Quali sono le condizioni per dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione in appello?

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Cass. pen., sez. II, 2/10/2024 (ud. 2/10/2024, dep. 13/11/2024), n. 41856 (Pres. Pellegrino, Rel. Borio)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando il giudice d’appello può dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte territoriale di Bologna dichiarava inammissibile un appello proposto avverso una sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Emilia, che aveva dichiarato l’imputato responsabile dei delitti di furto aggravato e di tentata estorsione e condannato alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione, ed euro 1.200,00 di multa.

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato, il quale deduceva violazione di legge in relazione all’art. 581 cod. proc. pen..

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Gli Ermellini ritenevano il ricorso suesposto fondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano i giudici di piazza Cavour ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il giudice d’appello, a seguito della riforma dell’art. 581 cod. proc. pen. da parte della legge 23 giugno 2017, n. 103, può dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione solo quando i motivi difettino di specificità o non siano validamente argomentati o quando essi non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata, ma non quando siano ritenuti inidonei, anche manifestamente, a confutare l’apparato motivazionale (Sez. 5, n. 11942 del 25/02/2020; conf. Sez. 5, n. 34504 del 25/5/2018).

Al contrario, nel caso di specie, per la Corte di legittimità, il gravame formulato nella fattispecie in esame si era confrontato con la sentenza appellata sviluppando sufficientemente rilievi di pertinenza critica rispetto al decisum di primo grado, sicché esso presentava i tratti della specificità intrinseca (intesa come non genericità delle doglianze) ed estrinseca (da intendersi nel senso di una confutazione degli argomenti spesi nella sentenza impugnata).

I risvolti applicativi

Il giudice d’appello può dichiarare inammissibile l’impugnazione solo se i motivi sono privi di specificità, non validamente argomentati o non rispondono alla motivazione della sentenza impugnata, ma non quando i motivi siano semplicemente ritenuti inefficaci nel confutare la motivazione.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 2 Num. 41856 Anno 2024

Presidente: PELLEGRINO ANDREA

Relatore: BORIO MARIAPAOLA

Data Udienza: 02/10/2024

Data Deposito: 13/11/2024

SENTENZA

sul ricorso proposto nell’interesse di:

R. M. nato a … il giorno … rappresentato e assistito dall’avv. O. M., di fiducia

avverso l’ordinanza in data 08/05/2024 della Corte di appello di Bologna;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell’art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall’art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e che, conseguentemente, il procedimento

viene trattato con contraddittorio scritto;

udita la relazione svolta dal consigliere Mariapaola Borio;

letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif. con la quale il sostituto Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

preso atto che non risultano depositate conclusioni scritte del difensore del ricorrente, avv. O. M..

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da R. M. avverso la sentenza emessa in data 06/12/2023 del Tribunale di Reggio Emilia che lo aveva dichiarato responsabile dei delitti di furto aggravato e di tentata estorsione e condannato alla pena di anni tre mesi sei di reclusione ed euro 1.200,00 di multa.

Il collegio ha rilevato il difetto di specificità dei motivi proposti con l’atto di appello sia sul piano intrinseco (genericità delle doglianze) che sotto il profilo estrinseco relativo alla mancanza di correlazione tra le argomentazioni sviluppate nella decisione censurata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato articolando un unico motivo deducendo, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc. pen., la violazione di legge in relazione all’art. 581 cod. proc. pen.

Osserva il ricorrente che l’atto di appello conteneva l’esposizione di motivi di impugnazione con le relative deduzioni ed era dunque correlato alla ratio decidendi della sentenza di primo grado.

L’interposto gravame censurava in primo luogo la valutazione erronea del giudice di primo grado in punto di qualificazione giuridica dei fatti che avrebbero dovuto essere ricondotti alla fattispecie di truffa continuata e, a sostegno, richiamava:

– con riferimento all’addebito di furto con destrezza di due orologi, le dichiarazioni dell’imputato il quale aveva affermato che tali oggetti gli erano stati spontaneamente consegnati dalla persona offesa alla quale aveva consegnato, a titolo di pagamento del prezzo, una busta contenente denaro falso;

– con riferimento all’addebito di estorsione, la circostanza che le trattative per la restituzione degli orologi erano avvenute sotto il controllo delle forze dell’ordine a cui la persona offesa si era rivolta e ciò escluderebbe la forza intimidatrice della condotta di minaccia.

L’atto di appello censurava altresì la ritenuta sussistenza dell’aggravante della destrezza contestata rispetto alla quale si deduceva che dalla ricostruzione fattuale non vi era prova che l’imputato avesse messo in atto una condotta agile, rapida e svelta per impossessarsi dei beni e, infine, l’eccessività della pena inflitta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e, pertanto, la sentenza impugnata va annullata con trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte d’Appello di Bologna per il giudizio.

