Quando è nulla la notificazione presso il domicilio dichiarato o eletto dall’imputato detenuto?

Facebook
LinkedIn

Cass. pen., sez. II, 28/01/2025 (ud. 28/01/2025, dep. 13/03/2025), n. 10290 (Pres. Pellegrino, Rel. Cersosimo)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando la notificazione effettuata presso il domicilio dichiarato o eletto dall’imputato detenuto è nulla.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Cagliari confermava una sentenza con cui il Tribunale della medesima città aveva condannato l’imputato alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 1.032,00 di multa in relazione al reato di riciclaggio.

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione l’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva inosservanza degli artt. 156, 157, 164, 179, 185 cod. proc. pen..

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Gli Ermellini ritenevano il motivo suesposto manifestatamente infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano i giudici di piazza Cavour ad addivenire a siffatto esito decisorio, dopo essersi fatto presente che la notificazione effettuata presso il domicilio dichiarato o eletto dall’imputato detenuto è nulla solo se il sopravvenuto stato di detenzione sia stato comunicato o risulti che fosse comunque noto al giudice procedente (Sez. 6, n. 18628 del 31/03/2015; Sez. 3, n. 49584 del 27/10/2015; da ultimo, Sez. 5, n. 31701 del 20/06/2024), era richiamato l’orientamento nomofilattico secondo il quale l’imputato è onere dell’imputato e del suo difensore di informare l’autorità giudiziaria procedente del sopravvenuto stato di detenzione per altra causa (cfr., Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021, che, in motivazione, spiega che, ove non risulti dagli atti o in qualsiasi modo lo stato di detenzione, non può che farsi carico all’imputato o al suo difensore di comunicare la condizione di impedimento; da ultimo, negli stessi termini, Sez. 4, n. 2757 del 20/11/2024).

I risvolti applicativi

La notificazione presso il domicilio dichiarato o eletto dall’imputato detenuto è nulla solo se il giudice procedente era a conoscenza del sopravvenuto stato di detenzione o se questo gli è stato comunicato, fermo restando che spetta all’imputato e al suo difensore informare l’autorità giudiziaria del sopravvenuto stato di detenzione per altra causa.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 2 Num. 10290 Anno 2025

Presidente: PELLEGRINO ANDREA

Relatore: CERSOSIMO EMANUELE

Data Udienza: 28/01/2025

Data Deposito: 13/03/2025

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

D. R. O. nato a … il …

avverso la sentenza del 14/11/2023 della Corte di Appello di Cagliari

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Patarnello, che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. R. F., che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. O. D. R., a mezzo del proprio difensore propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 14 novembre 2023 con la quale la Corte di appello di Cagliari, ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Cagliari, in data 20 dicembre 2018, lo ha condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 1.032,00 di multa in relazione al reato di riciclaggio.

2. Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta inosservanza degli artt. 156, 157, 164, 179, 185 cod. proc. pen.

La difesa ha evidenziato che il decreto di fissazione del giudizio di appello sarebbe stato notificato presso il difensore di fiducia -non domiciliatario- in violazione del disposto degli artt. 156, comma quarto, e 157 cod. proc. pen. In particolare, la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto che il ricorrente, in data 26 aprile 2009, aveva dichiarato domicilio presso la propria residenza e che lo stesso, al momento della notifica del decreto di fissazione, era sottoposto, per altra causa, alla detenzione domiciliare, circostanza nota al giudice di primo grado.

3. Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione in ordine all’affermazione della sua penale responsabilità.

La Corte territoriale, desumendo il coinvolgimento del ricorrente esclusivamente dalla sua presenza nei pressi dell’officina ove era nascosta la vettura di provenienza delittuosa, avrebbe fondato la condanna su una mera congettura.

I giudici di appello avrebbero, inoltre, travisato il materiale probatorio, affermando erroneamente che il ricorrente era l’unico soggetto che poteva accedere all’officina, affermazione fondata sulle sole dichiarazioni della coimputata C. B.; tali propalazioni, a giudizio della difesa, sarebbero prive dei requisiti di attendibilità oggettiva e soggettiva nonché dei necessari riscontri esterni con conseguente violazione dei principi di cui all’art. 192 cod. proc. pen.

La motivazione sarebbe, inoltre illogica e contraddittoria nella parte in cui i giudici di appello hanno assolto i coimputati C. B. ed O. S., in assenza di elementi indiziari attestanti la partecipazione del ricorrente alla commissione del reato di riciclaggio.

In particolare, la Corte distrettuale non avrebbe adeguatamente valutato il comportamento collaborativo del ricorrente, il quale senza manifestare alcuna volontà di occultamento, avrebbe permesso alle forze dell’ordine di accedere all’officina ove è stata rinvenuta l’autovettura … di provenienza furtiva, comportamento incompatibile, in punto di logica, con un suo coinvolgimento nella vicenda delittuosa.

