In Cassazione, sono deducibili censure su vizi di motivazione diversi da mancanza, illogicità o contraddittorietà?

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Cass. pen., sez. III, 20/05/2025 (ud. 20/05/2025, dep. 3/07/2025), n. 24426 (Pres. Di Nicola, Rel. Pazienza)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, in tema di motivi di ricorso per Cassazione, sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Salerno confermava una sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa dal Tribunale della medesima città nei confronti di una persona, imputata di avere commesso il reato (continuato) di cui all’art. 10, comma 2, d.lgs. n. 14 del 2017 in relazione all’art. 21-ter d.l. n. 113 del 2018, conv. dalla I. n. 132 del 2018.

Ciò posto, avverso codesta decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso reputava il ricorso suesposto inammissibile.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021).  

I risvolti applicativi

In Cassazione non sono ammesse censure su vizi della motivazione diversi da mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà su aspetti essenziali del processo, in guisa tale che sono inammissibili le contestazioni che riguardano la persuasività, l’adeguatezza o il rigore della motivazione, nonché le valutazioni diverse delle prove o che evidenziano questioni di fatto sull’attendibilità e sulla credibilità.

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