2. Questa Corte di legittimità, a Sezioni Unite, ha affermato il principio secondo cui l’appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016, omissis, Rv. 268822). In altri termini, la specificità che deve caratterizzare i motivi di appello, seppur valutata alla luce del principio del “favor impugnationis”, impone di contrapporre alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata argomentazioni che attengano agli specifici passaggi della motivazione della sentenza ovvero concreti elementi fattuali pertinenti a quelli considerati dal primo giudice, e non può quindi limitarsi a confutare semplicemente il “decisum” del primo giudice con considerazioni generiche ed astratte.

Ancora, di recente questa Corte di legittimità ha ribadito che il giudice d’appello, a seguito della riforma dell’art. 581 cod. proc. pen. da parte della legge 23 giugno 2017, n. 103, può dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione solo quando i motivi difettino di specificità o non siano validamente argomentati o quando essi non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata, ma non quando siano ritenuti inidonei, anche manifestamente, a confutare l’apparato motivazionale (Sez. 5, n. 11942 del 25/02/2020, omissis, Rv. 278859; conf. Sez. 5, n. 34504 del 25/5/2018, omissis, Rv. 273778).

L’art. 581 cod. proc. pen., così come novellato dall’art. 1, co. 55, della legge 23 giugno 2017 n. 103 (a decorrere dal 3 agosto 2017) prevede, a pena, appunto, di inammissibilità, che, nell’atto di gravame, l’appellante indichi, con enunciazione specifica, i capi ed i punti della decisione che intende impugnare (oltre che i suoi estremi identificativi), le richieste avanzate al giudice dell’appello, ed i motivi in fatto e diritto che sostengono tali richieste.

L’art. 33, comma 1, lett. d) del D.L.vo 10 ottobre 2022 n. 150 I che ha introdotto l’art. 581 comma 1-bis cod. proc. pen.,ha ulteriormente delineato il concetto di” specificità” che deve connotare l’atto di appello prevedendone l’inammissibilità quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione.

3. Tanto premesso, nel caso di specie l’atto di appello indicava in modo sufficientemente specifico le ragioni a suo dire idonee a confutare e sovvertire le valutazioni del primo giudice.

Il gravame indicava i punti della decisione oggetto di impugnazione e nel suo contenuto non si limitava a formule di stile, ma – con riferimento al profilo della responsabilità – poneva argomenti correlati ai contenuti della decisione impugnata e finalizzati ad ottenere sia la riqualificazione giuridica dell’addebito di furto nel reato di truffa già invocata nel giudizio di primo grado, sia la pronuncia assolutoria con riferimento al delitto di tentata estorsione e, in via subordinata, l’esclusione della aggravante dell’avere commesso il fatto con destrezza in relazione all’addebito di furto.

Quanto ai primi due profili di doglianza, l’appellante evidenziava come lo stesso primo giudice (pagina 6 della sentenza) avesse ritenuto che la ricostruzione dei fatti resa dall’imputato fosse ben più verosimile di quella offerta dalla persona offesa la quale, nel corso del suo esame, aveva fornito una versione divergente da quella contenuta nell’atto di querela. A fronte di tale assunto, il Tribunale avrebbe allora dovuto, coerentemente, riqualificare il contestato furto nel delitto di truffa in quanto R. aveva riferito che la vittima gli aveva spontaneamente consegnato gli orologi messi in vendita e che egli, a titolo di pagamento del corrispettivo dovuto, aveva fornito banconote false; avrebbe, inoltre, dovuto affermare l’insussistenza del delitto di tentata estorsione poiché l’imputato aveva spiegato di non avere realizzato alcuna condotta violenta o minacciosa nei confronti della persona offesa.

Quanto alla invocata esclusione dell’aggravante di cui all’art. 625 n. 4 cod. pen., l’appellante deduceva che, proprio dalla ricostruzione fattuale della vicenda fondata sulle dichiarazioni dell’imputato ritenute credibile, emergeva come questi era semplicemente sceso dall’auto a bordo della quale si trovava con la persona offesa, sicchè non vi era traccia concreta di un comportamento abile ed astuto tale da integrante l’aggravante della destrezza.

Il gravame, dunque, si confrontava con la sentenza appellata sviluppando sufficientemente rilievi di pertinenza critica rispetto al decisum di primo grado, sicché esso presentava i tratti della specificità intrinseca (intesa come non genericità delle doglianze) ed estrinseca (da intendersi nel senso di una confutazione degli argomenti spesi nella sentenza impugnata).

PQM

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per il giudizio.

Così deciso il 02/10/2024.

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