Cass. pen., sez. I, 12/09/2024 (ud. 12/09/2024, dep. 30/10/2024), n. 40152 (Pres. Di Nicola, Rel. Monaco)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
- Sentenza commentata
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava cosa richiede la concessione dell’affidamento in prova.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di Sorveglianza di Cagliari rigettava un’istanza di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 ord. pen..
Ciò posto, avverso siffatta decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’istante, il quale deduceva violazione di legge e il vizio di motivazione.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Gli Ermellini ritenevano il ricorso suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano i giudici di piazza Cavour ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale una delle condizioni fondamentali per la concessione dell’affidamento in prova è che sia stato positivamente iniziato il processo di revisione critica dei disvalori che hanno determinato la condotta deviante (cfr. Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992) per cui, anche se non è necessaria la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, dai risultati dell’osservazione della personalità deve emergere che il processo critico sia stato almeno avviato (cfr. Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023; Sez. 1, n. 373 del 27/10/2023; Sez. 1, n. 773 del 3/12/2013; Sez. 1, n. 6153 del 19/11/1995).
I risvolti applicativi
Una condizione essenziale per l’affidamento in prova è l’avvio di un processo di revisione critica dei disvalori che hanno portato alla condotta deviante, non essendo invece richiesta una revisione completa, ma solo che il processo critico sia almeno iniziato.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40152 Anno 2024
Presidente: DI NICOLA VITO
Relatore: MONACO MARCO MARIA
Data Udienza: 12/09/2024
Data Deposito: 30/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M. A. nato a … il …
avverso l’ordinanza del 14/03/2024 del Tribunale di Sorveglianza di Cagliari
udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;
lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Giuseppe Riccardi per l’inammissibilità.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Sorveglianza di Cagliari, con ordinanza in data 14 marzo 2024, ha rigettato l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 ord. pen. proposta da A. M..
2. Il ricorrente è stato condannato alla pena di anni otto in relazione ai reati di tentato omicidio, danneggiamento e porto ingiustificato di armi, commessi in data 6 aprile 2020.
Il fine pena, computati i giorni di liberazione anticipata, è previsto per il 26 maggio 2027.
3. Il Tribunale ha dato atto del regolare comportamento tenuto in carcere dall’interessato, che è detenuto dal 2020, da prima in regime di cautelare, evidenziando che allo stesso sono stati riconosciuti 315 giorni di liberazione antici ata, che ha svolto con dedizione l’attività di addetto alla cucina, che è
stato ammesso al lavoro esterno e ha fruito di un permesso presso il Centro di Accoglienza “I. S.” di A., località distante da quella dove si sono svolti i fatti.
Nel provvedimento, poi, è descritta la situazione familiare del ricorrente ed è riportato quanto emerso nella relazione dell’Uepe, in cui risulta che il ricorrente ha avviato un percorso di revisione critica, e in quella redatta dalle forze dell’ordine, che conclude nel senso che il domicilio presso l’azienda agricola di famiglia non è opportuno in quanto confinante con i terreni di proprietà della persona offesa.
Il Tribunale ha anche evidenziato che la vicenda ha suscitato un particolare clamore nella comunità di appartenenza per cui, proprio in ragione del pericolo di ritorsioni, riconosciuto dallo stesso interessato, è stato formulato un programma trattamentale che prevede che la misura alternativa sia eseguita presso lo stesso Centro di Accoglienza “I. S.”, ad A., che si è dichiarato disponibile a impiegare il ricorrente nelle proprie attività agricole.
4. Il rigetto della richiesta si fonda sulla mancata presentazione di un’offerta risarcitoria alla vittima del reato, ciò anche considerato che il ricorrente era stato condannato a versare una provvisionale di 30.000,00 euro, e sulla necessità di un maggiore e più approfondito lavoro strutturato di riflessione che allo stato non sarebbe ancora stato raggiunto.
