Cass. pen., sez. III, 21/05/2025 (ud. 21/05/2025, dep. 10/07/2025), n. 25457 (Pres. Andreazza, Rel. Giorgianni)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se è ammissibile il ricorso per Cassazione col quale si deduce, anche con un unico motivo, l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di Napoli condannava l’imputato alla pena di un anno e dieci mesi di reclusione, in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74/2000, mentre la Corte territoriale partenopea, dal canto suo, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava non doversi procedere in
relazione al reato di cui all’art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000, perché estinto per intervenuta prescrizione, rideterminando la pena in un anno e quattro mesi di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata.
Ciò posto, avverso la decisione emessa dai giudici di secondo grado proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato il quale deduceva erronea applicazione della legge penale e delle norme giuridiche in materia di reati tributari ex art. 606, co. 1, lett. b), cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo della sentenza impugnata ex art. 606, co. 1, lett. e), cod. proc. pen..
In particolare, secondo il ricorrente, non era stata dichiarata la prescrizione anche del reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, il cui termine massimo è pari a dieci anni.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale «è ammissibile il ricorso per cassazione col quale si deduce, anche con un unico motivo, l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015).
I risvolti applicativi
È ammissibile il ricorso per Cassazione con cui si deduce, anche con un solo motivo, la prescrizione non dichiarata, trattandosi di motivo previsto dall’art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p..