Cass. pen., sez. I, 31/10/2025 (ud. 31/10/2025, dep. 13/11/2025), n. 37101 (Pres. De Marzo, Rel. Genovese)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, ai fini del rigetto dell’istanza di liberazione anticipata, il Tribunale di sorveglianza possa tenere conto del contenuto di un rapporto disciplinare anche nel caso in cui la successiva sanzione inflitta al condannato sia stata annullata per vizi formali.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di sorveglianza di Palermo respingeva un reclamo proposto avverso un’ordinanza del Magistrato di sorveglianza della medesima città, con cui era negata al detenuto la liberazione anticipata maturata tra il 2023 e il 2024.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva l’illogicità della motivazione, poiché, a suo avviso, il Tribunale palermitano aveva fondato la decisione sulla gravità delle condotte trasgressive, pur dando atto che gli illeciti disciplinari erano stati contestati in violazione del termine previsto dalla normativa penitenziaria.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui, «ai fini del rigetto dell’istanza di liberazione anticipata, il Tribunale di sorveglianza può tenere conto del contenuto di un rapporto disciplinare anche nel caso in cui la successiva sanzione inflitta al condannato sia stata annullata per vizi formali (nella specie, per mancanza di adeguata motivazione), in quanto, per la concessione della detrazione di pena, le infrazioni commesse non rilevano per le loro conseguenze sanzionatorie, ma esclusivamente come dato fattuale, indicativo della mancata adesione al trattamento rieducativo» (Sez. 1, n. 32203 del 26/06/2015).
I risvolti applicativi
Ai fini del rigetto dell’istanza di liberazione anticipata, il Tribunale di sorveglianza può valorizzare il rapporto disciplinare anche se la sanzione è stata annullata per vizi formali poiché, per il conseguimento di tale beneficio penitenziario, le infrazioni assumono rilievo quale dato fattuale indicativo della mancata adesione al trattamento rieducativo, indipendentemente dagli esiti sanzionatori.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37101 Anno 2025
Presidente: DE MARZO GIUSEPPE
Relatore: GENOVESE ANTONINO F.
Data Udienza: 31/10/2025
Data Deposito: 13/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
D. B. F., nato a … il …
avverso l’ordinanza del 07/05/2025 del Tribunale di sorveglianza di Palermo
udita la relazione svolta dal Consigliere Antonino F. Genovese;
lette le conclusioni rassegnate dal Sostituto Procuratore generale Assunta Cocomello, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha respinto il reclamo proposto da F. D. B. avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Palermo del 3 giugno 2025, con cui era negata al detenuto la liberazione anticipata in relazione al periodo dal 26 maggio 2023 al 26 maggio 2024.
Ritenuta la propria competenza per territorio, il Tribunale di sorveglianza ha reputato ostativa alla concessione del beneficio la condotta del D. B. in ambito penitenziario, connotata dalla inflizione di due sanzioni disciplinari nelle date del 7 settembre 2023, per aver danneggiato il wc della camera di pernottamento, e del 29 novembre 2023, per aver simulato un’aggressione da parte del personale della
polizia penitenziaria.
2. Il condannato ricorre per cassazione, con rituale ministero difensivo, sulla base di tre motivi.
Con il primo motivo eccepisce violazione di legge in relazione all’art. 677 cod. proc. pen., avendo il Tribunale di Sorveglianza di Palermo ritenuto la propria competenza per territorio sull’erroneo rilievo che all’epoca di presentazione dell’istanza D. B. fosse ristretto presso la Casa Circondariale di Termini Imerese, là dove l’instante era detenuto presso la Casa Circondariale di Trapani.
Con il secondo motivo deduce apparenza della motivazione, essendosi il Tribunale di sorveglianza limitato a fare richiamo ai “fatti storici” a fondamento delle sanzioni disciplinari, senza esplicitare il contenuto delle condotte e il peso nella complessiva valutazione dell’intero contegno rieducativo del D. B..
Con il terzo motivo lamenta l’illogicità della motivazione, poiché il tribunale ha fondato la decisione sulla gravità delle condotte trasgressive, pur dando atto che gli illeciti disciplinari erano stati contestati in violazione del termine previsto dalla normativa penitenziaria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Destituito di fondamento è il primo motivo di censura.
