Cass. pen., sez. II, 16/09/2026 (ud. 16/09/2026, dep. 23/09/2026), n. 34269 (Pres. Agostinacchio, Rel. Recchione)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se sia ammissibile il ricorso per Cassazione che, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, solleciti quest’ultimo ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica della interpretazione che ne è stata fornita.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Catania confermava la condanna di un imputato per i reati di sequestro di persona, minaccia, lesioni e porto in luogo pubblico di una pistola, reati aggravati dal fatto di essersi avvalso del metodo mafioso e di avere consumato i reati contestati al fine di agevolare un clan mafioso.
Ciò posto, avverso codesta decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge vizio di motivazione in ordine alla valutazione della credibilità dei contenuti accusatori riversati nel processo dalla persona offesa.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale è inammissibile il ricorso per Cassazione che, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, solleciti quest’ultimo ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica della interpretazione che ne è stata fornita (Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012).
I risvolti applicativi
Risulta essere inammissibile il ricorso per Cassazione che, prospettando al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, richieda una rivalutazione o una diretta interpretazione dei medesimi elementi, in luogo del dovuto sindacato sulle modalità di acquisizione degli stessi e sulla coerenza logica della motivazione fornita dal giudice di merito.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 2 Num. 34269 Anno 2026
Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI
Relatore: RECCHIONE SANDRA
Data Udienza: 16/09/2026
Data Deposito: 23/09/2026
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
R. P., nato a … il …
avverso la sentenza del 17/09/2025 della Corte d’appello di Catania
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Sandra Recchione,
rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.
Il Sostituto Procuratore generale, Ettore Pedicini, con requisitoria scritta instava per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte d’appello di Catania confermava la condanna di P. R. per i reati di sequestro di persona, minaccia, lesioni e porto in luogo pubblico di una pistola, reati aggravati dal fatto di essersi avvalso del metodo mafioso e di avere consumato i reati contestati al fine di agevolare il clan “R.”.
2.Avverso tale sentenza ricorreva il difensore di R. P. che deduceva:
2.1.violazione di legge vizio di motivazione in ordine alla valutazione della credibilità dei contenuti accusatori riversati nel processo dalla persona offesa, P. B.; nel dettaglio si deduceva (a) che la richiesta effettuata dal ricorrente all’offeso non era la restituzione di quanto sottratto con l’ipotetico furto da questi consumato, (b) che le lesioni refertate al B. sarebbero incompatibili con il pestaggio descritto, (c) che il racconto del B. sarebbe incompatibile con il fatto che sia egli che suo padre avevano approfondita conoscenza della capacità criminale del R., sicché non sarebbe verosimile che il B. si fosse recato proprio dai R. per chiedere una pistola con cui aggredire il R., affiliato al clan, (d) che non sarebbe verosimile il fatto che dopo l’aggressione il B. avesse girovagato per tutta la notte, (e) che non sarebbe verosimile che al momento della denuncia il B. avesse chiesto al figlio di allontanarsi dal luogo dove aveva appuntamento con i suoi aguzzini invece di sollecitare l’intervento dei carabinieri, (f) che le conversazioni captate sarebbero dei monologhi con interlocutori passivi, (g)
che l’attendibilità del B. sarebbe smentita dal fatto che, quando B. aveva denunciato la presenza di R. M., questi si trovava nella provincia di …, (h) che non sarebbero state considerate le critiche condizioni psichiche del B.;
2.2. violazione di legge vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’aggravante prevista, in allora, dall’art. 7 del d. l. n. 152 del 91: questa era stata esclusa il Giudice per le indagini preliminari in sede cautelare e non era stata ritenuta in relazione agli altri imputati; la motivazione della sentenza
impugnata sul punto sarebbe carente e, conseguentemente, i reati contestati, risalenti al 2011, sarebbero prescritti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è inammissibile
1.1. Il ricorrente ha riproposto le doglianze già avanzate con la prima impugnazione nei confronti della valutazione di credibilità dei contenuti accusatori riversati nel processo dalla persona offesa, B. P., senza confrontarsi con il percorso motivazionale tracciato dalla Corte di appello per confermare la responsabilità.
Pertanto il Collegio ritiene che il ricorso non superi la soglia di ammissibilità (a) sia perché aspecifico in quanto non risulta caratterizzato dal doveroso confronto con la motivazione della sentenza impugnata, (b) sia perché propone motivi non consentiti, dato che si risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la
competenza del Giudice di legittimità.
In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di “merito” in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate, devono essere allegate – o indicate – in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965).
È, pertanto, inammissibile il ricorso per cassazione che, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, solleciti quest’ultimo ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica della interpretazione che ne è stata fornita (Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, omissis, Rv. 253774 – 01).
