Ricorribile per Cassazione il decreto del Presidente del Tribunale di sorveglianza che dichiara inammissibile l’istanza di misure alternative?

Facebook
LinkedIn

Cass. pen., sez. I, 03/07/2024 (ud. 03/07/2024, dep. 09/08/2024), n. 32417 (Pres. Boni, Rel. Russo)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se il decreto, con cui il Presidente del Tribunale di sorveglianza dichiara inammissibile l’istanza di misure alternative, sia suscettibile di ricorso per Cassazione.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Ancona dichiarava inammissibile le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e detenzione domiciliare presentate da un condannato.

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore che, con un unico motivo, deduceva come l’istanza di detenzione domiciliare fosse stata presentata anche ai sensi 47-ter, comma 01, ord. pen., che prevede la detenzione domiciliare speciale per il condannato che abbia compiuto i settanta anni di età, quale era il ricorrente, trattandosi quindi di una misura alternativa che non era soggetta a limiti di pena da espiare.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il motivo suesposto era reputato fondato.

In particolare, tra le argomentazioni che avevano indotto gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale “il decreto con cui il presidente del tribunale di sorveglianza dichiara inammissibile l’istanza di misure alternative (nella specie la misura della detenzione domiciliare) è suscettibile di ricorso per cassazione e non già di opposizione al tribunale, stante l’applicabilità dell’art. 666 cod. proc. pen. come richiamato dall’art. 678 cod. proc. pen. con conseguente abrogazione della procedura prevista dall’art. 71 sexies ord. pen.” (Sez. 1, Sentenza n. 44572 del 09/12/2010; conforme, più recente, Sez. 1, n. 193 del 25/10/2023).

I risvolti applicativi

Il decreto che dichiara inammissibile l’istanza di misure alternative è ricorribile in Cassazione.

Leggi anche

Contenuti Correlati