È necessaria la procura speciale per il difensore del ricorrente nella proposizione del ricorso per Cassazione contro il provvedimento che disattende l’istanza di revisione di un precedente giudicato?

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Cass. pen., sez. III, 22/01/2025 (ud. 22/01/2025, dep. 6/02/2025), n. 4806 (Pres. Ramacci, Rel. Corbetta)

La questione giuridica

La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se è necessaria la procura speciale per il difensore del ricorrente nella proposizione del ricorso per Cassazione contro il provvedimento che disattende l’istanza di revisione di un precedente giudicato.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Brescia dichiarava inammissibile un’istanza di revisione proposta a sensi dell’art. 630, lett. c), cod. proc. pen..

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore, che deduceva vizio di motivazione.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Gli Ermellini ritenevano il ricorso suesposto inammissibile perché proposto da un soggetto non legittimato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano i giudici di piazza Cavour ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, ai fini della proposizione del ricorso per cassazione avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento con il quale sia stata disattesa un’istanza volta ad ottenere la revisione di un precedente giudicato è condizione di legittimazione che il difensore del ricorrente sia munito di procura speciale (da ultimo, Sez. 3, n. 18016 del 08/01/2019).

Invero, per la Corte di legittimità, il principio de quo èricavabile dal tenore testuale dell’art. 571, comma 3, cod. proc. pen., a mente del quale si prevede che abbia ex se la legittimazione a promuovere la impugnazione dei provvedimenti giurisdizionali solo il “difensore dell’imputato” e non anche, come si verifica nel caso della revisione, il difensore di colui il quale già sia stato condannato (Sez. 6, 18 gennaio 2018, n. 1751, in motivazione; nello stesso senso, in motivazione, Sez. 5, 3 ottobre 2006, n. 32814).

I risvolti applicativi

Per proporre ricorso in Cassazione contro il provvedimento, che disattende un’istanza di revisione di un precedente giudicato, è necessario che il difensore del ricorrente sia munito di procura speciale.

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