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La modifica dell’imputazione mediante la contestazione della recidiva senza notificare l’estratto del verbale dibattimentale all’imputato contumace o assente: quali sono le conseguenze?

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Cass. pen., sez. V, 27/02/2024 (ud. 27/02/2024, dep. 04/07/2024), n. 26398 (Pres. Scarlini, Rel. Guardiano)

Indice

La questione giuridica

La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava cosa comporta, in tema di nuove contestazioni, la modifica dell’imputazione mediante la contestazione della recidiva, non accompagnata dalla notifica dell’estratto del verbale dibattimentale all’imputato contumace o assente.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Firenze confermava una sentenza con cui il Tribunale di Livorno aveva condannato un imputato alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di cui all’art. 624 bis, c.p..

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato lamentando, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge, con particolare riferimento al disposto dell’art. 520, co. 1, c.p.p., in quanto il pubblico ministero aveva proceduto a contestare la recidiva reiterata specifica, poi ritenuta sussistente dal giudice di primo grado, pur risultando il ricorrente “libera-assente”, senza che venisse notificato alla prevenuta l’estratto del verbale di udienza.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

La Corte di legittimità riteneva il ricorso suesposto infondato alla stregua di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di nuove contestazioni, la modifica dell’imputazione mediante la contestazione della recidiva (nella specie, reiterata), non accompagnata dalla notifica dell’estratto del verbale dibattimentale all’imputato contumace o assente, determina una nullità non assoluta ma relativa, poiché la modifica non investe il nucleo sostanziale dell’addebito, non recando pregiudizio al diritto dell’imputato di individuare con esattezza il fatto contestatogli, essendo i precedenti penali allo stesso noti (cfr. Sez. 2, n. 35821 del 10/07/2019).

I risvolti applicativi

La modifica dell’imputazione mediante contestazione della recidiva senza notifica all’imputato contumace o assente comporta una nullità relativa, non assoluta, poiché non altera il nucleo sostanziale dell’addebito e non pregiudica il diritto dell’imputato di conoscere il fatto contestato, essendo i precedenti penali già noti a costui.

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