Contrariamente a quanto dedotto, la Corte d’appello ha offerto un’accurata e persuasiva valutazione in ordine all’attendibilità delle dichiarazioni rese da B. P. rilevando come lo stesso avesse offerto una descrizione particolareggiata di quanto accaduto riferendo una moltitudine di circostanze che risultavano confortate ab externo (a) dal contenuto delle intercettazioni telefoniche nel corso delle quali l’offeso riferiva i medesimi fatti narrati all’Autorità giudiziaria manifestando il suo timore, (b) dal fatto che lo S., cognato del R., avesse effettivamente subito un furto con la sottrazione di oggetti in oro, (c) dal fatto che la frase che il B. aveva attribuito ai suoi aggressori “…” si inserisce perfettamente nel contesto descritto, (d) dal fatto che non poteva reputarsi inverosimile il fatto che il
B. si fosse recato dai R. conoscendone la caratura criminale, dato che l’azione doveva essere intesa come una richiesta di protezione rivolta agli autorevoli esponenti del clan da una persona intimorita, (e) dal referto delle lesioni, (f) dalla circostanza che il B., dopo i fatti in questione, si fosse trasferito in Toscana dove aveva ricevuto un messaggio con minacce di morte, (f) dal fatto che il figlio G. avesse insistito affinché ritrattasse le accuse.
Si tratta di una motivazione priva di fratture logiche, coerente con emergenze processuali che risponde con precisione alle doglianze proposte con la prima impugnazione; la stessa non si presta dunque ad alcuna censura in questa sede.
2.2. Il secondo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto con lo stesso il ricorrente contesta – invero in modo generico – la conferma della sussistenza dell’aggravante prevista dall’art. 7 d.l. 302 n. 152 del 1991.
Il Collegio ribadisce che per la sussistenza dell’’aggravante dell’uso del metodo mafioso:
(a) non è necessaria la prova della sussistenza di una associazione mafiosa cui riferire in concreto le modalità di azione: ai fini della configurabilità dell’aggravante, non è necessario che sia stata dimostrata o contestata l’esistenza di un’associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia richiamino alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo la forza intimidatrice tipica dell’agire mafioso (Sez. 2, n. 36431 del 02/07/2019, omissis, Rv. 277033; Sez. 2, n. 16053 del 25/03/2015, Rv. 263525 – 01; Sez. 6, n. 41772 del 13/06/2017, omissis, Rv. 271103);
(b) non è necessario che l’autore del reato faccia parte di una associazione di tipo mafioso: la circostanza aggravante si applica a tutti coloro, partecipi o non di qualche sodalizio criminoso, la cui condotta sia riconducibile a una delle due forme in cui può atteggiarsi (aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis cod. pen.) e, per i soggetti partecipi, opera anche con riferimento ai reati-fine dell’associazione (Sez. 1, n. 2612 del 20/12/2004, dep. 2005, omissis, Rv. 230451 – 01; Sez. 2, n. 2204 del 31/03/1998, omissis, Rv. 211178).
(c) non rileva l’effettiva intimidazione della vittima, essendo la circostanza di natura “oggettiva”, inerente alle modalità dell’azione; pertanto il metodo utilizzato per commettere un delitto non può essere desunto dalla mera reazione delle vittime alla condotta tenuta dall’imputato, ma deve concretizzarsi in un comportamento oggettivamente idoneo ad esercitare una particolare coartazione
psicologica sulle persone, con i caratteri propri dell’intimidazione derivante dall’organizzazione criminale evocata (Sez. 6, n. 21342 del 02/04/2007, omissis, Rv. 236628 – 01; Sez. 6, n. 28017 del 26/05/2011, omissis, Rv. 250541; Sez. 5, n. 22554 del 09/03/2018, omissis, Rv. 273190).
(d) il metodo mafioso può esprimersi attraverso minacce implicite: si ribadisce infatti che l’evocazione dell’interesse di un temibile consorzio criminale abbia un potere intimidatorio fondato sul richiamo – anche implicito – alla capacità criminale dell’associazione renda efficaci condotte minatorie “contratte”, ovvero agite attraverso il riferimento sintetico al capitale criminale accumulato dall’associazione; tale semplificazione dell’azione, correlata all’evocazione della potenza criminale di gruppi criminali organizzate integra sicuramente il “metodo mafioso” (cfr: Sez. 2, n. 32 del 30/11/2016 – dep. 02/01/2017, P omissis, Rv. 268759; Sez. 2, n. 22976 del 13/04/2017 – dep. 10/05/2017, omissis, Rv. 270175).
Nel caso in esame la Corte d’appello ha offerto una persuasiva motivazione sul punto rilevando come le modalità del sequestro, del pestaggio e delle minacce risultavano espressive del metodo mafioso in quanto esprimevano con chiarezza il richiamo al capitale criminale del clan cui facevano capo gli aggressori.
Infine, la Corte ha legittimamente evidenziato che il fatto che l’aggravante fosse stata esclusa nei confronti di computati giudicati separatamente non vincolasse in alcun modo il suo giudizio.
3. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso, 16/09/2026






