Cass. pen., sez. V, 20/12/2024 (ud. 20/12/2024, dep. 23/01/2025), n. 2920 (Pres. Pezzullo, Rel. Renoldi)
Indice
La questione giuridica
La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando, nel procedimento di sorveglianza diretto alla concessione della liberazione anticipata, possono essere valutati fatti costituenti reato.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di sorveglianza de L’Aquila aveva rigettato un reclamo proposto avverso un’ordinanza, con cui il Magistrato di sorveglianza della medesima città aveva respinto l’istanza di liberazione anticipata.
A sua volta, la Prima Sezione della Corte di Cassazione aveva annullato il predetto provvedimento, rilevando, da un lato, l’avvenuta assoluzione per il delitto di ricettazione e, dall’altro lato, l’esigenza di approfondimento in ordine alla contestazione della condotta partecipativa in rapporto alla effettiva continuità o meno dell’apporto associativo del detenuto nel periodo da considerare ai fini della concessione del beneficio.
Dal canto suo, il Tribunale di sorveglianza de L’Aquila accoglieva solo in parte, per uno dei semestri per cui era stata chiesta la liberazione anticipata, confermando il rigetto della richiesta in relazione all’altro semestre.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva nuovamente ricorso per Cassazione il difensore del reclamante che, tra i motivi ivi addotti, deduceva la inosservanza o l’erronea applicazione dell’art. 54 Ord. pen. in relazione agli artt. 27 e 111 Cost. e 125 cod. proc. pen..
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Gli Ermellini ritenevano il motivo suesposto infondato alla luce di quell’orientamento nomofilattico secondo cui, nel procedimento di sorveglianza diretto alla concessione della liberazione anticipata, possono essere valutati fatti costituenti reato senza la necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale, a condizione che il giudice ne valuti la pertinenza rispetto al trattamento rieducativo, in quanto espressione di un atteggiamento incompatibile con l’adesione allo stesso da parte del detenuto (Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019; Sez. 1, n. 42571 del 19/04/2013; Sez. 1, n. 6989 del 09/12/1999; analogo principio è stato affermato da Sez. 1, n. 29863 del 24/03/2023, in tema di revoca della liberazione condizionale, nonché da Sez. 1, n. 33089 del 10/05/2011, in tema di revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale).
I risvolti applicativi
Nel procedimento di sorveglianza per la liberazione anticipata, è possibile valutare fatti costituenti reato prima della definizione del relativo processo penale, se rilevanti per il trattamento rieducativo, e indicativi di un atteggiamento incompatibile con l’adesione del detenuto a siffatto trattamento.