La motivazione sarebbe, infine, illogica e contraddittoria nella parte in cui i giudici di appello hanno affermato che l’imputato non avrebbe fornito alcuna giustificazione in ordine alle modalità di acquisto della vettura di provenienza delittuosa, senza tenere conto del fatto che il D. R. si è professato estraneo

ai fatti, riferendo che l’officina era in uso esclusivo del coimputato S..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

L’accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, comprova che:

• O. D. R., in data 26 aprile 2009, ha dichiarato domicilio presso la propria residenza;

• il ricorrente, nel corpo dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata in data 02 novembre 2016, ha, quindi, eletto domicilio presso il proprio difensore di fiducia, Avv. M. A. L.;

• il D. R. ha partecipato all’udienza preliminare dell’11.05.2017: nel verbale redatto in tale occasione è stato espressamente indicato che l’imputato, all’epoca, era sottoposto alla detenzione domiciliare per altra causa;

• il Presidente del collegio, all’udienza dibattimentale del 6 ottobre 2017, ha comunicato alle parti che la detenzione domiciliare cui era sottoposto il D. R. era cessata in data 16 settembre 2017 (vedi pag. 4 della trascrizione della fonoregistrazione dell’udienza del 6 ottobre 2017);

• il ricorrente è stato nuovamente sottoposto alla detenzione domiciliare per altra causa dal 31 gennaio 2023 al 19 maggio 2023; dal 20 maggio 2023 il D. R. risulta ristretto presso la casa circondariale di Cagliari;

• in data 15 marzo 2023, il decreto di fissazione del giudizio di appello è stato notificato all’imputato presso il difensore di fiducia domiciliatario Avv. M. A. L..

1.1. Tutto ciò premesso, deve essere evidenziato che il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato correttamente notificato presso il difensore domiciliatario Avv. L. , in virtù dell’elezione di domicilio effettuata dal D. R. in data 02 novembre 2016.

Il Collegio intende, in proposito, dare seguito al consolidato principio di diritto secondo cui l’elezione di domicilio contenuta nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato opera anche nel procedimento principale per cui il beneficio è richiesto, anche laddove -come nel caso di specie- l’imputato abbia espressamente manifestato la volontà di limitarne gli effetti esclusivamente al procedimento incidentale, in quanto, ai sensi dell’art. 161 cod. proc. pen., non sono consentite parcellizzazioni degli effetti delle elezioni di domicilio effettuate nell’ambito di uno stesso procedimento (vedi, Sez. 5, n. 29695 del 13/05/2016, omissis, Rv. 267501 – 01; Sez. 4, n. 12243 del 13/02/2018, omissis, Rv. 272246 – 01; da ultimo, Sez. 2, n. 19934 del 23/04/2024, omissis, non massimata).

1.2. Il Collegio ha, inoltre, constatato, potendo esaminare direttamente gli atti per verificare l’integrazione della violazione denunziata, quale giudice del fatto processuale (vedi Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, omissis, Rv. 255304-01 e, da ultimo, Sez. 1, n. 46598 del 20/09/2024, omissis, non massimata) che, in data successiva all’udienza del 06 ottobre 2017, i giudici di merito non sono mai

stati messi a conoscenza delle successive sottoposizioni del D. R. alla detenzione domiciliare ed alla detenzione intra-muraria per altra causa.

Va precisato, in proposito, che l’elezione di domicilio, quando ritualmente e validamente manifestata, impone all’imputato l’onere di comunicare ogni mutamento del domicilio eletto, essendo tale onere espressamente previsto dall’art. 161, comma 2, cod. proc. pen.; tale onere, peraltro, non viene meno per effetto del sopravvenuto stato di detenzione, essendo sempre possibile per l’imputato detenuto far pervenire per il tramite dell’amministrazione penitenziaria le proprie determinazioni all’A.G. procedente.

È stato, di conseguenza, condivisibilmente affermato che la notificazione effettuata presso il domicilio dichiarato o eletto dall’imputato detenuto è nulla solo se il sopravvenuto stato di detenzione sia stato comunicato o risulti che fosse comunque noto al giudice procedente (Sez. 6, n. 18628 del 31/03/2015, omissis, Rv. 263483 – 01; Sez. 3, n. 49584 del 27/10/2015, F., Rv. 265771 – 01; da ultimo, Sez. 5, n. 31701 del 20/06/2024, omissis, non massimata).

Deve essere, in conclusione, ribadito il principio di diritto in virtù del quale è onere dell’imputato e del suo difensore di informare l’autorità giudiziaria procedente del sopravvenuto stato di detenzione per altra causa (cfr., Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021, omissis, Rv. 282806 – 01, che, in motivazione, spiega che, ove non risulti dagli atti o in qualsiasi modo lo stato di detenzione, non può che farsi carico all’imputato o al suo difensore di comunicare la condizione di impedimento; da ultimo, negli stessi termini, Sez. 4, n. 2757 del 20/11/2024, dep. 2025, omissis, non massimata).

2. Il secondo motivo di ricorso è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.

Il motivo è, al contempo, aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale.

2.1. Ciò premesso deve essere rimarcato che entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che il ricorrente abbia commesso il reato di riciclaggio, a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l’apprezzamento delle prove.

I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi logico-fattuali idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente (vedi pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata). Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.

2.2. Il ricorso, a fronte della ricostruzione e della valutazione adottata dai giudici di appello, non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione, di alcuna evidenza di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva

valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l’intrinseca incompatibilità degli enunciati.

Invero, il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito con conseguente aspecificità del motivo di ricorso.

3. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2025.

Leggi anche

Contenuti Correlati