Quando il difetto di motivazione costituisce violazione di legge?

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Cass. pen., sez. II, 15/01/2025 (ud. 15/01/2025, dep. 23/01/2025), n. 2823 (Pres. Petruzzellis, Rel. Florit)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando il difetto di motivazione integra gli estremi della violazione di legge.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettava un riesame proposto avverso un decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli Nord.

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore, che deduceva manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, nonché violazione di legge con riferimento agli artt. 2700, 2702 e 2703 cod. civ..

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Gli Ermellini ritenevano il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano i giudici di piazza Cavour ad addivenire a siffatto esito decisorio, dopo essersi fatto presente che avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo il ricorso in Cassazione è ammesso solo per violazione di legge (art. 325 cod. proc. pen.), veniva richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui il difetto di motivazione integra gli estremi della violazione di legge solo quando l’apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dall’organo investito del procedimento (vedi Sez. U., n. 5876 del 13.2.2004; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020).

Difatti, per la Corte di legittimità, siffatta inidoneità non era ravvisabile nel caso oggetto di scrutino ove la motivazione risultava essere ampia e certamente sufficiente a superare eventuali critiche in tal senso.

I risvolti applicativi

Il difetto di motivazione costituisce violazione di legge solo quando l’argomentazione è completamente assente o priva di coerenza, completezza e ragionevolezza, rendendola quindi assolutamente inidonea a rendere comprensibile il percorso logico seguito dall’organo competente.

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