Cass. pen., sez. III, 25/09/2024 (ud. 25/09/2024, dep. 24/10/2024), n. 38910 (Pres. Ramacci, Rel. Bucca)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell’albo speciale determina l’inammissibilità del ricorso per Cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l’atto di appello erroneamente proposto dalla parte.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di Locri dichiarava gli imputati responsabili dei reati di cui agli artt. 93, 94 e 95 d.P.R. 380/2001.
Ciò posto, avverso siffatta decisione proponevano ricorso per Cassazione i difensori di ambedue gli accusati.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Gli Ermellini ritenevano inammissibile uno dei ricorsi proposti nel caso di specie.
In particolare, i giudici di piazza Cavour addivenivano a siffatto esito decisorio sulla scorta di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale “la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell’albo speciale determina, ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen.[1], l’inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l’atto di appello erroneamente proposto dalla parte” (Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013; Sez. 6, n. 42385 del17/09/2019; da ultimo Sez. 7, ord. n. 31214 del 1/7/2024), a nulla rilevando la sopravvenuta iscrizione del legale all’albo speciale della Cassazione visto che tale circostanza, per la Corte di legittimità, non assume rilievo, dovendosi avere riguardo alla sussistenza della legittimazione al momento della proposizione dell’impugnazione (Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017; Sez. 7, ord. n. 15726 del 28/3/2024).
I risvolti applicativi
La sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di un difensore non iscritto nell’albo speciale causa l’inammissibilità del ricorso per Cassazione, anche se l’atto di appello è stato erroneamente convertito in questo mezzo di impugnazione.
[1]Ai sensi del quale: “1. L’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della corte di cassazione. Davanti alla corte medesima le parti sono rappresentate dai difensori. 2. Per tutti gli atti che si compiono nel procedimento davanti alla corte, il domicilio delle parti è presso i rispettivi difensori, salvo quanto previsto dal comma 4. Il difensore è nominato per la proposizione del ricorso o successivamente; in mancanza di nomina il difensore è quello che ha assistito la parte nell’ultimo giudizio, purché abbia i requisiti indicati nel comma 1. 3. Se l’imputato è privo del difensore di fiducia, il presidente del collegio provvede a norma dell’articolo 97. 4. Gli avvisi che devono essere dati al difensore sono notificati anche all’imputato che non sia assistito da difensore di fiducia. 5. Quando il ricorso concerne gli interessi civili, il presidente, se la parte ne fa richiesta, nomina un difensore secondo le norme sul patrocinio dei non abbienti”.





