Cass. pen., sez. VI, 28/11/2024 (ud. 28/11/2024, dep. 08/01/2025), n. 609 (Pres. Di Stefano, Rel. Calvanese)
Indice
La questione giuridica
La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se il venir meno dell’interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per Cassazione, configura un’ipotesi di soccombenza.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di Napoli confermava, in sede di riesame, un’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino, che aveva applicato all’indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 110, 318, 321 cod. pen..
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore che deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari, per difetto di attualità e concretezza.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Gli Ermellini, nell’affermare l’inammissibilità del ricorso suesposto per sopravvenuta carenza di interesse, rilevavano altresì che il venir meno dell’interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per Cassazione, non configura un’ipotesi di soccombenza e, pertanto, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna della ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997; Sez. U, n. 20 del 09/10/1996).
I risvolti applicativi
Il venir meno dell’interesse alla decisione dopo il ricorso per Cassazione non costituisce soccombenza.
Tal che ne consegue che la dichiarazione di inammissibilità non comporta, né la condanna alle spese, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.






