Quando non si applica il divieto di usare i risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quello autorizzato?

Facebook
LinkedIn

Cass. pen., sez. II, 16/10/2024 (ud. 16/10/2024, dep. 21/11/2024), n. 42776 (Pres. Verga, Rel. Sgadari)

La questione giuridica

La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando non opera il divieto di cui all’art. 270 cod. proc. pen.[1] di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Torino, in sede cautelare, rigettava un appello del Pubblico ministero avverso un’ordinanza con la quale, a sua volta, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città aveva respinto l’istanza cautelare in relazione ad alcuni reati di truffa a compagnie di assicurazione (art. 642 cod. pen.), come rispettivamente contestati agli indagati.

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione la pubblica accusa, la quale deduceva contraddittorietà ed illogicità della motivazione per avere il Tribunale ritenuto inutilizzabili i risultati delle intercettazioni in relazione ai reati di truffa a compagnie assicurative, nonostante le attività captative fossero state autorizzate e disposte nell’ambito del medesimo procedimento ed i reati fossero in rapporto di connessione con il reato di associazione per delinquere.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Gli Ermellini ritenevano il ricorso suesposto inammissibile alla stregua di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di intercettazioni, il divieto di cui all’art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate – salvo che risultino indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza – non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen.[2], a quelli in relazione ai quali l’autorizzazione era stata “ab origine” disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall’art. 266 cod. proc. pen.[3] [Sez. U, n. 51 del 28/11/2019 (confermato da Sez. 5, n. 1757 del 17/12/2020)].

I risvolti applicativi

Il divieto di cui all’art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate – salvo che risultino indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza – non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l’autorizzazione era stata “ab origine” disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall’art. 266 cod. proc. pen..

[1]Ai sensi del quale: “1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza. 1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i risultati delle intercettazioni tra presenti operate con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile possono essere utilizzati anche per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione qualora risultino indispensabili per l’accertamento dei delitti indicati dall’articolo 266, comma 2-bis. 2. Ai fini della utilizzazione prevista dal comma 1, i verbali e le registrazioni delle intercettazioni sono depositati presso l’autorità competente per il diverso procedimento. Si applicano le disposizioni dell’articolo 268, commi 6, 7 e 8. 3. Il pubblico ministero e i difensori delle parti hanno altresì facoltà di esaminare i verbali e le registrazioni in precedenza depositati nel procedimento in cui le intercettazioni furono autorizzate”.

[2]Secondo cui: “1. Si ha connessione di procedimenti: a) se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione fra loro, o se più persone con condotte indipendenti hanno determinato l’evento; b) se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso; c) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri”.

[3]Alla stregua del quale: “1. L’intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati: a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’articolo 4; b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’articolo 4; c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope; d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive; e) delitti di contrabbando; f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono; f-bis) delitti previsti dall’articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1 del medesimo codice, nonché dall’art. 609-undecies; f-ter) delitti previsti dagli articoli 444, 473, 474, 515, 516, 517-quater e 633, secondo comma, del codice penale; f-quater) delitto previsto dall’articolo 612-bis del codice penale; f-quinquies) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo. 2. Negli stessi casi è consentita l’intercettazione di comunicazioni tra presenti, che può essere eseguita anche mediante l’inserimento di un captatore informatico su un dispositivo elettronico portatile. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall’articolo 614 del codice penale, l’intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l’attività criminosa. 2-bis. L’intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile è sempre consentita nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, e, previa indicazione delle ragioni che ne giustificano l’utilizzo anche nei luoghi indicati dall’articolo 614 del codice penale, per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell’articolo 4” cod. proc. pen..

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 2 Num. 42776 Anno 2024

Presidente: VERGA GIOVANNA

Relatore: SGADARI GIUSEPPE

Data Udienza: 16/10/2024

Data Deposito: 21/11/2024

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino,

nel procedimento a carico di:

1) A. L. L., nato a … il …,

2) M. U., nato a … il …,

3) D. C. C., nato a … il …,

avverso l’ordinanza del 05/06/2024 del Tribunale di Torino,

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;

lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Marco Patarnello, che ha chiesto…

RITENUTO IN FATTO

1.Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Torino, in sede cautelare, per quel che ancora rileva in questa sede, ha rigettato l’appello del Pubblico ministero avverso l’ordinanza del 2 maggio 2024 con la quale, a sua volta, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino aveva respinto l’istanza cautelare in relazione ad alcuni reati di truffa a compagnie di assicurazione (art. 642 cod. pen.), come rispettivamente contestati agli indagati (capi 5 e 9 per A. L. L.; capi 3 e 11 per M. U.; capi 9 e 11 per D. C. C.).

Gli indagati sono sottoposti a misura cautelare in relazione al reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di svariate truffe a compagnie assicurative (capo 14), reato rispetto al quale quelli per i quali è stata negata la misura si pongono come reati-fine.

Il Tribunale, con riguardo a questi ultimi, ha ritenuto che difettassero i gravi indizi di colpevolezza, dal momento che non erano utilizzabili i risultati delle intercettazioni in quanto tali delitti non rientrano nei limiti di ammissibilità di cui all’art. 266 cod. proc. pen. in quanto non puniti con pena massima superiore a cinque anni.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, deducendo violazione di legge, contraddittorietà ed illogicità della motivazione per avere il Tribunale ritenuto inutilizzabili i risultati delle intercettazioni in relazione ai reati di truffa a compagnie assicurative, nonostante le attività captative erano state autorizzate e disposte nell’ambito del medesimo procedimento ed i reati di cui si discute erano in rapporto di connessione con il reato di associazione per delinquere.

