Quando l’omessa rilevazione della prescrizione del reato in Cassazione è emendabile ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen.?

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Cass. pen., sez. VI, 31/01/2025 (ud. 31/01/2025, dep. 20/02/2025), n. 7115 (Pres. Criscuolo, Rel. Giordano)

La questione giuridica

La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando l’omessa rilevazione della prescrizione del reato nel corso del processo di Cassazione è emendabile con il rimedio di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen.[1].

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Un condannato chiedeva la revoca, ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., di una sentenza della Corte di Cassazione, che non aveva rilevato la intervenuta decorrenza dei termini di prescrizione dei reati di cui agli artt. 73, comma 4 d.P.R. n. 309/1990 in presenza di rigetto del ricorso.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Gli Ermellini ritenevano il ricorso suesposto fondato alla stregua di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale l’omessa rilevazione della prescrizione del reato nel corso del processo di cassazione è emendabile con il rimedio di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen. a condizione che il ricorrente abbia prospettato la questione come derivante da un mero errore percettivo dell’organo giudicante ed emerga chiaramente che la valutazione operata dal predetto organo non costituisca frutto di un autonomo percorso decisorio, sia pure errato, che coinvolga il compimento di specifiche valutazioni giuridiche (Sez. 3, n. 10417 del 25/02/2020).

I risvolti applicativi

L’omessa rilevazione della prescrizione del reato in Cassazione è emendabile con l’art. 625-bis cod. proc. pen. se il ricorrente dimostra che si tratta di un errore percettivo e che la valutazione del giudice non deriva da un autonomo percorso giuridico, anche se errato.

[1]Ai sensi del quale: “1. E’ ammessa, a favore del condannato, la richiesta per la correzione dell’errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla corte di cassazione. 2. La richiesta è proposta dal procuratore generale o dal condannato, con ricorso presentato alla corte di cassazione entro centottanta giorni dal deposito del provvedimento. La presentazione del ricorso non sospende gli effetti del provvedimento, ma, nei casi di eccezionale gravità, la corte provvede, con ordinanza, alla sospensione. 3. L’errore materiale di cui al comma 1 può essere rilevato dalla corte di cassazione, d’ufficio, in ogni momento e senza formalità. L’errore di fatto può essere rilevato dalla corte di cassazione, d’ufficio, entro novanta giorni dalla deliberazione. 4. Quando la richiesta è proposta fuori dell’ipotesi prevista al comma 1 o, quando essa riguardi la correzione di un errore di fatto, fuori del termine previsto al comma 2, ovvero risulta manifestamente infondata, la corte, anche d’ufficio, ne dichiara con ordinanza l’inammissibilità; altrimenti procede in camera di consiglio, a norma dell’articolo 127 e, se accoglie la richiesta, adotta i provvedimenti necessari per correggere l’errore”.

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