È ammissibile il ricorso per Cassazione per omessa motivazione su una questione non dedotta nel riesame, né in udienza?

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Cass. pen., sez. fer., 26/08/2025 (ud. 26/08/2025, dep. 12/09/2025), n. 30639 (Pres. Dovere, Rel. Pardo)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se è ammissibile il motivo di ricorso per Cassazione riferito alla mancanza di motivazione in ordine ad una questione non proposta con la richiesta di riesame cautelare depositata con riserva di motivi, né con la memoria presentata all’udienza camerale.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Firenze, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari personali, respingeva un’istanza di riesame avverso un’ordinanza del G.I.P. presso il Tribunale di Pistoia che, a sua volta, aveva applicato la misura degli arresti domiciliari ad un soggetto, in quanto gravemente indiziato dei delitti di truffa finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche ed autoriciclaggio.

Ciò posto, avverso codesta decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale è inammissibile il motivo di ricorso per Cassazione riferito alla mancanza di motivazione in ordine ad una questione non proposta con la richiesta di riesame cautelare depositata con riserva di motivi, né con la memoria presentata all’udienza camerale, essendo precluso in sede di legittimità l’esame di questioni delle quali il giudice dell’impugnazione cautelare non era stato investito (Sez. 5, n. 3560 del 10/12/2013; ed anche Sez. 3 , n. 20003 del 10/01/2020).

I risvolti applicativi

È inammissibile il ricorso per Cassazione per omessa motivazione su questioni non dedotte nel riesame, né con memoria in udienza, poiché il giudice di legittimità non può esaminare temi non devoluti al giudice cautelare.

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