Nel patteggiamento con applicazione della sospensione della patente come sanzione accessoria, a quali criteri deve fare riferimento il giudice per determinarne la durata?

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Cass. pen., sez. IV, 16/01/2026 (ud. 16/01/2026, dep. 16/04/2026), n. 13997 (Pres. Vignale, Rel. Lorenzetti)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava, nel patteggiamento con applicazione della sospensione della patente come sanzione accessoria, a quali criteri debba fare riferimento il giudice per determinarne la durata.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il G.u.p. del Tribunale di Modena, su richiesta dell’imputato e con il consenso del Pubblico Ministero, concesse le circostanze attenuanti generiche e la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen., con la riduzione per il rito, applicava all’imputato la pena di mesi nove di reclusione, con la sospensione condizionale della pena, e gli applicava la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni uno.

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva l’erronea applicazione di norme giuridiche di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale e in particolare dell’art. 218, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nonché contestualmente mancanza di motivazione in relazione alla quantificazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e contraddittorietà rispetto alla parallela commisurazione della sanzione penale.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto fondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, qualora alla sentenza di patteggiamento consegua di diritto la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, il giudice, nel determinarne la durata, deve far riferimento alla gravità della violazione commessa, all’entità del danno apportato ed al pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare, secondo i criteri fissati in via generale dal secondo comma dell’art. 218 del codice della strada, e cioè deve avvalersi del criterio predeterminato in generale per l’autorità amministrativa (prefetto) che disponga la sospensione della patente (Sez. U, n. 8488 del 27/05/1998).

I risvolti applicativi

Nel patteggiamento cui consegua la sospensione della patente come sanzione accessoria, il giudice ne determina la durata applicando i criteri di cui all’art. 218, co. 2, c.d.s.[1], basati su gravità della violazione, entità del danno e pericolo della circolazione, analogamente a quanto previsto per l’autorità amministrativa competente.

[1]Ai sensi del quale: “L’organo che ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo della commessa violazione. Entro il termine di quindici giorni dal ritiro, il conducente a cui è stata sospesa la patente, solo nel caso in cui dalla commessa violazione non sia derivato un incidente, può presentare istanza al prefetto intesa ad ottenere un permesso di guida, per determinate fasce orarie, e comunque di non oltre tre ore al giorno, adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri, ovvero per il ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il prefetto, nei quindici giorni successivi, emana l’ordinanza di sospensione, indicando il periodo al quale si estende la sospensione stessa. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati da ogni singola norma, è determinato in relazione all’entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa, nonché al pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare. Tali due ultimi elementi, unitamente alle motivazioni dell’istanza di cui al secondo periodo ed alla relativa documentazione, sono altresì valutati dal prefetto per decidere della predetta istanza. Qualora questa sia accolta, il periodo di sospensione è aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso. L’ordinanza, che eventualmente reca l’autorizzazione alla guida, determinando espressamente fasce orarie e numero di giorni, è notificata immediatamente all’interessato, che deve esibirla ai fini della guida nelle situazioni autorizzate. L’ordinanza è altresì comunicata, per i fini di cui all’articolo 226, comma 11, all’anagrafe degli abilitati alla guida. Il periodo di durata fissato decorre dal giorno del ritiro. Nei casi di cui all’articolo 218-ter, comma 1, lettera m), la patente ritirata dall’organo accertatore è trasmessa alla prefettura del luogo della commessa violazione entro cinque giorni dalla scadenza del termine della sospensione breve applicata ai sensi del medesimo articolo. Dal medesimo termine di scadenza della sospensione breve decorre il periodo di durata della sospensione fissato dal prefetto, che si aggiunge a quello previsto dall’articolo 218-ter. Qualora l’ordinanza di sospensione non sia adottata nel termine di quindici giorni, ovvero di trenta giorni nel caso in cui sia presentata istanza per ottenere il permesso di guidare di cui al secondo periodo, il titolare della patente può ottenerne la restituzione da parte della prefettura. Il permesso di guida in costanza di sospensione della patente può essere concesso una sola volta”.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 4

Num. 13997 Anno 2026

Presidente: VIGNALE LUCIA

Relatore: LORENZETTI L.

Data Udienza: 16/01/2026

Data Deposito: 16/04/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

P. L., nato a … il …

avverso la sentenza del 16/09/2025 del G.u.p. del Tribunale di Modena

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere L. LORENZETTI;

letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, in persona del Sostituto Antonio COSTANTINI, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Modena.

RITENUTO IN FATTO

1. Il G.u.p. del Tribunale di Modena, con la sentenza del 16 settembre 2025 in epigrafe, su richiesta dell’imputato e con il consenso del Pubblico Ministero, concesse le circostanze attenuanti generiche e la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen., con la riduzione per il rito, applicava a L. P. la pena di mesi nove di reclusione, con la sospensione condizionale della pena, e gli applicava la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni uno.

