La remissione di querela estingue il reato anche in caso di ricorso per Cassazione inammissibile?

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Cass. pen., sez. V, 30/05/2025 (ud. 30/05/2025, dep. 18/09/2025), n. 31266 (Pres. Guardiano, Rel. Giordano)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se la remissione di querela intervenuta prima o nel corso del giudizio di Cassazione opera come causa di estinzione del reato pure nel caso di ricorso inammissibile.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Torino applicava all’imputato la pena concordata con il Pubblico Ministero nell’ambito di un giudizio nel quale era contestato il delitto di furto aggravato ai sensi dell’art. 625 n. 2) e n. 7) cod. pen..

Ciò posto, avverso codesta decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), e c) cod. proc. pen. in relazione al difetto della condizione di procedibilità, poiché la sentenza era stata pronunciata nella stessa data nella quale la persona offesa aveva rimesso la querela, quando tale circostanza non era nota ad esso ricorrente.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto fondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale la remissione di querela intervenuta prima o nel corso del giudizio di Cassazione opera come causa di estinzione del reato finanche a fronte della ritenuta inammissibilità del ricorso, atteso che essa è validamente effettuabile sino a quando non sia intervenuta una sentenza irrevocabile di condanna e quindi sino a quando, ai sensi dell’art. 648, comma 2, cod. proc. pen., non sia stata “pronunciata l’ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso” (tra le molte, Sez. 5, n. 10637 del 15/2/2002; Sez. 5, n. 24129 del 12/3/2002; Sez. 2, n. 18680 del 28/4/2010; Sez. 2, n. 37688 del 8/7/2014; Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021).

I risvolti applicativi

La remissione di querela estingue il reato anche se il ricorso per Cassazione è ritenuto inammissibile, purché intervenga prima della pronuncia dell’ordinanza o della sentenza che dichiara l’inammissibilità in via definitiva.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 5 Num. 31266 Anno 2025

Presidente: GUARDIANO ALFREDO

Relatore: GIORDANO ROSARIA

Data Udienza: 30/05/2025

Data Deposito: 18/09/2025

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C. S. nato a … il …

avverso la sentenza del Tribunale di Torino in data 15/02/2025

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano;

letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, il quale ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Torino ha applicato al ricorrente la pena concordata con il Pubblico Ministero nell’ambito di un giudizio nel quale era contestato il delitto di furto aggravato ai sensi dell’art. 625 n. 2) e n. 7) cod. pen.

2. Avverso la richiamata sentenza il C. ha proposto ricorso per cassazione, con il difensore di fiducia, avv. G. V., articolando due motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi nei limiti strettamente necessari per la decisione.

Con il primo deduce violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), e c) cod. proc. pen. in relazione al difetto della condizione di procedibilità, poiché la sentenza è stata pronunciata nella stessa data nella quale la persona offesa aveva rimesso la querela, quando tale circostanza non era nota ad esso ricorrente.

Con il secondo assume violazione dello stesso art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., rispetto alla congruità della pena e alla mancata concessione delle pene sostitutive alla detenzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento del secondo.

2. La questione giuridica che pone il predetto motivo è se la remissione della querela, perfezionatasi con l’accettazione dopo la pronuncia della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. consenta al giudice di legittimità di caducare la predetta sentenza nell’ipotesi di delitto procedibile a querela.

La risposta deve essere affermativa.

Nella giurisprudenza di questa Corte è invero ormai consolidato l’orientamento, che si pone nel solco di Sez. U, n. 24246 del 25/2/2004, omissis, Rv. 227681, secondo cui la remissione di querela intervenuta prima o nel corso del giudizio di cassazione opera come causa di estinzione del reato finanche a fronte della ritenuta inammissibilità del ricorso, atteso che essa è validamente effettuabile sino a quando non sia intervenuta una sentenza irrevocabile di condanna e quindi sino a quando, ai sensi dell’art. 648, comma 2, cod. proc. pen., non sia stata “pronunciata l’ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso” (tra le molte, Sez. 5, n. 10637 del 15/2/2002, omissis, Rv. 221498; Sez. 5, n. 24129 del 12/3/2002, omissis Rv. 222006; Sez. 2, n. 18680 del 28/4/2010, omissis, Rv. 247088; Sez. 2, n. 37688 del 8/7/2014, omissis, Rv. 259989; Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, omissis, Rv. 282301).

Non vi è dunque alcuna ragione per ritenere, essendo peraltro impugnabile la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (pur entro gli stretti limiti segnati dall’art. 448-bis cod. proc. pen.), che questo principio non trovi applicazione anche nell’ipotesi in cui la remissione della querela e la relativa accettazione siano successive a tale sentenza, purché anteriori al momento nel quale è divenuta irrevocabile.

Vi è, del resto, che Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, omissis, Rv. 273551, in motivazione, corrobora questa ricostruzione nel sottolineare che la remissione della querela deve essere ricostruita non tanto come istituto sostanziale e per questo assimilabile alle altre cause di estinzione del reato, bensì in ragione della sua capacità di differenziarsi dalle dette altre cause di estinzione per la caratteristica che essa presenta non solo di estinguere il diritto punitivo dello Stato, ma di paralizzare la perseguibilità stessa del reato, con la conseguenza della massima estensione da attribuire al termine ultimo per la sua rilevazione, secondo il disposto dell’art. 152, terzo comma, cod. pen., e cioè fino alla condanna irrevocabile in senso formale.

3. Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, in quanto il reato è estinto per remissione di querela, con condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela.

Condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali.

Così deciso nella camera di consiglio del 30/05/2025

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