Sotto altro profilo, poi, secondo il Tribunale, nell’ottica di una progressione trattamentale, sarebbe opportuno procedere con una sperimentazione graduale volta a verificare la capacità del condannato a gestirsi in condizioni di maggiore libertà per cui l’attuale periodo di osservazione sarebbe allo stato insufficiente.
5. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il condannato che, a mezzo del difensore di fiducia, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 47 ord. pen. In un unico complessivo motivo la difesa rileva che il Tribunale, non considerando adeguatamente il comportamento esemplare tenuto dal ricorrente nel corso del tempo e nello specifico presso il Centro di Accoglienza “I. S.”, avrebbe reso una motivazione illogica e contraddittoria. Ciò anche con riferimento al percorso di revisione critica, comunque seriamente avviato, e, quanto all’inadempimento degli oneri risarcitori, alla mancata valutazione del fatto che la proprietà del ricorrente è in stato di abbandono. 6. Il Sost. Proc. Gen. Giuseppe Riccardi, intervenuto con requisitoria scritta pervenuta il 26 luglio 2024, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
2. In un unico motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione rilevando che il Tribunale avrebbe totalmente omesso di considerare il comportamento esemplare tenuto dal ricorrente nel corso del tempo e nello specifico presso il Centro di Accoglienza “I. S.” così che la motivazione sarebbe illogica e contraddittoria. Ciò, soprattutto, con riferimento al percorso di revisione critica, comunque seriamente avviato, e, quanto all’inadempimento degli oneri risarcitori, alla mancata valutazione del fatto che la proprietà del ricorrente è in stato di abbandono.
La doglianza è fondata nei termini che seguono.
2.1. La misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale è la forma di esecuzione della pena esterna al carcere che l’ordinamento prevede per i condannati per i quali, alla luce dell’osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, è possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all’esito della misura stessa.
Ai fini di tale giudizio il Tribunale di sorveglianza è tenuto a fare riferimento alle fonti di conoscenza che la dottrina e la giurisprudenza indicano nel reato commesso, che è comunque il punto di partenza della valutazione, nei precedenti penali, nelle pendenze processuali, nelle informazioni di polizia ma
anche, nella condotta carceraria e nei risultati dell’indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione, elementi questi particolarmente significativi a livello prognostico in quanto in queste specifiche risultanze istruttorie si compendia una delle fondamentali finalità della espiazione della sanzione penale, il cui rilievo costituzionale non può in questa sede rimanere nell’ombra (Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023, dep. 2024, omissis, Rv. 285855 – 01)
Pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, d’altro canto, quale punto di partenza dell’analisi della personalità del soggetto, è necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, ciò in quanto è indispensabile l’esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l’esigenza di accertare non solo l’assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (cfr. Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, omissis, Rv. 278174; Sez. 1, n. 31420 del 5/05/2015, omissis, Rv. 264602).
Una delle condizioni fondamentali per la concessione dell’affidamento in prova, infatti, è che sia stato positivamente iniziato il processo di revisione critica dei disvalori che hanno determinato la condotta deviante (cfr. Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, omissis, Rv. 189375) per cui, anche se non è necessaria la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, dai risultati dell’osservazione della personalità deve emergere che il processo critico sia stato almeno avviato (cfr. Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023, dep. 2024, omissis; Sez. 1, n. 373 del 27/10/2023, dep. 2024, omissis, n.m. Sez. 1, n. 773 del 3/12/2013, omissis, Rv. 258402; Sez. 1, n. 6153 del 19/11/1995, omissis, Rv. 203154).
Questa valutazione non può prescindere dalla ricognizione degli elementi di giudizio che si ricavano, anzitutto, dalle relazioni provenienti dagli organi deputati all’osservazione del condannato che il giudice, pure non essendo vincolato alle considerazioni ivi espresse, deve comunque apprezzare, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative sottostanti la misura e ai profili di pericolosità residua dell’interessato (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, omissis, Rv. 270016).