2. Avverso la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Modena, ha proposto ricorso per cassazione L. P., a mezzo del suo difensore di fiducia, articolando due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta erronea applicazione di norme giuridiche di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale e in particolare dell’art. 222, comma 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., nonché contestualmente mancanza di motivazione con riferimento alla mancata applicazione, prevista dall’art. 222, comma 2-bis, cod. strada, della diminuzione fino a un terzo della sospensione della patente di guida, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta erronea applicazione di norme giuridiche di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale e in particolare dell’art. 218, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., nonché contestualmente mancanza di motivazione in relazione alla quantificazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e contraddittorietà rispetto alla parallela commisurazione della sanzione penale, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

3. Il Procuratore generale, in persona del Sostituto Lucia ODELLO, ha depositato requisitoria scritta e ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Modena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Va premesso che il ricorso è ammissibile in quanto nell’ipotesi in cui si censuri l’erronea ovvero l’omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie con la sentenza di “patteggiamento” non opera il disposto dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

Ed invero, secondo giurisprudenza di legittimità consolidata a partire dalle Sezioni Unite M., «In caso di sentenza di applicazione della pena, a seguito della introduzione della previsione di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è ammissibile il ricorso per cassazione che abbia ad oggetto l’applicazione o l’omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, omissis, Rv. 279349-01).

La ragione fondante di tale principio è stata sostanzialmente ravvisata, all’esito di un inquadramento sistematico dell’istituto, nell’impossibilità di ritenere immuni dal controllo di legittimità, secondo i criteri ordinari previsti dall’art. 606 cod. proc. pen., i profili riservati a statuizioni non comprese nell’accordo delle parti, o comunque da queste non negoziabili, in forza tanto delle disposizioni costituzionali di cui all’art. 111, sesto e settimo comma, Cost., quanto degli art. 568, comma 2, e 606, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, omissis, Rv. 279349-01; Sez. 4, n. 32889 del 28/06/2022, omissis, Rv. 283490-01).

3. Ciò posto, il primo motivo di ricorso è fondato.

La Corte costituzionale ha ritenuto che la revoca della patente di guida non può essere “automatica” indistintamente in ognuna delle plurime ipotesi previste sia dall’art. 589-bis (omicidio stradale) sia dall’art. 590-bis cod. pen. (lesioni personali stradali), ma si giustifica solo nelle ben circoscritte ipotesi più gravi sanzionate con la pena rispettivamente più elevata come fattispecie aggravate dal secondo e dal terzo comma di entrambe tali disposizioni (guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti). Negli altri casi, che il legislatore stesso ha ritenuto di non pari gravità, sia nelle ipotesi non aggravate del primo comma delle due disposizioni suddette, sia in quelle aggravate dei commi quarto, quinto e sesto, il giudice deve poter valutare le circostanze del caso ed eventualmente applicare come sanzione amministrativa accessoria, in luogo della revoca della patente, la sospensione della stessa come previsto – e nei limiti fissati – dal secondo e dal terzo periodo del comma 2 dell’art. 222 cod. strada.

La Corte costituzionale ha, quindi, dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 222, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell’art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.

Alla dichiarazione di illegittimità costituzionale consegue che, laddove (come nel caso in esame), essendo contestato il reato di cui all’art. 589-bis, primo comma, cod. pen., venga applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, il giudice deve applicare la diminuzione fino a un terzo della sanzione applicata, prevista dall’art. 222, comma 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, dandone conto in motivazione.

Sul punto, anche di recente, la Suprema Corte ha ribadito che, in tema di omicidio stradale, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 88 del 2019, ove non ricorrano le circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, il giudice che intenda applicare, con la sentenza di patteggiamento, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, deve dar conto in motivazione della riduzione operata ai sensi dell’art. 222, comma 2-bis, cod. strada (Sez. 4, n. 18178 del 21/01/2025, omissis, non mass.; Sez. 4, n. 32889 del 28/06/2022, omissis, Rv. 283490 – 01).

Orbene, nel caso in esame, la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione del menzionato principio giurisprudenziale, in quanto ha applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni uno, senza alcuna motivazione in ordine alla diminuzione fino a un terzo, prevista dall’art. 222, comma 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

4. Il secondo motivo di ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.

Secondo giurisprudenza di legittimità consolidata a partire dalle Sezioni Unite B., qualora alla sentenza di patteggiamento consegua di diritto la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, il giudice, nel determinarne la durata, deve far riferimento alla gravità della violazione commessa, all’entità del danno apportato ed al pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare, secondo i criteri fissati in via generale dal secondo comma dell’art. 218 del codice della strada, e cioè deve avvalersi del criterio predeterminato in generale per l’autorità amministrativa (prefetto) che disponga la sospensione della patente (Sez. U, n. 8488 del 27/05/1998, omissis, Rv. 210982-01).

La Corte di Cassazione, nel ribadire di recente che, nei casi di applicazione, da parte del giudice, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall’art. 222 cod. strada, la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. proc. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all’art. 218, comma 2, cod. strada, ha precisato che le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un’eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento (Sez. 4, n. 32889 del 28/06/2022, omissis, Rv. 283490-01; Sez. 4, n. 4740 del 18/11/2020, dep. 2021, omissis, Rv. 280393-01; Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017, omissis, Rv. 271661 – 01).

Il motivo di ricorso è, quindi, fondato laddove lamenta mancanza di motivazione in ordine ai criteri utilizzati per la commisurazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che, come detto, deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. proc. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all’art. 218, comma 2, cod. strada.

Ed invero, nel caso in esame, il Tribunale di Modena ha applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni uno, senza alcuna motivazione in ordine ai parametri seguiti nell’esercizio del suo potere discrezionale sul punto.

5. La sentenza impugnata deve, quindi, essere annullata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Modena, persona fisica diversa.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Modena, persona fisica diversa.

Così deciso il 16/01/2026.

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