Il ricorrente, inoltre, sottolinea la sussistenza di esigenze cautelari in relazione ai reati per i quali la misura è stata negata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivo manifestamente infondato. Secondo l’oramai pacifico orientamento di legittimità tracciato da Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, omissis (confermato da Sez. 5, n. 1757 del 17/12/2020, dep. 2021, omissis, Rv. 280326), in tema di intercettazioni, il divieto di cui all’art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate – salvo che risultino indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza – non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l’autorizzazione era stata “ab origine” disposta, sempreché rientrino nei limiti di

ammissibilità previsti dall’art. 266 cod. proc. pen.

Come è ampiamente spiegato nella motivazione della prima sentenza citata, l’utilizzabilità dei risultati di intercettazioni disposte nell’ambito di un “medesimo procedimento” (nell’accezione di seguito delineata all’esito dell’esame degli orientamenti sulla questione controversa) presuppone che i reati diversi da quelli per i quali il mezzo di ricerca della prova è stato autorizzato rientrino nei limiti di

ammissibilità delle intercettazioni stabiliti dalla legge (fg. 19 par. 8).

Par. 9.2. Come la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di rimarcare, però, «la formale unità dei procedimenti, sotto un unico numero di registro generale, non può fungere da schermo per l’utilizzabilità indiscriminata delle intercettazioni, facendo convivere tra di loro procedimenti privi di collegamento reale» (Sez. 3, n. 33598 del 08/04/2015, omissis): in altri termini, svincolata da qualsiasi legame sostanziale tra il reato per il quale il mezzo di ricerca della prova è stato autorizzato e l’ulteriore reato emerso dai risultati dell’intercettazione, la definizione della portata del divieto probatorio ex art. 270, comma 1, cod. proc. pen. viene, in buona sostanza, schiacciata sul «contenitore dell’attività di indagine» e, di conseguenza, delineata sulla base di fattori relativi alla “sede” procedimentale (unitaria o separata) del tutto casuali – e, dunque, forieri dei dubbi di legittimità costituzionale per violazione del principio di uguaglianza (sotto il profilo del trattamento uguale o diversificato di situazioni, rispettivamente, diverse o uguali) prospettati in dottrina – o, comunque, dipendenti dalle opzioni investigative del pubblico ministero: opzioni certo legittime, ma che non possono svuotare di effettività l’autorizzazione del giudice e il divieto probatorio ad essa correlata”.

L’argomentazione, condivisa dal Collegio, è stata ribadita dalla successiva

sentenza di legittimità prima citata, laddove, nella ampia motivazione, si legge, tra l’altro: “quindi, alla luce delle stesse argomentazioni sviluppate nell’ordinanza di rimessione, le Sezioni Unite sono state chiamate a stabilire se le conversazioni intercettate siano comunque utilizzabili per tutti i reati oggetto del procedimento e, assolvendo a tale compito, hanno chiarito, prima, quale sia il criterio per stabilire se i reati appartengano o meno allo «stesso procedimento»; hanno specificato, poi, che all’interno della categoria “stesso procedimento” le intercettazioni possono utilizzarsi per i reati in essa ricompresi, purché ricorrano i limiti di utilizzabilità previsti dall’art. 266 cod. proc. pen. In assenza di tale ultima precisazione, il “principio di diritto”, enunciato ex art. 173, comma 3, disp. att. cod. proc. pen., avrebbe assunto una valenza assoluta che le Sezioni Unite non hanno inteso assegnargli, ergo la Corte si è fatta carico di chiarire gli esatti confini entro i quali il principio fosse operante: occorre un legame sostanziale ex art. 12 cod. proc. pen., ma non basta, perché gli ulteriori reati (connessi) devono rientrare nei limiti di cui all’art. 266 cod. proc. pen.. Con ciò si è fatta interprete di quei valori di certezza, prevedibilità e precisione ai quali si è fatto sintetico richiamo nella parte dedicata alla analisi generale (punto 6.2.).

Non è superfluo rimarcare che la giurisprudenza di legittimità successiva si è conformata ai principi dettati dalle Sezioni Unite C. (Sez. 6, n. 26739 del 18/09/2020, omissis, Rv. 279661; Sez. 6, n. 14051 del 25/02/2020, omissis, Rv. 278843; nonché tra le altre non massimate Sez. 2 n. 23410 del 01/07/2020, omissis; Sez. 4, n. 32206 del 21720/2020, omissis; Sez. 5 n. 11745 del 07/09/2020, omissis; Sez. 5, n. 23438 del 20/07/2020, omissis; Sez. 6, n. 20558 11/06/2020, omissis; Sez. 6, n. 36201 del 30/09/2020, omissis) e che le sezioni semplici si sono allineate anche sulla necessità che i reati, connessi ex art. 12 cod. proc. pen. a quelli in relazione ai quali le intercettazioni erano state “ab

origine” autorizzate, rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall’art. 266 cod. proc. pen.”.

Nel che, l’inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 16.10.2024.

Leggi anche

Contenuti Correlati
bilancia della giustizia
Esecuzione

Nel giudizio di opposizione al rigetto della richiesta di revoca ex art. 667, comma 4, c.p.p., è necessario avvisare ogni soggetto interessato della fissazione dell’udienza?

Nel giudizio di opposizione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca, emesso senza formalità a norma dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., è necessario dare avviso della fissazione dell’udienza ad ogni soggetto interessato?

LEGGI TUTTO »
bilancia della giustizia
Legislazione antimafia

In presenza di elementi sintomatici della “partecipazione” del proposto al sodalizio mafioso, è applicabile la presunzione semplice di stabilità del vincolo associativo ai fini delle misure di prevenzione?

Quando, ai fini dell’applicazione di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, è laddove sussistano elementi sintomatici di una “partecipazione” del proposto al sodalizio mafioso, è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo?

LEGGI TUTTO »