Cass. pen., sez. I, 11/10/2024 (ud. 11/10/2024, dep. 12/12/2024), n. 45645 (Pres. De Marzo, Rel. Magi)
Indice
La questione giuridica
La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se il giudice del rinvio può irrogare una pena più gravosa per il reato residuo (meno grave) dopo l’annullamento della condanna per il reato più grave.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di Urbino – in rito abbreviato – affermava la penale responsabilità dell’imputato in riferimento ai reati contestati.
Dal canto suo, la Corte di Appello di Ancona, preso atto della sopravvenuta improcedibilità per difetto di querela per taluni dei reati contestati, residuando una sola contravvenzione, rideterminava, in via autonoma, la relativa pena nella misura di mesi sei di arresto ed euro 1050 di ammenda, ridotta per il rito a mesi quattro di arresto ed euro 700,00 di ammenda, ribadendo al contempo il diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva la violazione del divieto di reformatio in peius, posto che in primo grado la pena, per il porto ingiustificato degli strumenti atti ad offendere, era stata quantificata nella misura inferiore di un mese di reclusione ed euro 50,00 di multa.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Gli Ermellini ritenevano il motivo suesposto infondato sulla scorta di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il giudice del rinvio, nel determinare la pena per il reato residuo, meno grave, dopo l’annullamento della condanna per il reato di maggiore gravità, non è vincolato alla quantità di pena individuata quale aumento ai sensi dell’art. 81, comma secondo, cod. pen. ma, per la regola del divieto di “reformatio in peius“, non può irrogare una pena che, per specie e quantità, costituisca un aggravamento di quella individuata, nel giudizio precedente all’annullamento parziale, quale base per il computo degli aumenti a titolo di continuazione (così, Sez. IV n. 13806 del 7.3.2023).
I risvolti applicativi
Il giudice del rinvio, nel determinare la pena per il reato residuo, non è vincolato alla pena aumentata per continuazione, ma, in applicazione del divieto di “reformatio in peius“, non può imporre una pena più grave di quella stabilita nel giudizio precedente all’annullamento parziale.







