Cass. pen., sez. I, 9/10/2024 (ud. 9/10/2024, dep. 13/02/2025), n. 6058 (Pres. Boni, Rel. Mancuso)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
La questione giuridica
La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se l’ordinanza del giudice del dibattimento in materia di restituzione di beni sottoposti a sequestro probatorio può essere autonomamente impugnata.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Assise di Santa Maria Capua Vetere accoglieva solo in parte, cioè con riferimento al materiale informatico, una richiesta di dissequestro e restituzione avanzata dalla difesa di un imputato, e la rigettava con riguardo alla documentazione cartacea e alle armi, in considerazione della ritenuta persistenza di esigenze probatorie.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Gli Ermellini ritenevano il ricorso suesposto infondato alla stregua di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale l’ordinanza del giudice del dibattimento in materia di restituzione di beni sottoposti a sequestro probatorio non può essere autonomamente impugnata né con l’appello ex art. 322-bis cod. proc. pen., né con il ricorso immediato in cassazione, ma soltanto unitamente alla sentenza ex art. 586 cod. proc. pen. (Sez. 5, sentenza n. 14715 del 07/03/2019).
I risvolti applicativi
L’ordinanza del giudice del dibattimento sulla restituzione di beni sequestrati non può essere impugnata autonomamente, né con l’appello né con ricorso in cassazione, ma solo insieme alla sentenza.