È legittima la condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, che non abbia impugnato, in caso di parziale accoglimento dell’impugnazione dell’imputato nel giudizio di appello?

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Cass. pen., sez. VI, 19/02/2025 (ud. 19/02/2025, dep. 3/04/2025), n. 13091 (Pres. Fidelbo, Rel. Gallucci)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, in tema di regolamento delle spese, nel giudizio di appello, in caso di parziale accoglimento dell’impugnazione dell’imputato, è legittima la condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che non abbia proposto a sua volta impugnazione.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Firenze, a seguito dell’appello proposta dall’imputata, rideterminava la pena a carico della predetta in mesi dieci e giorni venti di reclusione, riducendo altresì ad euro 5.000 la provvisionale in favore della parte civile, compensando integralmente le spese relative al rapporto processuale tra imputato e parte civile, e confermando nel resto la sentenza di primo grado.

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore della parte civile il quale, con un unico motivo, eccepiva vizio della motivazione, in riferimento alla disposta compensazione delle spese, in assenza di qualsiasi motivazione sul punto.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Gli Ermellini ritenevano il ricorso suesposto fondato,

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Corte di legittimità ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di regolamento delle spese, nel giudizio di appello, in caso di parziale accoglimento dell’impugnazione dell’imputato è legittima la condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che non abbia proposto a sua volta impugnazione, non configurandosi in questo caso soccombenza reciproca tra le parti (Sez. 5, n. 22730 del 25/03/2021), mentre costituisce giusto motivo di compensazione delle spese processuali la soccombenza reciproca delle parti, derivante dal rigetto tanto del ricorso dell’imputato quanto di quello della parte civile (così, Sez. 4, n. 39727 del 12/06/2019).

I risvolti applicativi

Nel giudizio di appello, se l’impugnazione dell’imputato è parzialmente accolta, è legittima la condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che non ha impugnato, poiché non sussiste soccombenza reciproca mentre, in caso di soccombenza reciproca, ovvero quando sia il ricorso dell’imputato che quello della parte civile sono respinti, è giustificata la compensazione delle spese processuali.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 6 Num. 13091 Anno 2025

Presidente: FIDELBO GIORGIO

Relatore: GALLUCCI ENRICO

Data Udienza: 19/02/2025

Data Deposito: 03/04/2025

SENTENZA

sul ricorso proposto da V. G., nato a … il …., parte civile nel procedimento nei confronti di P. A., nata a … il … avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 08/03/2024;

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;

udita la relazione del Consigliere Enrico Gallucci;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Patarnello, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;

sentito il difensore della parte civile ricorrente che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;

sentito il difensore dell’imputata che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile o comunque sia rigettato.

 RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Firenze con sentenza del 18 marzo 2024 (motivazione depositata il successivo 14 giugno), a seguito di appello dell’imputata P. A., ha rideterminato la pena a carico della predetta in mesi dieci e giorni venti di reclusione, riducendo altresì ad euro 5.000 la provvisionale in favore della parte civile V. G. (in primo grado stabilita nella misura di 7.000 euro), compensando integralmente le spese relative al rapporto processuale tra imputato e parte civile, e ha confermato nel resto la sentenza di primo grado (con la quale l’imputata è stata dichiarata responsabile del reato di cui all’art. 372 cod. pen., con condanna al risarcimento dei danni da liquidarsi in sede civile e provvisionale come sopra indicata).

2. Avverso tale sentenza ricorre, a mezzo del proprio difensore, agli effetti civili V. G. eccependo vizio della motivazione, in riferimento alla disposta compensazione delle spese, in assenza di qualsiasi motivazione sul punto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. La sentenza impugnata non reca motivazione in ordine alla disposta compensazione delle spese.

2.1. Non può al riguardo ritenersi che si sia in presenza di una ipotesi di “soccombenza parziale”, tale da legittimare detta compensazione.

Questa Corte ha infatti recentemente stabilito che in tema di regolamento delle spese, nel giudizio di appello, in caso di parziale accoglimento dell’impugnazione dell’imputato è legittima la condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che non abbia proposto a sua volta impugnazione, non configurandosi in questo caso soccombenza reciproca tra le parti (Sez. 5, n. 22730 del 25/03/2021, C., Rv. 281436 – 03), mentre costituisce giusto motivo di compensazione delle spese processuali la soccombenza reciproca delle parti, derivante dal rigetto tanto del ricorso dell’imputato quanto di quello della parte civile (così, Sez. 4, n. 39727 del 12/06/2019, omissis, Rv. 277508 — 02).

2.2. Nella stessa linea ermeneutica, si è precisato che, in tema di condanna alle spese nei giudizi di impugnazione, il giudice di appello che modifichi la decisione di primo grado in senso più favorevole all’imputato non può contestualmente condannarlo alle spese processuali, in quanto tale condanna consegue esclusivamente, e senza possibilità di deroghe, al riletto dell’impugnazione o alla declaratoria della sua inammissibilità; il parziale accoglimento dell’impugnazione dell’imputato non elimina, invece, la condanna di quest’ultimo alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di impugnazione, salvo che il giudice non ritenga, per giusti motivi, di disporne la compensazione (Sez. 5, n. 46453 del 21/10/2008, omissis, Rv. 242611 – 01).

3. Nella specie l’appello è stato proposto dal solo imputato e all’esilio del relativo giudizio è stata confermata la condanna civile, riducendosi solo l’entità della provvisionale, di tal che, alla luce dei principi sopra riportati, risulta illegittima la compensazione, immotivata, delle spese, considerata la permanenza della condanna civile dell’imputata.

3.1. Si impone, dunque, l’annullamento della sentenza impugnata con –invio per nuovo giudizio in ordine al punto relativo alla compensazione delle spese ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze che provvederà anche alla regolazione delle spese per questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.

Così deciso il 19 febbraio 2025.

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