Il ricorso per Cassazione è inammissibile senza correlazione tra le ragioni della decisione e dell’atto d’impugnazione?

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Cass. pen., sez. II, 17/04/2024 (ud. 17/04/2024, dep. 23/05/2024), n. 20509 (Pres. Rago, Rel. Saraco)

La questione giuridica

La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se è inammissibile il ricorso per Cassazione quando non vi sia correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto d’impugnazione.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Reggio Calabria, in sede di appello, aveva confermato un’ordinanza della Corte di Appello della medesima città, che aveva sospeso i termini di durata della custodia cautelare, ai sensi dell’art. 304, comma 2, cod. proc. pen..

Ciò posto, avverso questa decisione il difensore ricorreva per Cassazione.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

La Corte di legittimità, nel ritenere il ricorso suesposto inammissibile, tra le argomentazioni che l’aveva indotta ad addivenire a siffatto esito decisorio, richiamavano anche quell’orientamento nomofilattico secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione quando non vi sia correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto d’impugnazione, atteso che quest’ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014; in tal senso, cfr.: Sez. 2 – , Sentenza n. 42046 del 17/07/2019).

I risvolti applicativi

Il ricorso per Cassazione è inammissibile se non c’è una stretta correlazione tra le argomentazioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento del ricorso stesso, perché quest’ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento che vuole contestare.

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