Cass. pen., sez. I, 24/06/2024 (ud. 24/06/2024, dep. 9/10/2024), n. 37194 (Pres. Santalucia, Rel. Di Giuro)
Indice
La questione giuridica
La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando la sopravvenuta inammissibilità del ricorso per Cassazione non comporta provvedimenti accessori di condanna.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria rigettava un appello avverso un’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri che, dal canto suo, aveva respinto un’istanza di sostituzione della misura degli arresti domiciliari applicata ad una persona gravemente indiziata del delitto di favoreggiamento aggravato dell’immigrazione clandestina.
Ciò posto, avverso siffatta decisione proponeva ricorso per Cassazione l’indagato il quale deduceva i seguenti motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla permanenza delle esigenze cautelari; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per essere stata ritenuta idonea la sola misura cautelare della custodia in carcere.
Successivamente l’accusato dichiarava di volere rinunciare al suddetto ricorso, segnalando il venir meno dell’interesse all’impugnazione della medesima per esserle stata sostituita nelle more, da parte del Tribunale del riesame di Reggio Calabria in accoglimento di altro appello cautelare, la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Gli Ermellini ritenevano il ricorso suesposto inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, affermando però al contempo che la sopravvenuta inammissibilità non comporta provvedimenti accessori di condanna posto che, qualora il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso per Cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. non consegue la condanna del ricorrente, né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006).
I risvolti applicativi
Se l’interesse alla decisione del ricorso per Cassazione viene meno dopo la sua proposizione, la dichiarazione di inammissibilità non comporta la condanna del ricorrente, né per le spese del procedimento, né per la sanzione pecuniaria.







