E’ possibile ricorrere per Cassazione, deducendo questioni rispetto alle quali si sia rinunciato mediante il c.d. patteggiamento in appello?

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Cass. pen., sez. III, 07/02/2024 (ud. 07/02/2024, dep. 09/05/2024), n. 18191 (Pres. Galterio, Rel. Pazienza)

La questione giuridica

La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se è ammissibile il ricorso per Cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Salerno parzialmente riformava una sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa dal G.u.p. del Tribunale di Nocera Inferiore nei confronti di un imputato, in un caso riguardante plurime violazioni della normativa in tema di stupefacenti.

In particolare, la Corte territoriale – preso atto della rinuncia dell’imputato a tutti i motivi di ricorso diversi da quelli relativi al diniego delle attenuanti generiche e alla misura del trattamento sanzionatorio – applicava all’imputato, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., la pena da questi concordata con il Procuratore Generale, determinata previo riconoscimento delle attenuanti generiche.

Ciò posto, avverso questa decisione la difesa ricorreva per Cassazione, deducendo violazione di legge con riferimento alla mancata applicazione dell’ipotesi lieve di cui al comma 5 dell’art. 73, alla qualificazione giuridica del fatto e alla mancata valutazione del quantitativo di stupefacente e del principio attivo.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

La Corte di legittimità riteneva il ricorso suesposto infondato alla luce di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale «è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione» (Sez.5, Ord. n. 29243 del 04/06/2018, la quale, in applicazione del principio, ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.).

I risvolti applicativi

Il ricorso in Cassazione è inammissibile per le questioni alle quali l’interessato ha rinunciato in base all’accordo sulla pena in appello, anche se queste questioni avrebbero potuto essere rilevate d’ufficio.

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