Sotto tale profilo, pertanto, se nel giudizio prognostico concernente la concessione della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale devono essere valutati i procedimenti penali passati ed eventualmente pendenti a carico dell’interessato deve comunque rilevarsi che non esiste una sorta di presunzione generale di inaffidabilità o di affidabilità di ciascuno al servizio sociale, ma, al contrario il giudice deve procedere di volta in volta a una valutazione concreta circa l’esistenza degli elementi positivi in base ai quali si possa ragionevolmente ritenere che l’affidamento si riveli proficuo.
Nella verifica, quindi, come detto, si deve tenere conto di tutti i fattori emersi quali i precedenti penali, le informazioni fornite dagli organi di polizia e dai servizi sociali, l’assenza di nuove denunce, il ripudio delle condotte devianti del passato, l’adesione alle ragioni più profonde di valori socialmente condivisi, l’attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l’eventuale buona prospettiva risocializzante.
Il giudice della sorveglianza, infatti, pur non potendo prescindere, nella valutazione dei presupposti per la concessione di una misura alternativa, dalla tipologia e gravità dei reati commessi, deve, avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto successivi ai fatti per cui è stata
inflitta la condanna in esecuzione, onde verificare concretamente se vi siano o meno i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e le condizioni che rendono possibile il reinserimento sociale attraverso la misura alternativa richiesta, in quanto l’analisi della condotta successivamente serbata dal condannato e dei suoi comportamenti attuali è essenziale per valutare l’esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e l’assenza di pericolo di recidiva (sempre Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023, dep. 2024, omissis, Rv. 285855 -01).
In una corretta prospettiva interpretativa, inoltre, si deve ricordare che la mancata ammissione da parte del condannato della propria colpevolezza non può indurre a una prognosi sfavorevole in ordine alla commissione di altri reati, sia perché nel processo penale l’imputato non ha obbligo di verità, sia perché l’assenza di confessione può essere dettata dai più svariati motivi senza che, solo per questo, essa sia sintomatica di mancato ravvedimento o di pericolosità sociale o dell’intenzione di persistere nel crimine (Sez. 1, n. 18388 del 20/02/2008, omissis, Rv. 240306 – 01).
Come di recente evidenziato si deve in conclusione ribadire che «ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l’istituto, e, quindi, dell’accoglimento o del rigetto dell’istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell’osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato», (Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023, dep. 2024, omissis, Rv. 285855 – 01; Sez. 1, n.773 del 3 dicembre 2013, omissis, Rv. 258402).
2.2. Nel caso di specie il Tribunale non si è compiutamente conformato ai principi indicati.
A fronte degli elementi positivi emersi, dei quali pure si dà atto nel provvedimento impugnato, infatti, il giudice della sorveglianza non ha dato adeguato conto delle ragioni per le quali quello che viene definito come “allarmante curriculum criminale” (in realtà relativo a fatti commessi tra il 1998 e il 2004) sia da considerarsi “preminente” rispetto al percorso di revisione critica positivamente avviato (cfr. Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023, dep. 2024, omissis; Sez. 1, n. 373 del 27/10/2023, dep. 2024, omissis, n.m. Sez. 1, n. 773 del 3/12/2013, omissis, Rv. 258402; Sez. 1, n. 6153 del 19/11/1995, omissis, Rv. 203154) e ha omesso di confrontarsi in concreto con il programma trattamentale che prevede la fruizione della misura alternativa presso la Comunità “I. S.” di A., idoneo ad escludere i profili di inopportunità del rientro immediato hel territorio di provenienza.
Ciò anche considerato che il mancato adempimento delle statuizioni risarcitorie, che non è di per sé ostativo alla concessione della misura alternativa, non può, senza un’effettiva valutazione delle condizioni patrimoniali del condannato, essere da solo indicato quale elemento sufficiente per concludere nel senso di una carenza di empatia nei confronti della persona offesa.
3. Le considerazioni esposte impongono l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio affinché il Tribunale di Sorveglianza di Cagliari, attenendosi ai principi indicati, proceda, libero nel merito, a un nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Cagliari.
Così deciso il 12 settembre 2024.