Cass. pen., sez. VI, 16/12/2024 (ud. 16/12/2024, dep. 16/01/2025), n. 1911 (Pres. Di Stefano, Rel. Costantini)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, nel giudizio di rinvio, a seguito di annullamento della condanna per il solo reato più grave, il giudice, nel determinare la pena per il reato residuo, meno grave, è vincolato alla quantità di pena individuata quale aumento a titolo di continuazione.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Catanzaro, decidendo in sede di rinvio, in riforma di una sentenza emessa dal Tribunale di Castrovillari, dichiarava non doversi procedere nei confronti di una persona imputata in ordine al delitto di ricettazione per essersi il reato estinto per intervenuta prescrizione, rideterminando la pena (in precedenza quantificata in un anno e mesi sei di reclusione ed euro 600 di multa) in mesi sei di reclusione ed euro 80 di multa in ordine al delitto di truffa.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato, il quale deduceva vizi di motivazione in ordine alla determinazione della pena.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Gli Ermellini ritenere il ricorso suesposto inammissibile.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano i giudici di piazza Cavour ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento della condanna per il solo reato più grave, il giudice, nel determinare la pena per il reato residuo, meno grave, non è vincolato alla quantità di pena individuata quale aumento ai sensi dell’art. 81, comma secondo, cod. pen.[1] (tra le tante, cfr. Sez. 4, n. 13806 del 07/03/2023; Sez. 4, n. 9176 del 31/01/2024, principio espressamente richiamato da Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014).
I risvolti applicativi
Nel giudizio di rinvio, il giudice non è vincolato alla pena aumentata per continuazione nell’individuare la pena per il reato residuo meno grave.
[1]Ai sensi del quale: “Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge”.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1911 Anno 2025
Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI
Relatore: COSTANTINI ANTONIO
Data Udienza: 16/12/2024
Data Deposito: 16/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S. T., nato a … il …
avverso la sentenza del 07/02/2024 della Corte di appello di Catanzaro
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha richiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Catanzaro, decidendo in sede di rinvio da parte di questa Suprema Corte, in riforma della sentenza del Tribunale di Castrovillari del 15 maggio 2019, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di T. S. in ordine al delitto di ricettazione per essersi il reato estinto per intervenuta prescrizione, rideterminando la pena (in precedenza quantificata in un anno e mesi sei di reclusione ed euro 600 di multa) in mesi sei di reclusione ed euro 80 di multa in ordine al delitto di truffa.
Per quel che in questa sede rileva, la sentenza rescissoria prende atto del residuo reato di truffa (in ordine al quale la sentenza di annullamento aveva dichiarato la definitività) e ridetermina la pena, in precedenza individuata ex art. 81 cod. pen. quale aumento sulla pena del più grave delitto di ricettazione, in mesi nove di reclusione ed euro 120 di multa, ridotta per il rito abbreviato in mesi sei di reclusione ed euro 80 di multa.
2. T. S., per il tramite del difensore, ricorre avverso la citata sentenza deducendo vizi di motivazione in ordine alla determinazione della pena.
In particolare – si assume -, nonostante la pena in precedenza individuata in quella prevista per il più grave delitto di ricettazione fosse stata determinata nel minimo, con un aumento di appena un mese di reclusione, la motivazione che ha invece ritenuto di allontanarsi dal minimo edittale senza adeguata motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
2. Sussiste ormai consolidato orientamento di questa Corte secondo cui, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento della condanna per il solo reato più grave, il giudice, nel determinare la pena per il reato residuo, meno grave, non è vincolato alla quantità di pena individuata quale aumento ai sensi dell’art. 81, comma secondo, cod. pen. (tra le tante, cfr. Sez. 4, n. 13806 del 07/03/2023, omissis, Rv. 284601; Sez. 4, n. 9176 del 31/01/2024, S., Rv. 285873, principio espressamente richiamato da Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653 – 01).
Quanto, invece, alla necessità di motivare il trattamento sanzionatorio in concreto irrogato dando atto del potere discrezionale esercitato, la giurisprudenza di legittimità reputa sufficiente che si dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. anche per mezzo di espressioni sintetiche, come pure attraverso il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, omissis, Rv. 271243).
3. Ciò premesso in termini generali, corretta risulta la modalità attraverso cui la Corte di appello ha quantificato la pena finale in nove mesi di reclusione ed euro 120 di multa, ritenendo di allontanarsi di tre mesi dalla pena minima prevista ex art. 640 cod. pen., con adeguato riferimento all’esistenza dei plurimi precedenti penali, anche specifici, dell’imputato ed alla gravità del fatto desunta dall’apprezzata articolata macchinazione della truffa.
4. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16/12/2024.







