Cass. pen., sez. V, 24/07/2025 (ud. 24/07/2025, dep. 5/09/2025), n. 30347 (Pres. Guardiano, Rel. Pilla)
Indice
La questione giuridica
La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se è ammissibile ricorrere in Cassazione per violazione delle norme della Costituzione o della Convenzione EDU.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di di Palermo, sezione del Riesame, rigettava un ppello proposto avverso un’ordinanza di rigetto della istanza di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari emessa dal Tribunale di Trapani per incompatibilità delle condizioni di salute con il regime carcerario.
Ciò posto, avverso codesta decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato il quale, con un unico motivo, deduceva vizio di motivazione e violazione di legge di cui agli art. 11 Ord. Pen., art. 3 CEDU, artt. 3,27 e 32 Cost., e art. 147 cod. pen..
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale non è consentito il motivo di ricorso che deduca la violazione di norme della Costituzione o della Convenzione EDU (in motivazione Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 che, a sua volta, richiama: Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019; Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014).
I risvolti applicativi
Non è ammesso ricorrere in Cassazione per violazione della Costituzione o della Convenzione EDU.