Ai sensi dell’art. 677, comma 1, cod. proc. pen. «la competenza a conoscere le materie attribuite alla magistratura di sorveglianza appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione sull’istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l’interessato all’atto della richiesta, della proposta o dell’inizio di ufficio del procedimento». Detta competenza, in forza del principio della “perpetuati° jurisdictionis”, una volta radicatasi con riferimento alla situazione esistente all’atto della richiesta, rimane insensibile agli eventuali mutamenti che tale situazione può subire in virtù di successivi provvedimenti (tra le altre, Sez. 1, n. 22257 del 17/04/2024, omissis, Rv. 286631 – 01; Sez. 1, n. 57954 del 19/09/2018, brio, Rv. 275317-01; Sez. 1, n. 1137 del 24/11/2009, dep. 2010, omissis, Rv. 245948 – 01).
Tanto premesso, il procedimento trae origine dall’istanza presentata dal D. B. in data 11 luglio 2023, allorquando era detenuto presso la Casa Circondariale di Termini Imerese, rivolta alla concessione della liberazione anticipata per il semestre dal 1° ottobre 2017 al 10 marzo 2018, donde la competenza per territorio del Magistrato di sorveglianza e del Tribunale di sorveglianza di Palermo.
3. Infondato è anche il terzo motivo di ricorso, in ossequio all’indicazione giurisprudenziale secondo cui «ai fini del rigetto dell’istanza di liberazione anticipata, il Tribunale di sorveglianza può tenere conto del contenuto di un rapporto disciplinare anche nel caso in cui la successiva sanzione inflitta al
condannato sia stata annullata per vizi formali (nella specie, per mancanza di adeguata motivazione), in quanto, per la concessione della detrazione di pena, le infrazioni commesse non rilevano per le loro conseguenze sanzionatorie, ma esclusivamente come dato fattuale, indicativo della mancata adesione al trattamento rieducativo» (Sez. 1, n. 32203 del 26/06/2015, omissis, Rv. 264293- 01).
4. Fondato, di contro, risulta il secondo motivo.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione della liberazione anticipata non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri contigui, con precipuo riferimento a quelli antecedenti (Sez. 1, n. 12776 del 24/02/2021, P.,Rv. 280859 – 01; Sez. 1, n. 3358 del 13/01/2015, omissis, Rv. 262072 – 01), sempre che si tratti di una violazione che manifesti la mancata adesione all’opera di rieducazione e l’espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto: la violazione deve essere tanto più grave quanto più distanti risultino i periodi di tempo interessati dalla domanda di concessione del beneficio (Sez. 1, n. 34572 del 02/12/2022, dep. 2023, omissis, Rv. 285120; Sez. 1, n. 4019 del 13/7/2020, dep. 2021, omissis, Rv. 280522 – 01; Sez. 1, n. 24449 del 12/1/2016, omissis, Rv. 267245 – 01; Sez. 1, n. 3092 del 7/11/2014, dep. 2015, omissis, Rv. 263428 – 01).
Si è condivisibilmente osservato che proporzionalmente all’estensione dell’incidenza negativa retroattiva della violazione consumata in un semestre rispetto ai semestri antecedenti deve essere particolarmente accurato l’apprezzamento della gravità della trasgressione in sé e con riguardo al grado di partecipazione del condannato al trattamento rieducativo nel tempo precedente, esposto agli effetti negativi della violazione, alla stregua dei parametri indicati nell’art. 103, comma 2, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (così, Sez. 1, n. 28606 del 04/06/2025, omissis, n.m., e Sez. 1, n. 14351 del 08/01/2025, omissis, n. m.).
L’ordinanza impugnata si discosta dalle richiamate coordinate giurisprudenziali.
Il Tribunale di sorveglianza incentra la motivazione del provvedimento di rigetto sulla gravità delle infrazioni commesse nell’anno 2023, senza offrire elementi di valutazione in ordine alla refluenza delle stesse sul semestre di gran lunga antecedente, dal 10 ottobre 2017 al 10 marzo 2018, oggetto dell’istanza proposta dal detenuto presso la Casa Circondariale di Termini Imerese, e sulla partecipazione dell’interessato all’opera di rieducazione nel periodo indicato.
5. Per le esposte ragioni, l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Palermo, che provvederà a sanare i vizi motivazionali rilevati, chiarendo altresì se e quando sia intervenuta estensione ai due semestri dal 26 maggio 2023 al 26 maggio 2024 dell’originaria domanda di concessione della liberazione anticipata presentata dal detenuto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Palermo.
Così deciso il 31/10/2025.







