esame, la deduzione circa la violazione della regola di giudizio si profila generica dato che non indica alcuno specifico vizio del percorso motivazionale.
1.2.2. Anche la doglianza relativa alla inutilizzabilità delle dichiarazioni de relato (S. P.) senza la audizione del teste diretto (lo spedizioniere) è manifestamente infondata.
Il Collegio sul punto riafferma:
-che è consolidato il principio di diritto secondo cui è inammissibile per aspecificità il ricorso per cassazione con cui si eccepisce l’inutilizzabilità di un elemento probatorio senza dedurne la decisività in forza della cd. “prova di resistenza”, ai fini dell’adozione del provvedimento impugnato (tra le altre Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, omissis, Rv. 287024-02; Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, omissis, Rv. 270303-01);
-che, nel giudizio di appello, sono utilizzabili, senza che ciò determini violazione dell’art. 195, comma 1, cod. proc. pen., le dichiarazioni de relato, qualora nel giudizio di primo grado la difesa non avesse richiesto l’audizione del teste diretto, per implicito rinunciando ad avvalersi del diritto a procedere al suo esame (Sez. 6, n. 12982 del 20/02/2020, L., Rv. 279259-01).
Fermo quanto precede, nel caso in esame, la Corte di appello non disponeva l’audizione del teste diretto – chiesta tardivamente solo in grado di appello – rilevando sia l’inerzia delle difesa in primo grado sia il fatto che la circostanza da provare con la testimonianza non disposto trovava conforto in un e mail versata in atti (all. 7 alla querela), in cui la ditta di spedizione dichiarava di non potere confermare la validità del documento di trasporto in quanto la merce ivi indicata non risultava mai arrivata presso il loro magazzino (pag. 5 della sentenza impugnata). Il ricorrente, nel dedurre il vizio, non si è confrontato con tale apparato motivazionale non effettuando la doverosa prova di resistenza.
1.3. Il terzo motivo – con il quale si contesta la legittimità del riconoscimento dell’aggravante prevista dall’art. 61, n. 7 cod. pen. nonostante la situazione patrimoniale dell’Istituto di credito che riveste la qualità di persona offesa – non supera la soglia di ammissibilità in quanto manifestamente infondato.
Sul punto il Collegio riafferma che, nel valutare l’applicabilità della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, può farsi riferimento alle condizioni economico-finanziarie della persona offesa solo qualora il danno sofferto, pur non essendo di entità oggettivamente notevole, possa essere qualificato tale in relazione alle particolari condizioni della vittima, che diventano invece irrilevanti quando l’entità oggettiva del danno è tale da integrare di per sé un danno patrimoniale di rilevante gravità (Sez. 2, n. 48734 del 06/10/2016, omissis, Rv. 268446-01; Sez. 2, n. 33432 del 14/07/2015, omissis, Rv. 264543-01).
Si ritiene cioè che la proporzione tra il danno inferto ed il patrimonio della vittima rilevi solo se questa versi in condizioni economiche disagiate, nulla rilevando, invece, quando il danno è oggettivamente ingente come nel caso di specie dove ammonta ad oltre 248.000 euro.
1.4. L’ultimo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
La truffa per cui si procede è stata infatti consumata il 6 dicembre 2017, dunque in un periodo in cui era vigente la legge n. 107 del 2017 c.d. “Orlando”.
Sul punto si ricorso che la Corte costituzionale, con sentenza n. 38 del 2026 ha ritenuto legittima l’applicazione del regime prescrizionale previsto dalla L. n. 107 del 2017 per i fatti commessi tra il 3 agosto 2017 ed il 31 dicembre 2019 validando il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite secondo cui la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall’art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall’1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021 (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, omissis, Rv. 288175-01).
Nel caso in esame, oltre alla sospensione ordinaria di 154 giorni, deve considerarsi operativo il regime di sospensione previsto dalla l. n. 103 del 2017 che intercorre dalla data per il deposito delle motivazioni della sentenza di primo grado fino alla pronuncia di secondo grado (nella specie, 252 giorni) e dalla data per il deposito delle motivazioni della sentenza di appello fino alla pronuncia della
Corte di cassazione (nella specie, 137 giorni) per la durata – relativa ad ogni grado – di un “massimo” di un anno e mesi sei.
Calcolando tali sospensioni (complessivi 543 giorni), il termine di prescrizione non risulta ad oggi decorso (il termine prolungato dalle sospensioni generate dalla operatività della legge c.d. “Orlando” spirerà infatti solo in data 1 dicembre 2026).
2. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. Si dispone altresì la condanna dell’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile BCC A. soc. cooperativa che, tenuto conto dei parametri vigenti, liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile BCC
A. soc. cooperativa che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.
Così deciso, il giorno 17 settembre 2026.





